Concilio Laterano IV

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LI - Pene per chi contrae matrimonio clandestino

Revocato l'impedimento al matrimonio nei tre ultimi gradi, vogliamo però che esso venga scrupolosamente osservato negli altri.

Seguendo, perciò, i nostri predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e proibiamo anche che qualsiasi sacerdote vi assista.

Estendiamo, perciò, in generale la consuetudine vigente in alcuni luoghi e stabiliamo che, quando si deve contrarre matrimonio, i sacerdoti li pubblichino nelle chiese e si stabilisca un termine entro il quale chi volesse e potesse dimostrarlo opponga legittimo impedimento.

I sacerdoti, poi, cerchino di investigare anch'essi se vi sia qualche impedimento.

E se si presenta qualche sospetto degno di considerazione contro questa unione, il contratto sia senz'altro sospeso, finché appaia chiaramente il da farsi.

Se questi matrimoni clandestini o impediti nel grado proibito, anche senza saperlo, fossero stati contratti, i figli nati da tale unione siano considerati senz'altro legittimi, e non gioverà l'ignoranza dei genitori, poiché essi, contraendo il matrimonio in tal modo, sembrano non ignorare la legge quanto piuttosto affettarne l'ignoranza.

Ugualmente illegittima sia considerata la prole, quando i genitori, pur sapendo esservi un impedimento legale, contro ogni proibizione contraessero il matrimonio al cospetto della chiesa.

E il parroco che avesse trascurato di impedire tali unioni, o anche qualsiasi religioso che avesse osato assistere ad esse, sia sospeso dal suo ufficio per tre anni e sia punito anche più gravemente, se la natura della colpa lo richiedesse.

Anche a chi contraesse matrimonio segreto, entro i limiti di un grado permesso, sia imposta una penitenza proporzionata.

Se poi qualcuno adducesse con malignità qualche impedimento per impedire una legittima unione, costui non sfuggirà la punizione della chiesa.

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