Concilio Laterano IV

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LIX - Nessun religioso deve prestare garanzie senza il permesso dell'abate e della comunità

Ciò che la sede apostolica ha proibito ad alcuni religiosi, vogliamo e comandiamo che sia esteso a tutti: che, cioè, nessun religioso, senza previa licenza dell'abate e della maggioranza del proprio capitolo si renda mallevadore di qualcuno o prenda in prestito denaro da altri, per una somma superiore a quella stabilita con comune provvedimento.

Diversamente, la comunità non sia tenuta a rispondere in qualche modo per questi, a meno che non risulti chiaramente che ciò sia ridondato a beneficio della casa stessa.

Chi oserà agire contro questa norma, sia sottoposto a una più grave punizione.

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