Concilio di Costanza

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Sessione XXXIX ( 9 ottobre 1417 )

Dei concili generali

La frequente celebrazione di concili generali è il modo migliore di coltivare il campo del Signore: estirpa gli sterpi, le spine e i triboli delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, riforma quanto è stato deformato, conduce la vigna di Dio alla messe di una feconda fertilità, mentre la trascuratezza di essi dissemina e favorisce i mali enumerati.

Il ricordo dei tempi passati e la considerazione dei tempi presenti pongono questi problemi dinanzi ai nostri occhi.

Sanzioniamo, quindi, con questo decreto - che dovrà valere per sempre -, stabiliamo, determiniamo e ordiniamo che da ora in poi i concili generali vengano celebrati in tal modo, che il primo si riunisca nel quinquennio che segue immediatamente la fine di questo concilio; il secondo nei sette anni che seguono la fine di esso; e poi di decennio in decennio, per sempre, in quei luoghi che il sommo pontefice - o in mancanza il concilio stesso - dovrà stabilire ed assegnare un mese prima della fine di ognuno di essi, con l'approvazione e il consenso del concilio.

Così, con una specie di continuità, o il concilio è in pieno svolgimento, o si è in attesa di esso per il vicino scadere del tempo.

Sarà lecito al sommo pontefice abbreviare quel tempo in gravi casi di emergenza col consiglio dei suoi venerabili fratelli cardinali della santa romana chiesa, ma in nessun modo prorogarlo.

Quanto al luogo stabilito per il futuro concilio, non lo cambi senza un evidente motivo di necessità.

Se, però, vi fosse una ragione per cui sembrasse necessario mutarlo, come un assedio, una guerra, la peste, o qualche cosa di simile, allora sarà lecito al sommo pontefice, col consenso e la firma dei suddetti suoi fratelli o di due terzi di essi, sostituirlo, dopo aver determinato prima un altro luogo, che sia il più vicino e il più adatto, sempre però nella stessa nazione, a meno che per tutta quella nazione non si presenti lo stesso impedimento.

In questo caso potrà convocare il concilio in un luogo di altra nazione, che sia il più vicino possibile.

Qui i prelati e gli altri che sogliono esser convocati al concilio sono obbligati a recarsi, come se quel luogo fosse stato stabilito da principio.

Tuttavia il sommo pontefice dev'essere obbligato a pubblicare e ad intimare il cambiamento del luogo o l'abbreviazione del tempo, a norma di legge e in forma solenne, entro l'anno prima del termine fissato, di modo che quelli che abbiamo detto possano radunarsi per la celebrazione del concilio nel termine stabilito.

Provvedimenti per evitare futuri scismi

Se poi - Dio non voglia! - in futuro nascesse uno scisma per cui due o più si comportassero come sommi pontefici, dal giorno in cui essi assumessero pubblicamente le insegne pontificali o cominciassero a governare, si consideri abbreviato, ipso iure, all'anno successivo il termine stabilito per il concilio, se questo dovesse per caso esser lontano più di un anno.

Preghiamo per le viscere di misericordia ( Lc 1,78 ) del signore nostro Gesù Cristo che vi si rechino, senz'altro invito, per estinguere l'incendio comune, tutti i prelati e quanti sono obbligati a intervenirvi, sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto e delle altre che il concilio stabilirà; vi prendano parte anche l'imperatore e gli altri re e principi, personalmente o per mezzo di loro rappresentanti.

Chiunque si comportasse da romano pontefice, entro un mese dal giorno in cui venisse a sapere che un altro od altri hanno assunto le insegne del papato, o che hanno cominciato a governare come papi, sotto minaccia dell'eterna maledizione e della perdita di ogni diritto, se per caso ne avesse acquistati col papato, e di essere considerato inabile a qualsiasi dignità attiva e passiva, sia tenuto ad indire e pubblicare il predetto concilio, entro il termine di un anno, nel luogo già stabilito, a convocarvi con lettere il suo competitore o competitori, e così gli altri prelati e principi, per quanto sarà in lui.

Sia tenuto, inoltre, sotto minaccia delle pene predette, a recarsi personalmente al luogo del concilio nel tempo stabilito, e a non muoversi fino a che il concilio non abbia risolto la questione dello scisma; con questa clausola, però: che nessuno dei contendenti sul papato presieda il concilio come papa.

Anzi, perché la chiesa possa godere tanto più liberamente e tempestivamente di un unico e indiscusso pastore, tutti quelli che sono in lotta per il papato, per autorità di questo santo sinodo siano ipso rare sospesi da ogni ufficio, dal momento in cui il concilio sarà cominciato.

Nessuno, inoltre, obbedisco ad essi, o ad uno di loro, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma, fino a che la stessa causa non sia stata risolta dal concilio.

Se per caso avvenisse in futuro che l'elezione del romano pontefice fosse fatta per timore, - un timore tale da piegare anche un uomo coraggioso - o con pressioni, stabiliamo che essa non abbia alcuna efficacia né importanza e che non possa essere ratificata o approvata in forza di un consenso susseguente, anche se venisse a cessare il timore predetto.

Non sia lecito, tuttavia, ai cardinali procedere ad altra elezione, se colui che è stato eletto non rinunci o non muoia, fino a che il concilio generale non si sia pronunziato su quella elezione.

Qualora poi procedessero all'elezione, essa sia nulla per disposizione stessa del diritto; e quelli che hanno eletto il secondo papa e l'eletto stesso - se si ingerirà nel papato - siano privati ipso iure di ogni dignità, onore, stato, anche del cardinalato e del pontificato; siano inabili in seguito, a queste stesse dignità, e anche al papato; nessuno, inoltre, obbedisca, in nessun modo, a questo secondo eletto, come papa, sotto pena di esser considerato fautore dello scisma.

In questo caso il concilio provveda, per quella volta, all'elezione del papa.

È lecito, però, anzi doveroso che tutti gli elettori - o almeno la maggioranza - non appena possibile senza pericolo per le persone, anche se si profilasse un pericolo per i loro beni, si trasferiscano in luogo sicuro e manifestino il timore subito davanti a pubblici notai, a persone di riguardo e alla moltitudine del popolo.

Allegando questo timore, devono esprimere la specie e la qualità di esso, e giurare solennemente che la paura addotta è vera, che credono di poterla provare, e che essi non la adducono con malizia e con calunnie.

Il motivo del timore, inoltre, non può essere allegato in nessun modo oltre il prossimo, futuro concilio.

Inoltre, dopo il trasferimento e dopo aver allegato nel modo predetto il loro timore siano tenuti ad invitare al concilio colui che è stato così eletto.

Se quello sia lontano più di un anno dal giorno dell'invito, il termine sia abbreviato, come abbiamo detto sopra, a norma di diritto, ad un anno.

Ma ciò non ostante siano obbligati, sia l'eletto stesso sotto minaccia delle pene predette, sia i cardinali, pena la perdita ipso facto del cardinalato e di tutti i loro benefici ad indire e pubblicare, come è stato detto sopra, il concilio entro un mese dall'invito, e ad intimarlo quanto prima potranno.

E i cardinali stessi e tutti gli altri elettori dovranno recarsi in tempo debito personalmente al concilio, ed aspettare li fino al termine della causa.

Gli altri prelati siano tenuti, come si è detto, a recarsi al concilio dietro invito dei cardinali, qualora l'eletto trascurasse di convocarli.

Colui che è stato così eletto non abbia la presidenza del concilio, anzi, fin dall'inizio egli sia ipso iure sospeso da ogni esercizio del papato, e nessuno, pena l'accusa di esser fautore dello scisma, deve obbedirgli in alcun modo.

Se poi durante l'anno precedente il concilio si verificassero i casi sopraddetti che, cioè, più d'uno esercitasse l'ufficio papale, o che uno fosse eletto per timore o con pressioni, sia quelli che si credono papi, sia l'eletto per paura o con pressioni, sia i cardinali devono considerarsi ipso iure convocati al concilio, obbligati a comparire personalmente ad esporre la loro causa, e ad aspettare il giudizio del concilio.

In questi casi se qualche avvenimento ( assedio, guerra, pestilenza o simili ) costringesse a cambiare il luogo del concilio, tutti i sunnominati, tutti i prelati e gli altri che hanno il dovere di intervenire al concilio, sono obbligati a recarsi in una località vicina, come già disposto, che sia adatta alla sua celebrazione; e la maggior parte dei prelati, che entro un mese si fossero recati colà, possono considerare quel luogo come la sede del concilio, sia per sé che per gli altri, e a cui questi siano obbligati ad andare, come se fosse stato scelto fin dall'inizio.

Il concilio, infine, così convocato e riunito, esaminando a fondo la causa dello scisma, in contumacia di chi sia stato eletto o si comporti da papa, o dei cardinali, se per caso trascurassero di presentarsi, risolva la lite e definisca la causa e punisca i colpevoli di aver causato o protratto lo scisma, nel governare o nell'obbedire, nel favorire quelli che governano, o nell'eleggere contro la proibizione fatta sopra, e chi avesse mentito nell'allegare il timore, di qualsiasi stato, grado o preminenza essi siano, sia ecclesiastici che laici, di modo che la severità della punizione possa servire di esempio agli altri.

Per evitare le conseguenze della paura o delle pressioni nell'elezione del papa, tanto dannose per tutta la cristianità, oltre quanto stabilito, crediamo bene decidere quanto segue.

Seuno incute timore o fa pressione o violenza agli elettori o ad uno di essi nell'elezione del papa, o se uno procura che venga fatta, o approva quanto è stato fatto, o ha dato il suo consiglio in ciò, o ha prestato il suo favore, o consapevolmente ricetta colui che lo facesse, o lo difende, o si mostra negligente nell'infliggere le pene specificate più sotto, di qualunque stato, grado o autorità egli sia, anche imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare egli sia ornato, ipso facto incorra nelle pene contenute nella costituzione di papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che inizia con "Felicis"; e sia punito con esse.

La città, poi, anche se - Dio non voglia! - fosse Roma o qualsiasi altra, che avesse prestato il suo aiuto o avesse dato il suo consiglio, o avesse prestato il suo favore a chi osava agire in tal modo, o che almeno entro un mese non avesse creduto di dover punire chi commette tale delitto, come l'enormità della colpa esige e le sue possibilità permettono, sia per ciò stesso sottoposta all'interdetto ecclesiastico.

Inoltre - salva la città sopra nominata - sia senz'altro privati della dignità vescovile, non ostante qualsiasi privilegio.

Vogliamo, inoltre, che questo decreto venga solennemente pubblicato alla fine di ogni concilio generale; ed inoltre che venga letto ogni volta nel luogo in cui sia imminente l'elezione del pontefice romano, prima dell'entrata in conclave, e che venga intimato pubblicamente.

Professione che il papa deve fare

Quanto più il papa rifulge tra tutti i mortali per la sua altissima potestà, tanto più conviene che egli sia legato da chiari vincoli di fede e dall'osservanza dei riti dei sacramenti della chiesa.

Perché, quindi, nel futuro romano pontefice, fin dagli inizi della sua elezione risplenda di luce singolare la pienezza della fede, stabiliamo e ordiniamo che da ora in poi chiunque sia eletto romano pontefice, prima della pubblicazione della sua elezione faccia pubblicamente dinanzi ai suoi elettori la seguente confessione e professione.

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Nell'anno ... ecc. del Signore, io... eletto papa, col cuore e con la bocca confesso e prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto mi accingo a governare, e al beato Pietro, principe degli apostoli, che fino a quando vivrò questa mia fragile vita, crederò e terrò fermamente la fede cattolica, secondo le tradizioni degli apostoli, dei concili generali e degli altri santi padri, specialmente degli otto concili universali, e cioè: del primo, Niceno; del secondo, Costantinopolitano; del terzo, Efesino; del quarto, di Calcedonia; del quinto e del sesto, ugualmente di Costantinopoli; del settimo, similmente di Nicea; dell'ottavo, ugualmente di Costantinopoli; ed inoltre del Lateranense, di quello di Lione, e di Vienne, concili generali anch'essi.

Osserverò immutata fino nei suoi minimi particolari ( Mt 5,18 ) questa fede, la confermerò, la difenderò e la predicherò anche con la vita e il sangue; seguirò ed osserverò, similmente, in ogni modo, il rito dei sacramenti trasmesso dalla chiesa cattolica.

Questa mia professione e confessione scritta per mio volere dal notaio e archivista della santa chiesa romana è stata da me sottoscritta di mia mano; ed io la offro sinceramente a te, onnipotente Dio, con mente pura e devota coscienza sull'altare di ... alla presenza dei tali e tali. Data ...

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