Concilio di Basilea

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Sessione XI ( 27 aprile 1433 )

A perpetuo rafforzamento dei concili generali

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, e espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poiché la frequente celebrazione dei concili generali, come precipua coltivazione della vigna del Signore, riguarda lo stato di tutta la chiesa, è necessario attendere con ogni diligenza a superare con cura tutti gli ostacoli che potessero impedire una istituzione cosi utile.

Questo santo concilio, quindi, attenendosi alla prescrizione del decreto della 393 sessione del concilio di Costanza e desiderando che in futuro non rinascano gli scandali che, ahimè! si vedono ai nostri giorni a danno della chiesa, stabilisce e prescrive che il romano pontefice - che è tenuto per primo a lavorare nella vigna del Signore e a indurre gli altri al lavoro col suo esempio - debba intervenire ai concili generali, personalmente o per mezzo di uno o più suoi legati a latere da eleggersi col consiglio e col consenso - non auricolare - di due terzi dei Cardinali.

Inoltre tutti gli ecclesiastici, i quali secondo il diritto o per consuetudine hanno il dovere di partecipare ai concili a meno che siano trattenuti da legittimo impedimento, siano obbligati in futuro senza altro invito, a intervenire agli stessi concili generali, indetti in forza della costituzione del concilio di Costanza o da indirsi per autorità di questo sacro concilio di Basilea o di qualche altro futuro concilio legittimamente radunato.

In caso di impedimento, essi siano tenuti a mandare persone adatte con potere di rappresentarli.

Se poi il romano pontefice e le altre persone ricordate fossero negligenti in ciò o si adoprassero per impedire di fatto, in qualsiasi modo, lo stesso concilio, per trasferirlo prorogarlo, scioglierlo, ed entro quattro mesi non si fossero ricreduti offrendo una vera soddisfazione, da quel momento il papa sia ipso facto sospeso dal governo papale e le predette persone dall'amministrazione delle loro dignità.

Il governo papale in questo caso sia devoluto al sacro concilio.

Se poi per due mesi, dopo i quattro suddetti, essi subissero queste pene col cuore indurito, il concilio generale proceda sia contro il romano pontefice che contro le persone in parola, fino alla deposizione inclusa.

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