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I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale

26 - 1) Vescovi coadiutori e ausiliari

Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.

Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.

Se non è diversamente disposto dalla competente autorità, alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi ausiliari.

Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.

Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito vicario generale.

E ad esso possono dalla competente autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà.

Per il maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti.

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