Summa Teologica - I-II

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Articolo 2 - Se i precetti morali della legge riguardino gli atti di tutte le virtù

II-II, q. 140, a. 2

Pare che i precetti morali della legge non riguardino gli atti di tutte le virtù.

Infatti:

1. L'osservanza dei precetti dell'antica legge è denominata giustificazione, secondo l'espressione del Salmo [ Sal 119,8 ]: « Custodirò le tue giustificazioni ».

Ma una giustificazione non è che l'attuazione della giustizia.

Quindi i precetti morali riguardano solo gli atti della giustizia.

2. Quanto ricade sotto il precetto si presenta come cosa dovuta.

Ora, l'idea di cosa dovuta non riguarda le altre virtù, ma solo la giustizia, che ha come atto proprio il rendere a ciascuno quanto gli è dovuto.

Quindi i precetti morali della legge non riguardano gli atti delle altre virtù, ma solo quelli della giustizia.

3. Tutte le leggi, secondo S. Isidoro [ Etym. 2,10; 5,21 ], sono istituite per il bene comune.

Ma fra tutte le virtù la sola giustizia, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,1 ], riguarda il bene comune.

Perciò i precetti morali riguardano solo gli atti della giustizia.

In contrario:

S. Ambrogio [ De Parad. 8 ] insegna che « il peccato è una trasgressione della legge divina, e una disobbedienza ai comandamenti celesti ».

Ma il peccato si può opporre agli atti di qualsiasi virtù.

Perciò la legge divina ha il compito di ordinare gli atti di tutte le virtù.

Dimostrazione:

Essendo i precetti della legge ordinati al bene comune, come sopra [ q. 90, a. 2 ] si è spiegato, è necessario che essi vengano distinti secondo i diversi tipi di società.

Infatti il Filosofo [ Polit. 4,1 ] insegna che le leggi da stabilire in uno stato governato da un re sono diverse da quelle adatte per un regime popolare, o per un'oligarchia.

Ora, la struttura della società a cui è ordinata la legge umana è diversa da quella a cui è ordinata la legge divina.

Infatti la legge umana è ordinata alla società civile, cioè alla società degli uomini tra loro.

Gli uomini, poi, si ordinano tra loro mediante atti esterni, con i quali comunicano.

E questa comunicazione appartiene alla giustizia, che è propriamente la virtù direttiva della società umana.

Perciò i precetti della legge umana si limitano agli atti della giustizia; e se comandano atti di altre virtù lo fanno solo in quanto tali atti assumono il carattere della giustizia, come dimostra il Filosofo [ Ethic. 5,1 ].

Invece la società a cui ordina la legge divina è la società degli uomini con Dio, o nella vita presente o in quella futura.

Quindi la legge divina presenta dei precetti su tutto ciò che contribuisce a ben predisporre l'uomo a comunicare con Dio.

Ora, l'uomo si unisce a Dio con la ragione, ossia con la mente, in cui c'è l'immagine di Dio.

Perciò la legge divina presenta dei precetti su quanto serve a rendere bene ordinata la ragione umana.

E ciò avviene mediante gli atti di tutte le virtù: poiché le virtù intellettuali ordinano bene gli atti della ragione in se stessi, mentre le virtù morali ordinano bene gli atti della ragione in rapporto alle passioni interne e alle azioni esterne.

È quindi evidente che la legge divina propone giustamente dei precetti che riguardano gli atti di tutte le virtù.

Alcuni atti però, indispensabili per salvare l'ordine della virtù, che è l'ordine della ragione, cadono sotto l'obbligo del precetto; altri invece, che contribuiscono a rendere perfetta la virtù, cadono sotto l'ammonimento del consiglio.

Analisi delle obiezioni:

1. Anche l'osservanza dei comandamenti della legge riguardanti gli atti delle altre virtù si presenta come una « giustificazione », essendo sempre giusto che l'uomo ubbidisca a Dio.

O anche perché è giusto che tutte le cose umane siano sottoposte alla ragione.

2. La giustizia propriamente detta considera il debito di un uomo in rapporto a un altro uomo, ma in tutte le altre virtù si considera il debito delle potenze inferiori in rapporto alla ragione.

E in base a questo debito il Filosofo [ Ethic. 5,11 ] parla di una certa giustizia metaforica.

3. La risposta è evidente in base a quanto si è detto [ nel corpo ] sulla distinzione delle società.

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