Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se si debba distinguere specificatamente un diritto paterno e un diritto padronale

Infra, q. 58, a. 7, ad 3; In 2 Sent., d. 44, q. 2, a. 1; In 3 Sent., d. 9, q. 1, a. 1, sol. 4; In 5 Ethic., lect. 11

Pare che il diritto paterno e il diritto padronale non vadano specificatamente distinti.

Infatti:

1. La giustizia ha il compito di « rendere a ciascuno il suo », come dice S. Ambrogio [ De off. 1,24 ].

Ma il diritto è l'oggetto della giustizia, come si è visto [ a. 1 ].

Quindi il diritto appartiene a ciascuno ugualmente.

Perciò non si deve distinguere in modo speciale il diritto del padre da quello del padrone.

2. Come sopra [ a. 1, ad 2 ] si è detto, la norma del giusto, o del diritto, è la legge.

Ma la legge ha di mira il bene comune di una città o di un regno, secondo le spiegazioni date in precedenza [ I-II, q. 90, a. 2 ], e non il bene privato di una persona o di una famiglia.

Quindi non ci deve essere uno speciale diritto padronale o paterno: dal momento che il padrone e il padre si riferiscono entrambi alla casa, come dice Aristotele [ Polit. 1,2 ].

3. Tra gli uomini esistono molte altre differenze di grado: alcuni p. es. sono soldati, altri sacerdoti o principi.

Perciò anche per costoro si deve determinare un diritto speciale.

In contrario:

Il Filosofo [ Ethic. 5,6 ] distingue espressamente dal diritto politico il diritto padronale, il diritto paterno e altri diritti del genere.

Dimostrazione:

Il diritto, ossia il giusto, viene desunto dalla commisurazione ad altro.

Ora, l'alterità può essere di due tipi.

Primo, uno può essere altro in modo assoluto, come un individuo del tutto distinto: come nel caso di due uomini indipendenti l'uno dall'altro, ma sottoposti a un unico principe.

E tra essi, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,6 ], esiste il diritto in senso pieno e assoluto.

- Secondo, un individuo può avere un'alterità non assoluta, ma essere qualcosa del soggetto.

E in questo modo tra gli uomini il figlio è qualcosa del padre, in quanto parte di lui in un certo senso, come nota Aristotele [ Ethic. 8,12 ], e lo schiavo è qualcosa del padrone, in quanto suo strumento, come nota ancora il Filosofo [ Polit. 1,2 ].

Quindi tra il padre e il figlio non c'è un'alterità in senso assoluto, per cui non c'è un diritto assoluto, ma un certo diritto, cioè il diritto paterno.

E lo stesso si dica del padrone e dello schiavo, tra cui vige il diritto padronale.

La moglie invece, sebbene sia qualcosa del marito, essendo come il suo corpo, secondo le parole dell'Apostolo [ Ef 5,28 ], tuttavia è più distinta dal marito di quanto un figlio lo sia dal padre e un servo dal padrone: essa infatti entra a far parte di una certa vita associata nel matrimonio.

Perciò, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,6 ], tra marito e moglie i rapporti di diritto sono più accentuati che tra padre e figlio, o tra padrone e schiavo.

Siccome però il marito e la moglie hanno un rapporto immediato con la comunità domestica, come dimostra Aristotele [ Polit. 1, cc. 2,5 ], tra essi non c'è semplicemente il diritto civile, ma piuttosto un diritto economico o domestico.

Analisi delle obiezioni:

1. È compito della giustizia rendere a ciascuno il proprio diritto supposta però la netta distinzione tra due individui: se infatti uno desse a se stesso quanto a lui spetta, ciò non potrebbe essere considerato propriamente un atto di giustizia.

E poiché ciò che appartiene al figlio è del padre, e ciò che appartiene allo schiavo è del padrone, non c'è una vera giustizia del padre verso il figlio, o del padrone verso lo schiavo.

2. Il figlio in quanto figlio è qualcosa del padre; e così pure lo schiavo in quanto schiavo è del padrone.

Tuttavia l'uno e l'altro in quanto uomini sono realtà sussistenti distinte dalle altre.

Perciò in quanto i figli e gli schiavi sono uomini, verso di essi c'è un rapporto di giustizia.

E per questo ci sono delle leggi riguardanti i doveri del padre verso i figli e del padrone verso gli schiavi.

In quanto invece essi sono qualcosa di un altro viene a mancare la perfetta nozione di giustizia e di diritto.

3. Tutte le altre differenze esistenti fra le persone che formano una città hanno un rapporto immediato con la collettività politica e col principe che la governa.

Perciò in rapporto a queste persone esiste il diritto secondo la perfetta nozione della giustizia.

Tuttavia tale diritto si distingue secondo le diverse mansioni.

E così si parla di un diritto dei militari, dei magistrati o dei sacerdoti: non per una menomazione del diritto in senso assoluto, come si fa per il diritto paterno e padronale, ma per indicare che a ciascuna condizione personale è dovuto qualcosa di particolare, secondo le diverse mansioni.

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