Summa Teologica - II-II

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Articolo 7 - Se oltre alla giustizia generale vi sia una giustizia particolare

I-II, q. 60, a. 3; In 5 Ethic., lect. 3

Pare che oltre alla giustizia generale non vi sia una giustizia particolare.

Infatti:

1. Nel campo delle virtù non c'è nulla di superfluo, come neppure in natura.

Ma la giustizia generale è sufficiente per ordinare l'uomo in tutti i doveri verso gli altri.

Quindi non è necessaria una giustizia particolare.

2. L'unità e la pluralità non possono determinare una diversità di specie tra le virtù.

Ma la giustizia legale ordina un uomo all'altro per tutti i doveri che interessano una collettività, come si è visto [ aa. 5,6 ].

Perciò non esiste un'altra specie di giustizia che ordini un uomo all'altro nei doveri riguardanti una persona particolare.

3. Tra la persona singola e la comunità statale c'è la comunità domestica.

Se quindi esiste una giustizia particolare distinta da quella generale in rapporto alle singole persone, ci dovrà essere per lo stesso motivo una giustizia familiare, col compito di ordinare l'uomo al bene comune di una data famiglia.

Cosa di cui nessuno ha mai parlato.

Quindi non esiste una giustizia particolare oltre alla giustizia legale.

In contrario:

Il Crisostomo [ In Mt hom. 15 ], spiegando quel passo evangelico [ Mt 5,6 ]: « Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia », afferma: « Per giustizia si intende o la virtù universale, oppure quella particolare che si contrappone all'avarizia ».

Dimostrazione:

La giustizia legale, stando alle spiegazioni date [ a. prec. ], non si identifica nella sua essenza con qualsiasi virtù, ma oltre alla giustizia legale che ordina direttamente l'individuo al bene comune bisogna ammettere altre virtù che lo ordinino direttamente rispetto ai beni particolari.

E queste possono riguardare o se stessi, oppure gli altri individui particolari.

Come quindi oltre alla giustizia legale si richiedono delle virtù particolari che regolino l'uomo nei doveri verso se stesso, così oltre a questa giustizia si richiede una certa giustizia particolare che lo regoli nei doveri verso gli altri individui.

Analisi delle obiezioni:

1. La giustizia legale è sufficiente a regolare un uomo nei suoi doveri verso gli altri; rispetto al bene comune però lo regola direttamente, mentre rispetto al bene dei singoli lo regola indirettamente.

Quindi si richiede una giustizia particolare che regoli l'uomo in modo immediato al bene di un altro individuo.

2. Il bene comune dello stato e il bene di un individuo si distinguono per una differenza non solo di numero, ma di forma: infatti la nozione di bene comune è diversa da quella di bene privato, come sono diverse anche le nozioni di tutto e di parte.

Il Filosofo [ Polit. 1,1 ] perciò ha scritto che « non è accettabile l'affermazione di quanti sostengono che lo stato, la famiglia e le altre cose del genere differiscono solo secondo la quantità, e non secondo la specie ».

3. Secondo il Filosofo [ Polit. 1,2 ] la comunità domestica implica questi tre rapporti: « di moglie e marito, di padre e figlio, di padrone e servo », persone che sono rispettivamente come qualcosa l'una dell'altra.

Perciò nei riguardi di ciascuna di esse esiste non la giustizia nel suo pieno significato, ma una giustizia speciale, che Aristotele [ Ethic. 5,6 ] denomina « economica », o domestica.

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