Summa Teologica - I-II

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Articolo 3 - Se ci sia una sola virtù morale riguardante le operazioni

Pare che ci sia una sola virtù morale riguardante le operazioni.

Infatti:

1. La rettitudine di tutte le operazioni esterne va attribuita alla giustizia.

Ma la giustizia è una virtù particolare.

Quindi è unica la virtù riguardante le operazioni.

2. Le operazioni tra loro più differenti sembrano essere quelle ordinate al bene di un singolo e quelle ordinate al bene di una collettività.

Ma questa disparità non diversifica le virtù morali: poiché, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,1 ], la giustizia legale, che ordina gli atti di molti uomini al bene comune, è distinta solo per una distinzione di ragione dalla virtù che ordina gli atti di un uomo al bene di un solo individuo.

Quindi la diversità delle operazioni non causa una diversità di virtù morali.

3. Se esistessero virtù morali diverse per le diverse operazioni bisognerebbe che ci fosse una diversità di virtù morali secondo la diversità delle operazioni.

Ma ciò è falso: infatti alla [ sola ] giustizia appartiene applicare la retta norma nei diversi generi di scambi e di distribuzioni, come spiega Aristotele [ Ethic. 5,2 ].

Perciò non esistono virtù diverse per le diverse operazioni.

In contrario:

La religione è una virtù distinta dalla pietà: eppure ambedue riguardano delle operazioni.

Dimostrazione:

Tutte le virtù morali riguardanti le operazioni hanno in comune un certo aspetto generico della giustizia, cioè l'aspetto di cosa dovuta ad altri, ma si distinguono tra loro secondo le diverse ragioni specifiche.

E ciò perché, come si è visto [ a. prec. ], nelle operazioni esterne l'ordine della ragione non viene stabilito in base al rapporto con gli affetti del soggetto, ma in base alla convenienza della cosa in se stessa; secondo la quale convenienza viene determinata la nozione di cosa dovuta, da cui deriva la nozione di giustizia: infatti spetta evidentemente alla giustizia rendere ciò che è dovuto.

Perciò tutte le virtù morali riguardanti le operazioni hanno in qualche modo un aspetto di giustizia.

- Ma ciò che è dovuto non ha una natura unica in tutti i casi: infatti è diverso ciò che è dovuto agli uguali, ai superiori e agli inferiori; come pure è diverso ciò che è dovuto per un patto, per una promessa o per un beneficio ricevuto.

E in base a questi diversi aspetti di ciò che è dovuto si hanno virtù diverse: la religione, p. es., ci fa rendere il dovuto a Dio; la pietà ci fa rendere il dovuto ai genitori e alla patria; la gratitudine ci fa rendere il dovuto ai benefattori; e così di seguito.

Analisi delle obiezioni:

1. La giustizia propriamente detta è una virtù specifica avente per oggetto ciò che è dovuto in senso stretto, che cioè può essere restituito con perfetta uguaglianza.

Tuttavia con il nome generico di giustizia si può intendere qualsiasi doverosa restituzione.

E in questo senso essa non è una virtù specifica.

2. La giustizia ordinata al bene comune è una virtù distinta dalla giustizia che è ordinata al bene privato di qualcuno: infatti anche il diritto comune è distinto dal diritto privato; anzi, Cicerone [ De invent. 2,53 ] ammette una virtù speciale, cioè la pietà, che ha il compito di indirizzare al bene della patria.

- Tuttavia la giustizia che ordina un uomo al bene comune è una virtù universale per il comando [ che la distingue ]: poiché ordina tutti gli atti delle virtù al proprio fine, che è il bene comune.

Ora qualsiasi virtù, in quanto comandata da tale giustizia, può anch'essa denominarsi giustizia.

E in questo senso una tale virtù differisce dalla giustizia legale [ o generale ] solo per una differenza di ragione: cioè come chi opera da se stesso differisce da se medesimo quando opera sotto il comando di un altro.

3. In tutte le operazioni che appartengono alla virtù specifica della giustizia il titolo del debito è lo stesso.

Perciò si tratta di un'identica virtù di giustizia, specialmente trattandosi di scambi.

Infatti la giustizia distributiva è forse di una specie distinta da quella commutativa.

Ma questo lo vedremo in seguito [ II-II, q. 61, a. 1 ].

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