Summa Teologica - II-II

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Articolo 1 - Se sia ragionevole distinguere due specie di giustizia, cioè la distributiva e la commutativa

I, q. 21, a. 1; In 3 Sent., d. 33, q. 3, a. 4, sol. 5, ad 2; In 4 Sent., d. 46, q. 1, a. 1, sol. 1; In 5 Ethic., lectt. 4, 6

Pare che non sia ragionevole distinguere due specie di giustizia, cioè la distributiva e la commutativa.

Infatti:

1. Ciò che nuoce alla collettività non può essere una specie della giustizia, essendo quest'ultima ordinata al bene comune.

Ora, distribuire a molti i beni comuni nuoce al bene della collettività: sia perché le ricchezze collettive si esauriscono, sia anche perché così si corrompono i buoni costumi, come scrive Cicerone [ De off. 2,15 ]: « Chi riceve diventa peggiore, e sempre più pronto a ricevere ancora ».

Perciò la distribuzione non entra in alcuna specie della giustizia.

2. Come sopra [ q. 58, a. 2 ] si è visto, l'atto proprio della giustizia è rendere a ciascuno il suo.

Ora, nel distribuire non si rende a qualcuno ciò che gli apparteneva, ma gli viene assegnato ciò che era comune.

Quindi tale atto non appartiene alla giustizia.

3. La giustizia, abbiamo detto [ q. 58, a. 6 ], non è soltanto in chi comanda, ma anche nei sudditi.

Invece il distribuire appartiene sempre a chi comanda.

Perciò non appartiene alla giustizia.

4. Secondo Aristotele [ Ethic. 5,4 ], « la giustizia distributiva riguarda i beni comuni ».

Ma il bene comune è oggetto della giustizia legale.

Quindi la giustizia distributiva non è una specie della giustizia particolare, ma della giustizia legale.

5. La differenza numerica non incide sulla differenza specifica di una virtù.

Ora, la giustizia commutativa consiste nel rendere qualcosa a una persona, mentre la giustizia distributiva consiste nel renderla a molti.

Perciò esse non sono specie diverse di giustizia.

In contrario:

Il Filosofo [ Ethic. 5,2 ] assegna due parti alla giustizia, e afferma che « l'una serve a dirigere nelle distribuzioni, l'altra nelle commutazioni ».

Dimostrazione:

La giustizia particolare è ordinata, come si è visto [ q. 58, a. 7 ], alle persone private, che stanno alla collettività come le parti al tutto.

Ora, verso le parti si possono considerare due tipi di rapporti.

Il primo è quello di una parte con l'altra, a cui corrisponde quello di una persona con un'altra.

E questi rapporti sono guidati dalla giustizia commutativa, che abbraccia i doveri reciproci esistenti tra due persone.

Il secondo tipo di rapporti considera invece il tutto in ordine alle parti, e a questi rapporti corrispondono quelli esistenti tra la collettività e le singole persone.

Ora, tali rapporti sono guidati dalla giustizia distributiva, che ha il compito di distribuire le cose comuni in maniera proporzionale.

Perciò esistono due specie di giustizia: la commutativa e la distributiva.

Analisi delle obiezioni:

1. Come nelle elargizioni delle persone private viene elogiata la moderazione e biasimata la prodigalità, così anche nella distribuzione dei beni comuni si deve osservare la moderazione, nel che è appunto guida la giustizia distributiva.

2. Come il tutto e le parti in qualche modo si identificano, così ciò che appartiene al tutto in qualche modo è delle parti.

Per cui quando si fa la distribuzione dei beni comuni ai singoli individui, ciascuno riceve in qualche modo il suo.

3. L'atto di distribuire i beni comuni appartiene solo a chi presiede alla collettività, ma la giustizia distributiva appartiene anche ai sudditi che ricevono, in quanto sono soddisfatti di una giusta distribuzione.

Inoltre capitano talora distribuzioni di beni appartenenti a una collettività che non è lo stato, ma la famiglia; e in questo caso la distribuzione può essere fatta anche da persone private.

4. I moti vengono specificati dal termine di arrivo.

Perciò alla giustizia legale spetta ordinare gli atti delle persone private al bene comune; invece ordinare il bene comune alle persone private mediante una distribuzione è compito della giustizia particolare.

5. La giustizia distributiva e quella commutativa non si distinguono solo per una differenza numerica, ma anche per la diversa natura di ciò che è dovuto: infatti il modo in cui a una persona è dovuto il bene comune è diverso dal modo in cui le è dovuto il bene proprio.

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