Summa Teologica - II-II

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Articolo 1 - Se la restituzione sia un atto della giustizia commutativa

Pare che la restituzione non sia un atto della giustizia commutativa.

Infatti:

1. La giustizia ha per oggetto ciò che è dovuto.

Ora, come la donazione, così anche la restituzione può essere di cose non dovute.

Quindi la restituzione non è un atto che appartiene alla giustizia.

2. Non è possibile restituire cose già passate e ormai inesistenti.

Ma la giustizia e l'ingiustizia riguardano certe azioni e passioni, che non rimangono, ma passano.

Perciò la restituzione non è l'atto di una determinata parte della giustizia.

3. La restituzione è come un compenso per quanto era stato tolto.

Ora, si può togliere qualcosa a un uomo non solo nella commutazione, ma anche nella distribuzione: come quando uno nel distribuire dà a una persona meno di quanto essa deve avere.

Quindi la restituzione è un atto che non appartiene alla giustizia commutativa più di quanto appartenga alla distributiva.

In contrario:

La restituzione è il contrario dell'asportazione.

Ora, l'asportazione della roba altrui è un atto di ingiustizia relativo alle permute, o commutazioni.

Quindi la restituzione di essa è un atto di quella giustizia che guida nelle commutazioni.

Dimostrazione:

Restituire non è altro che stabilire uno nuovamente nel possesso o dominio di una cosa sua.

Così nella restituzione si mira a una giusta equivalenza tra cosa e cosa, la quale appartiene alla giustizia commutativa.

Perciò la restituzione è un atto della giustizia commutativa: sia nel caso che uno abbia la roba altrui per volere del proprietario, come nel prestito o nel deposito, sia che la abbia contro il suo volere, come nella rapina o nel furto.

Analisi delle obiezioni:

1. Ciò che non è dovuto a una persona non è, propriamente parlando, roba sua, anche se lo fu in passato.

E così quando uno restituisce una cosa senza esservi obbligato si tratta più di una nuova donazione che di una vera restituzione.

Tuttavia c'è una certa somiglianza con la restituzione, poiché materialmente la cosa è identica.

Non è però identica sotto l'aspetto che interessa la giustizia, cioè sotto l'aspetto della proprietà.

Per cui non viene neppure detta propriamente restituzione.

2. Il termine restituzione, in quanto indica una ripresa, implica un'identità reale.

Perciò originariamente si parlava di restituzione soprattutto a proposito delle cose esterne, che possono cambiare proprietario restando identiche nella loro sostanza e nella loro capacità di appartenere.

Ma come è avvenuto per il termine commutazione, il quale da queste cose è passato a indicare le azioni o le passioni che riguardano il rispetto o l'irriverenza verso una persona, oppure un suo danno o vantaggio, così è avvenuto anche per il termine restituzione, il quale serve ora a indicare appunto anche queste cose che, sebbene non perdurino nella realtà, tuttavia perdurano nei loro effetti: o fisici, come nel caso delle percosse, oppure esistenti nell'opinione altrui, come quando uno rimane infamato da parole ingiuriose, o anche minorato nel proprio onore.

3. La restituzione fatta da chi è incaricato di distribuire alla persona a cui ha dato meno del dovuto è impostata sul rapporto tra cosa e cosa: in modo che le si dia tanto di più, quanto di meno essa ebbe.

Per cui siamo nell'ambito della giustizia commutativa.

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