Summa Teologica - II-II

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Articolo 7 - Se siano tenuti a restituire la roba altrui quelli che non l'hanno presa direttamente

In 4 Sent., d. 15, q. 1, a. 5, sol. 3

Pare che quanti non hanno preso direttamente la roba altrui non siano tenuti alla restituzione.

Infatti:

1. La restituzione è una punizione per chi ruba.

Ma nessuno deve essere punito all'infuori di chi pecca.

Quindi non deve restituire se non chi ha rubato.

2. La giustizia non obbliga una persona a far crescere i beni altrui.

Ora, se fosse tenuto alla restituzione non solo chi ruba, ma anche quelli che in qualche maniera cooperano a tale azione, questi verrebbero a far crescere i beni di chi è stato derubato: sia perché questi riceverebbe molteplici restituzioni, sia perché talora certuni prestano la loro opera perché si porti via la roba a qualcuno, ma alla fine il furto non riesce.

Perciò i favoreggiatori non sono tenuti alla restituzione.

3. Nessuno è tenuto a esporre se stesso al pericolo per salvare la roba altrui.

Ma in certi casi, denunciando il ladro o facendogli resistenza, uno si espone al pericolo di morte.

Quindi uno non è tenuto alla restituzione per il fatto che non denunzia il ladro, o non gli oppone resistenza.

In contrario:

Sta scritto [ Rm 1,32 ]: « Meritano la morte non solo gli autori di tali cose, ma anche quanti approvano chi le fa ».

Quindi, per lo stesso motivo, anche quanti approvano il furto devono restituire.

Dimostrazione:

Come sopra [ a. prec. ] si è notato, si è tenuti alla restituzione non solo a motivo della roba presa, ma anche a motivo dell'azione ingiuriosa che uno compie nel prenderla.

Perciò chiunque è causa di un'ingiustizia del genere è tenuto alla restituzione.

E questa causalità può essere di due tipi: diretta e indiretta.

È diretta quando uno induce un altro a rubare.

E ciò può avvenire in tre modi.

Primo, spingendolo all'atto del furto: vale a dire comandando, consigliando, approvando espressamente e lodando qualcuno per il fatto che sa prendere la roba altrui.

Secondo, favorendo la persona che ruba: vale a dire ricettandola, oppure aiutandola in qualsiasi modo.

Terzo, a motivo della refurtiva: in quanto cioè, prendendo una parte del furto o della rapina, ci si associa in qualche modo al delitto.

La causalità è invece indiretta quando uno non impedisce, pur avendone la possibilità e il dovere: o perché fa mancare l'ordine o il consiglio che impedirebbe il furto o la rapina; o perché fa mancare l'aiuto con cui si potrebbe opporre resistenza; o perché occulta il ladro dopo il fatto.

E tutte queste cose possono essere ricapitolate in quei versi: « Mandante, consigliere e consenziente, - adulator, cortese ricettante; - chi sparte, chi non parla o non contende ».

Si deve però notare che cinque di queste responsabilità obbligano sempre alla restituzione.

Primo, il comando: poiché il mandante è il motore principale, e quindi è tenuto per primo a restituire.

Secondo, il consenso: quando esso è indispensabile per compiere la rapina.

Terzo, la ricettazione: cioè quando uno fa il ricettatore e il favoreggiatore dei ladri.

Quarto, la partecipazione: quando uno cioè partecipa al furto e alla divisione della preda.

Quinto, è tenuto alla restituzione chi non fa opposizione, pur avendone il dovere: cosicché i principi, i quali hanno il compito di mantenere la giustizia nel loro territorio, sono tenuti alla restituzione se per loro colpa aumentano i ladri: poiché le gabelle che percepiscono sono come lo stipendio loro fissato per il mantenimento della giustizia nella regione.

Invece negli altri casi enumerati non sempre si è tenuti alla restituzione.

Infatti non sempre il consiglio, l'adulazione e altre cose del genere sono cause efficaci di una rapina.

Perciò chi consiglia, o chi incoraggia adulando, è tenuto alla restituzione solo quando si può pensare con ragione che il furto sia stato determinato da tali cause.

Analisi delle obiezioni:

1. Non pecca soltanto chi esegue il peccato, ma anche chi in qualsiasi modo ne è causa, sia col consiglio, sia col comando, sia in qualsiasi altra maniera.

2. Principalmente è tenuto a restituire chi nell'atto ha la parte principale: prima dunque viene il mandante, poi l'esecutore e in seguito per ordine tutti gli altri.

Se tuttavia uno di essi restituisce a chi fu vittima del danno, gli altri non sono tenuti a fare altrettanto; però quelli che furono i principali autori del fatto e hanno avuto la refurtiva sono tenuti a compensare quelli che hanno restituito.

- Quando poi uno comanda un'appropriazione indebita che però non ha luogo, non è tenuto alla restituzione: poiché la restituzione è ordinata principalmente a reintegrare le sostanze di chi è stato danneggiato.

3. Chi non denunzia il ladro, o non gli fa resistenza, o non lo rimprovera, non è tenuto alla restituzione sempre, ma solo quando è tenuto a farlo d'ufficio, come i principi di quel dato territorio.

E questi non sono esposti così facilmente al pericolo: sono infatti investiti del pubblico potere proprio per essere i custodi della giustizia.

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