Summa Teologica - II-II

Indice

Articolo 1 - Se sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità

Supra, q. 60, a. 6

Pare che sia lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità.

Infatti:

1. Nella Scrittura [ Dn 13,45ss ] si legge che Daniele condannò con la sua sentenza gli anziani convinti di falsa testimonianza.

Ora, quegli anziani non erano sudditi di Daniele: anzi, erano giudici del popolo.

Quindi uno può giudicare lecitamente una persona non soggetta alla propria autorità.

2. Cristo non era suddito di alcun uomo: anzi, egli era « il Re dei re e il Signore dei signori » [ Ap 17,14; Ap 19,16 ].

Eppure egli si sottopose al giudizio di un uomo.

Quindi è lecito giudicare una persona che non fa parte dei propri sudditi.

3. A norma delle leggi [ Decretales 2,2,20 ] il delinquente va sottoposto al tribunale del luogo in cui avviene il delitto.

Ma spesso chi compie un delitto non è suddito del giudice locale: p. es. quando è di un'altra diocesi, o è esente.

E così uno può avere la facoltà di giudicare chi non è soggetto alla propria autorità.

In contrario:

S. Gregorio [ Registr. 11, ep. 64,9 ], nel commentare quel passo del Deuteronomio [ Dt 23,25 ]: « Entrando fra il grano », ecc., afferma: « Uno non può adoperare la falce del giudizio su cose che sono state confidate ad altri ».

Dimostrazione:

La sentenza di un giudice è come una legge particolare su di un fatto particolare.

Perciò come una legge generale, secondo il Filosofo [ Ethic. 10,9 ], deve avere forza coattiva, così deve avere forza coattiva anche la sentenza del giudice, per costringere le parti ad accettarne il verdetto: altrimenti la decisione non sarebbe efficace.

Ma la forza coattiva tra gli uomini non può esercitarla lecitamente se non colui che detiene il pubblico potere.

E coloro che lo detengono sono considerati superiori rispetto a coloro sui quali esercitano le loro mansioni con potestà sia ordinaria che delegata.

Perciò è evidente che nessuno può giudicare una persona se essa non è in qualche modo soggetta alla sua autorità, o ordinaria o delegata.

Analisi delle obiezioni:

1. Daniele ricevette il potere di giudicare quegli anziani come affidatogli da un'ispirazione divina.

Il che si rileva dalle parole della Scrittura [ Dn 13,45 ]: « Il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto ».

2. Capita tra gli uomini che alcuni si sottomettano spontaneamente al giudizio di qualcuno sebbene non sia ad essi superiore: come è evidente nei casi di arbitrato.

Ma allora la sentenza deve essere suffragata da una penalità: poiché gli arbitri, non essendo superiori, non hanno per se stessi il pieno potere coattivo.

Così anche Cristo si sottopose di proprio arbitrio a un tribunale umano; e così pure il Papa Leone IV si sottopose al giudizio dell'Imperatore.

3. Il vescovo nella cui diocesi si commette un delitto diviene per ciò stesso superiore del delinquente, anche se costui è esente: a meno che la colpa non riguardi una materia soggetta ad esenzione, p. es. l'amministrazione dei beni di un monastero esente.

Se invece una persona esente commette un furto, un omicidio o altre colpe del genere, l'ordinario può giustamente condannarlo.

Indice