Summa Teologica - II-II

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Articolo 3 - Se l'accusa sia resa ingiusta dalla calunnia, dalla prevaricazione e dalla tergiversazione

Pare che l'accusa non sia resa ingiusta dalla calunnia, dalla prevaricazione e dalla tergiversazione.

Infatti:

1. Nel Decreto [ di Graz. 2, 2, 3, app. can. 8 ] si legge che « calunniare consiste nel mirare ad attribuire falsi delitti ».

Ma talora uno addossa ad altri falsi delitti per ignoranza dei fatti, e ciò scusa.

Quindi l'accusa non sempre è resa ingiusta dalla calunnia.

2. Nel medesimo libro [ l. cit. ] si legge che « prevaricare consiste nel nascondere delitti sicuri ».

Ma ciò non è illecito: poiché non si è tenuti a manifestare tutti i delitti, come sopra [ a. 1; q. 33, a. 7 ] si è spiegato.

Perciò l'accusa non è resa ingiusta dalla prevaricazione.

3. Nel testo citato si spiega inoltre che « tergiversare consiste nel desistere totalmente dall'accusa ».

Ora, ciò può essere fatto senza alcuna ingiustizia, poiché si legge ancora: « Se uno si pente di aver presentato un'accusa su cose che non riesce a provare, se c'è l'accordo con l'accusato innocente si assolvano a vicenda ».

Quindi l'accusa non è resa ingiusta dalla tergiversazione.

In contrario:

Nel testo citato si afferma: « La temerità degli accusatori si manifesta in tre modi: con la calunnia, con la prevaricazione o con la tergiversazione ».

Dimostrazione:

L'accusa è ordinata, come si è detto [ a. 1 ], al bene comune, che viene promosso con la conoscenza del delitto.

Ora, nessuno deve danneggiare un altro per promuovere il bene comune.

Perciò l'accusa può essere viziata per due motivi.

Primo, per il fatto che uno agisce ingiustamente contro l'accusato, addossandogli delle colpe inesistenti: e ciò equivale a calunniare.

- Secondo, dalla parte della società, il cui bene va principalmente promosso nell'accusa, quando si impedisce maliziosamente la punizione del delitto.

E anche ciò può capitare in due modi.

Primo, ricorrendo alla frode nell'accusa.

E in ciò si ha la prevaricazione: infatti « il prevaricatore è come uno che travalica, in quanto aiuta la parte avversa, tradendo la propria causa » [ Decr., l. cit. ].

- Secondo, desistendo totalmente dall'accusa.

E questo è il tergiversare: chi desiste infatti da quanto aveva intrapreso, in qualche modo non fa che voltare il tergo [ tergum vertere ].

Analisi delle obiezioni:

1. Uno non deve passare all'accusa se non si tratta di una cosa del tutto certa per lui, così da escludere l'ignoranza del fatto.

- Tuttavia non fa una calunnia chiunque attribuisce a qualcuno un delitto, ma solo chi per malizia presenta un'accusa falsa.

Talora infatti si passa ad accusare per leggerezza, cioè perché uno crede troppo facilmente a ciò che sente dire: e questo è un atto di temerità.

Altre volte invece si può essere mossi ad accusare da un errore giustificabile.

Cose tutte che devono essere esaminate con prudenza dal giudice, in modo che non venga condannato per calunnia chi fu mosso ad accusare per leggerezza, o per un errore giustificabile.

2. È un prevaricatore non chiunque nasconde dei delitti veri, ma solo chi li nasconde con inganno quando presenta l'accusa, dissimulando le vere prove e ammettendo delle false scuse in collusione con il reo.

3. Tergiversare significa desistere totalmente dall'accusa deponendone l'intenzione non in una maniera qualsiasi, ma in maniera disordinata.

Ora, si può desistere dall'accusa onestamente, senza peccato, in due modi.

Primo, se nel corso del dibattito uno si accorge della falsità dell'accusa, e l'accusatore e il reo arrivano ad assolversi reciprocamente.

Secondo, se l'autorità suprema, a cui spetta la cura del bene comune al quale è ordinata l'accusa, annulla l'azione penale.

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