Summa Teologica - II-II

Indice

Articolo 5 - Se sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali

In 4 Sent., d. 25, q. 3, a. 3

Pare che sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali.

Infatti:

1. S. Gregorio [ Registr. 3, epist. 18 ] afferma: « Coloro che sono addetti al servizio ecclesiastico è giusto che godano delle ricompense ecclesiastiche ».

Ma essere addetti ai servizi ecclesiastici rientra nelle prestazioni personali.

Quindi è lecito conferire i benefici ecclesiastici per le prestazioni personali ricevute.

2. Se uno conferisce un beneficio ecclesiastico a una persona per i servizi da essa ricevuti, agisce per motivi carnali, come chi lo conferisce per motivi di parentela.

Ma quest'ultima cosa non è un atto di simonia: poiché manca ogni rapporto di compravendita.

Quindi non lo è neppure la prima.

3. Ciò che viene compiuto solo per accogliere la domanda di qualcuno è da considerarsi compiuto gratuitamente: quindi è esclusa la simonia, che consiste in una compravendita.

Eppure il conferimento di un beneficio ecclesiastico per le preghiere di una persona è considerato una prestazione verbale.

Quindi tali prestazioni non sono simoniache.

4. Gli ipocriti compiono atti spirituali per conseguire la lode degli uomini, lodi che rientrano nelle prestazioni di lingua, o verbali.

Ma non per questo gli ipocriti sono detti simoniaci.

Quindi con le prestazioni di lingua non si commette simonia.

In contrario:

Il Papa Urbano II [ Decr. di Graz. 2,1,3,8 ] afferma: « Chiunque dà le cose ecclesiastiche non per lo scopo per cui furono istituite, ma le dà o le riceve per il proprio guadagno, dietro prestazioni verbali, personali o di danaro, è simoniaco ».

Dimostrazione:

Come sopra [ a. 2 ] si è detto, col termine danaro si intende « qualunque cosa che possa essere valutata in danaro ».

Ora, è evidente che la prestazione di un uomo è ordinata a un servizio che può essere valutato in danaro: infatti i servitori vengono assunti in seguito a una mercede pecuniaria.

Perciò dare una cosa [ o dignità ] spirituale per un servizio di ordine temporale prestato, o da prestarsi, equivale a conferire tale cosa per il danaro, dato o promesso, col quale si può valutare tale prestazione.

Parimenti il fatto che vengano accolte le istanze presentate per ottenere un favore di ordine temporale è ordinato a un vantaggio che può essere valutato in danaro.

Perciò, come si commette simonia accettando danaro o qualsiasi altro bene esterno, che rientra nelle « prestazioni in danaro », così la si commette anche con le « prestazioni verbali », o con quelle « personali ».

Analisi delle obiezioni:

1. Se un chierico rende a un prelato delle prestazioni personali oneste e ordinate alle sue funzioni spirituali, cioè al bene della Chiesa o a vantaggio dei suoi ministri, dallo zelo stesso usato in questo servizio è reso degno di un beneficio ecclesiastico, come anche da altre eventuali opere di bene.

Perciò qui non vi è un compenso per una prestazione personale.

E questo è appunto il caso di cui parla S. Gregorio.

- Se invece si tratta di una prestazione personale disonesta o ordinata a interessi terreni, come nel caso in cui costui avesse servito il prelato a vantaggio dei suoi parenti, o del suo patrimonio, o per altre cose del genere, allora si avrebbe un compenso per una prestazione personale, e quindi un atto di simonia.

2. Se si conferisce gratuitamente una dignità spirituale a qualcuno per motivi di parentela, o di qualsiasi altra affezione carnale, il conferimento è certamente illecito e carnale, ma non è simoniaco: poiché nel caso non si percepisce nulla, e quindi ciò non rientra nel contratto di compravendita, sul quale si fonda la simonia.

Se uno invece conferisce un beneficio ecclesiastico a una persona con l'intenzione, tacita o espressa, di provvedere indirettamente ai propri parenti, allora la simonia è evidente.

3. Prestazioni verbali o di lingua si dicono o le lodi che ottengono il favore umano, il quale può essere ottenuto col danaro, oppure anche le suppliche con le quali si può ottenere tale favore, o evitare il disfavore.

Se quindi uno mira principalmente a questo, commette simonia.

Ora, tale pare essere precisamente il caso di chi esaudisce delle suppliche fatte per un indegno.

Per cui tale atto è simoniaco.

- Se invece vengono fatte delle suppliche per una persona meritevole, il loro accoglimento non è un atto di simonia: poiché esistono i giusti motivi per conferire incarichi o beni spirituali a chi viene così raccomandato.

Tuttavia la simonia può esserci nell'intenzione, se uno concede la cosa mosso non dal valore della persona, ma dal favore umano.

- Se invece uno facesse richiesta per se medesimo, per ottenere un ufficio con cura d'anime, ne sarebbe reso indegno dalla sua stessa presunzione, e quindi le sue suppliche sarebbero per un indegno.

Uno però può chiedere lecitamente, se è nel bisogno, un beneficio ecclesiastico senza cura d'anime.

4. L'ipocrita per la lode cercata non dà qualcosa di spirituale, ma solo delle apparenze: egli quindi non compra, ma piuttosto ruba furtivamente la lode umana.

Perciò il suo peccato non rientra nel vizio della simonia.

Indice