Summa Teologica - II-II

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Articolo 6 - Se sia giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato per via simoniaca

Pare che non sia giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato per via simoniaca.

Infatti:

1. Si commette simonia per il fatto che si acquistano dei beni spirituali dietro compenso.

Ma ci sono dei beni spirituali che non si possono più perdere, una volta ricevuti: come il carattere che viene impresso con la consacrazione.

Quindi non è giusto che uno sia punito con la privazione di quanto ha acquistato per via simoniaca.

2. Talora può capitare che un vescovo eletto per via simoniaca comandi a un suddito di ricevere gli ordini da lui: e pare che il suddito sia tenuto a ubbidirgli, finché la Chiesa lo tollera.

D'altra parte nessuno può ricevere una cosa da chi non ha il potere di conferirla.

Quindi un vescovo non perde l'autorità episcopale per averla acquistata in maniera simoniaca.

3. Nessuno deve essere punito per delle cose fatte a sua insaputa e contro la sua volontà: poiché la punizione è dovuta al peccato, che è un atto volontario, come si è visto in precedenza [ I-II, q. 74, aa. 1,2; q. 87, a. 7 ].

Ora, capita talvolta che uno ottenga in maniera simoniaca un bene spirituale procuratogli da altri a sua insaputa e contro la sua volontà.

Perciò egli non va punito con la privazione del bene a lui conferito.

4. Nessuno deve trarre un vantaggio dal proprio peccato.

Ma se chi ha ricevuto un beneficio ecclesiastico per via simoniaca lo restituisse, questo potrebbe andare a vantaggio di coloro che parteciparono al suo peccato: come nel caso in cui il superiore e tutto il collegio elettivo avessero acconsentito alla simonia.

Quindi non sempre è doveroso restituire ciò che fu acquistato per via simoniaca.

5. Capita che alcuni siano ricevuti in un dato monastero per via simoniaca, facendovi poi la professione solenne.

Ora, nessuno deve essere sciolto dall'obbligo dei voti per una colpa commessa.

Perciò uno non deve essere dimesso dal monastero per il fatto che vi è entrato per via simoniaca.

6. In questo mondo non va mai inflitta una punizione esterna per i sentimenti interni del cuore, di cui Dio solo è giudice.

Ma si commette simonia anche solo con l'intenzione o con la volontà: di volontà infatti si parla nella sua definizione, come si è detto [ a. 1, ad 2 ].

Quindi non sempre uno deve essere privato di quanto possiede per via simoniaca.

7. È più vantaggioso essere promossi a incarichi superiori che rimanere in quelli già ricevuti.

Ma talora i simoniaci, per una dispensa, vengono promossi a incarichi superiori.

Quindi non sempre devono essere privati di quelli ricevuti.

In contrario:

Nei Canoni [ Decr. di Graz. 2,1,1,8 ] si legge: « Chi è già stato ordinato non ottenga alcun giovamento dall'ordinazione o dalla promozione mercanteggiata, ma sia allontanato dalla dignità o dall'incarico acquistato col danaro ».

Dimostrazione:

Nessuno può lecitamente ritenere quanto ha acquistato contro la volontà del padrone legittimo: se un amministratore, p. es. , desse a qualcuno parte dei beni del suo padrone contro la sua volontà, chi li ha ricevuti non potrebbe ritenerli lecitamente.

Ora il Signore, di cui i prelati delle varie chiese sono gli amministratori e i ministri, ha espressamente comandato che i beni spirituali siano dati gratuitamente [ Mt 10,8 ]: « Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date ».

Perciò chi ha conseguito una qualsiasi realtà spirituale mediante un compenso, non può ritenerla lecitamente.

Inoltre i simoniaci, sia quelli che vendono, sia quelli che comprano i beni spirituali, come anche gli stessi mediatori, sono puniti anche con altri castighi: con la deposizione e con l'infamia, se sono chierici; con la scomunica, se sono laici, come risulta dai Canoni [ l. cit. ].

Analisi delle obiezioni:

1. Chi riceve per via simoniaca un ordine sacro ne riceve il carattere per l'efficacia del sacramento, ma non ne riceve la grazia, né la facoltà di esercitarlo, poiché ne ha ricevuto il carattere per una specie di furto contro il volere del Signore, che ne è il vero padrone.

Perciò egli è sospeso di diritto: in foro interno, per cui non può esercitare l'ordine ricevuto, e in foro esterno, per cui nessuno può comunicare con lui nell'esercizio dell'ordine.

E questo qualunque sia la colpa: pubblica od occulta.

E neppure può reclamare il danaro dato in maniera disonesta: sebbene l'altro lo ritenga ingiustamente.

- Se poi uno è simoniaco per aver conferito un ordine, oppure per aver dato o ricevuto un beneficio, o fatto da mediatore in maniera simoniaca, allora se la cosa è pubblica è sospeso di diritto, sia in foro interno che in foro esterno; se invece la cosa è occulta è sospeso soltanto in foro interno, ma non rispetto agli altri.

2. Uno non deve piegarsi a ricevere un ordine sacro da un vescovo di cui conosce la promozione simoniaca, non badando né al suo precetto, né alla scomunica.

E se ne riceve l'ordinazione non riceve la facoltà di esercitare l'ordine, anche se non sapeva che il vescovo era simoniaco, ma ha bisogno di una dispensa.

- Alcuni però dicono che se l'interessato non può dimostrare che il vescovo è simoniaco, deve ubbidire ricevendo gli ordini, ma non deve esercitarli senza una dispensa.

Tale opinione è però priva di fondamento.

Poiché nessuno può ubbidire a una persona per cooperare con essa in un'azione illecita.

Ora, chi è sospeso di diritto, sia in foro interno che in foro esterno, conferisce gli ordini illecitamente.

Quindi per nessun motivo uno può cooperare con lui ricevendone gli ordini.

- Se invece uno non è sicuro, non deve credere che il vescovo sia in peccato: quindi deve ricevere gli ordini in buona coscienza.

Se però il vescovo fosse simoniaco non per la simonia della sua promozione, ma per altri motivi, allora è possibile ricevere da lui gli ordini sacri, se il peccato è occulto: perché allora, come si è già notato [ ad 1 ], egli non è sospeso in foro esterno, ma solo in foro interno.

3. Il fatto che uno venga privato di ciò che ha ricevuto non è soltanto la punizione di un peccato, ma talora è anche un effetto dell'acquisto disonesto: tale è il caso, p. es., di chi compra una cosa da chi non ha il diritto di venderla.

Per cui se uno scientemente e volontariamente riceve in modo simoniaco un ordine sacro o un beneficio ecclesiastico, non solo viene privato di ciò che ha ricevuto, così da essere costretto a cessare dall'esercizio dell'ordine e a restituire il beneficio con i frutti già percepiti, ma è anche punito con la pubblica infamia, ed è tenuto a restituire non solo i frutti percepiti, bensì anche quelli che un possessore diligente avrebbe potuto ricavarne ( il che però va inteso dei frutti che rimangono una volta detratte le spese fatte per ottenerli, ed eccettuati i frutti che fossero già stati spesi a vantaggio della chiesa ).

- Se uno invece è stato promosso in maniera simoniaca senza volerlo e senza saperlo, per l'interessamento di altri, viene certamente privato dell'esercizio dell'ordine ed è tenuto a restituire il beneficio con i frutti che rimangono, ma non è tenuto a restituire i frutti consumati, poiché era un possessore in buona fede.

Diverso però è il caso se a versare maliziosamente il danaro per la promozione fu un suo nemico; oppure se egli espressamente fece opposizione.

Allora infatti egli non è tenuto a rinunziare; a meno che in seguito non abbia acconsentito al contratto, pagando la somma promessa.

4. Il danaro, i possessi e i frutti ricevuti per via simoniaca devono essere restituiti alla chiesa che ne ha subito l'ingiusta manomissione, anche se il prelato o altri membri del clero di tale chiesa ne furono colpevoli: poiché il loro peccato non deve nuocere agli altri.

Tuttavia, per quanto è possibile, si deve fare in modo che i responsabili non ne abbiamo un vantaggio.

- Se poi la colpa ricade sul prelato e su tutto il clero, col permesso dei superiori si deve erogare tutto ai poveri, o a un'altra chiesa.

5. Se qualcuno è stato ricevuto in un dato monastero in maniera simoniaca, è tenuto a uscirne.

E se la simonia fu commessa col suo consenso dopo il Concilio ecumenico [ Lat. IV ], deve essere espulso dal suo monastero senza speranza di rientrarvi, ed essere posto a fare perpetua penitenza in una regola più rigorosa; oppure, se non esiste un ordine più rigido, in un'altra casa del medesimo ordine.

- Se invece il fatto risale a prima del Concilio, il responsabile deve essere confinato in un'altra casa del medesimo ordine.

E se ciò non è possibile deve essere tenuto, attraverso una dispensa, nel suo stesso monastero, perché non vada girovagando per il mondo, dopo essere stato però rimosso dal suo posto precedente e assegnato a posti più bassi.

Se tuttavia uno è stato ricevuto in maniera simoniaca a sua insaputa, sia prima che dopo il Concilio, dopo aver rinunziato può essere di nuovo accolto, con i mutamenti di luogo a cui abbiamo accennato.

6. Davanti a Dio basta l'intenzione a rendere simoniaci; però quanto alla pena ecclesiastica esterna uno non è punito per questo come simoniaco così da dover rinunziare, ma è [ solo ] tenuto a pentirsi della sua cattiva intenzione.

7. Soltanto il Papa può dispensare il beneficiario che è simoniaco in maniera consapevole.

Negli altri casi invece può dispensare anche il vescovo: a patto però che prima si rinunzi alle cose avute per via simoniaca.

Allora il simoniaco riceverà la dispensa: o la piccola dispensa, che lo ammette alla comunione laica; o quella grande, che gli concede di rimanere nel proprio ordine in un'altra chiesa dopo la penitenza; o quella maggiore, che gli concede di rimanere nella medesima chiesa, ma negli ordini minori; o addirittura la massima, che gli permette anche l'esercizio degli ordini maggiori, senza però la facoltà di ottenere prelature.

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