Summa Teologica - III

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Articolo 11 - Se solo il vescovo possa conferire questo sacramento

Supra, q. 65, a. 3, ad 3; In 4 Sent., d. 2, q. 2, a. 4, ad 1; d. 7, q. 3, a. 1; d. 13, q. 1, a. 1, sol. 2, ad 2; d. 25, q. 1, a. 1; C. G., IV, c. 60; De art. fidei; Quodl., 11, q. 7

Pare che solo il vescovo possa conferire questo sacramento.

Infatti:

1. S. Gregorio [ Registr. 4,12,26 ] dice scrivendo al vescovo Gennaro: « Ci è giunta la voce che alcuni si sono scandalizzati perché abbiamo proibito ai presbiteri di ungere con il crisma i battezzati.

Noi l'abbiamo certamente fatto secondo l'uso antico della nostra Chiesa, ma se qualcuno dovesse proprio rattristarsi per questo, concediamo che dove mancano i vescovi i presbiteri possano ungere con il crisma i battezzati anche sulla fronte ».

Ora, ciò che è indispensabile nei sacramenti non può essere mutato per evitare uno scandalo.

Quindi non è necessario alla validità di questo sacramento che esso sia conferito dal vescovo.

2. Il sacramento del battesimo ha un'efficacia maggiore del sacramento della cresima, poiché nel battesimo viene data la piena remissione dei peccati sia quanto alla colpa che quanto alla pena; il che non avviene in questo sacramento.

Ma un semplice sacerdote può dare per ufficio il sacramento del battesimo, e in caso di necessità chiunque, anche se non è ordinato, può battezzare.

Non è quindi necessario che questo sacramento sia conferito dal vescovo.

3. La sommità del capo, dove secondo i medici risiede la ragione ( cioè quella particolare, che viene detta facoltà cogitativa ), è più nobile della fronte, dove risiede l'immaginativa.

Ma un semplice sacerdote può ungere i battezzati con il crisma sulla sommità del capo.

Molto più dunque li può segnare con il crisma sulla fronte, come richiede il sacramento della cresima.

In contrario:

Il Papa S. Eusebio [ Epist. 3 ] scrive: « Si deve tenere nella massima venerazione il sacramento dell'imposizione delle mani, che può essere conferito solo dai sommi sacerdoti.

Non si legge [ infatti ] che al tempo degli Apostoli esso sia stato amministrato da altri all'infuori degli Apostoli stessi; [ così dunque ] esso non può venire mai amministrato da altri all'infuori di coloro che tengono il posto degli Apostoli.

Se infatti si presumesse di fare altrimenti, esso va ritenuto invalido e vano, e non sarà mai computato tra i sacramenti della Chiesa ».

È quindi necessario per la validità di questo sacramento, che è detto « sacramento dell'imposizione delle mani », che esso venga amministrato dal vescovo.

Dimostrazione:

In ogni opera la perfezione suprema è riservata all'arte o virtù più alta: come la preparazione della materia è di competenza degli artigiani subalterni, mentre sopra di essi sta chi dà la forma, e più in alto di tutti colui a cui spetta l'uso, che è il fine di ogni prodotto; e una lettera viene scritta da un segretario, ma è sottoscritta dal padrone.

Ora, i fedeli cristiani sono come un'opera divina, secondo l'espressione di S. Paolo [ 1 Cor 3,9 ]: « Voi siete l'edificio di Dio », e sono anche come « una lettera scritta dallo Spirito di Dio », secondo un'altra espressione dell'Apostolo [ 2 Cor 3,2s ].

Ora, il sacramento della cresima è come il coronamento del battesimo: nel senso cioè che nel battesimo uno viene formato come un edificio spirituale e viene scritto come una lettera spirituale, ma nel sacramento della cresima questo edificio spirituale viene consacrato a essere tempio dello Spirito Santo e questa lettera viene sigillata con il segno della croce.

Perciò il conferimento della cresima è riservato ai vescovi, che hanno il supremo potere nella Chiesa; e anche nella Chiesa primitiva, come riferiscono gli Atti [ At 8,14ss ], la pienezza dello Spirito Santo veniva data con l'imposizione delle mani degli Apostoli, dei quali i vescovi fanno le veci.

E in proposito prescrive il Papa Urbano I [ Decr. di Graz. 3,5,1 ]: « Tutti i fedeli devono ricevere lo Spirito Santo dopo il battesimo con l'imposizione della mano dei vescovi, per essere riconosciuti pienamente cristiani ».

Analisi delle obiezioni:

1. Il Papa nella Chiesa ha i pieni poteri, per cui può concedere i diritti degli ordini superiori agli inferiori: come ad alcuni sacerdoti concede di conferire gli ordini minori, che sono di competenza dei vescovi.

E per tale pienezza di poteri il Papa S. Gregorio concesse che dei semplici sacerdoti conferissero la cresima, finché non cessasse lo scandalo.

2. Il battesimo è più efficace di questo sacramento quanto alla rimozione del male, essendo una rigenerazione spirituale, cioè un passaggio dal non essere all'essere.

Ma la cresima è più efficace quanto all'avanzamento nel bene, essendo una crescita spirituale, ossia il passaggio da uno stato imperfetto a uno perfetto.

E così essa è riservata a un ministro superiore.

3. Come dice Rabano Mauro [ De inst. cleric. 1,30 ], « il battezzato viene segnato con il crisma sulla sommità del capo dal sacerdote e sulla fronte dal pontefice per indicare con la prima unzione la discesa su di lui dello Spirito Santo che lo consacra quale abitazione di Dio, e con la seconda la settiforme grazia dello Spirito Santo che viene nell'uomo con tutta la pienezza della santità, della scienza e della virtù ».

Perciò questa unzione viene riservata ai vescovi non per la superiore dignità della parte contrassegnata, ma per la superiorità degli effetti.

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