Supplemento alla III parte

Indice

Articolo 2 - Se il sacerdote possa rimettere la pena dovuta al peccato

Pare che il sacerdote non possa rimettere la pena dovuta al peccato.

Infatti:

1. Al peccato è dovuta la pena eterna e quella temporale.

Ora, anche dopo l'assoluzione del sacerdote il penitente rimane obbligato a scontare la pena temporale, o in purgatorio o in questo mondo.

Quindi il sacerdote in nessun modo rimette la pena.

2. Il sacerdote non può pregiudicare la giustizia di Dio.

Ora, la pena che devono subire i penitenti è determinata dalla giustizia di Dio.

Quindi il sacerdote non ha il potere di diminuirla.

3. Chi ha commesso un piccolo peccato è capace di ricevere l'effetto delle chiavi non meno di chi ne ha commesso uno più grave.

Ma se dal sacerdote può essere ridotta la pena del peccato più grave, è possibile che ci sia un peccato così piccolo da non meritare una pena superiore alla parte condonata di quello più grave.

Quindi il sacerdote potrebbe perdonare tutta la pena di quel peccato più piccolo.

Il che è falso.

4. Tutta la pena temporale dovuta al peccato è della medesima natura.

Se quindi con la prima assoluzione si ottiene la riduzione della pena, si potrà ottenere un'altra riduzione per il medesimo peccato anche con la seconda.

E così, moltiplicando le assoluzioni con il potere delle chiavi, verrà eliminata tutta la pena: poiché la seconda assoluzione non è meno efficace della prima.

Così dunque il peccato resterà del tutto impunito.

Il che è inammissibile.

In contrario:

1. Le chiavi sono il potere di legare e di sciogliere.

Ora, il sacerdote ha la facoltà di imporre una pena temporale.

Quindi può anche assolvere dalla pena.

2. Il sacerdote non ha la facoltà di rimettere il peccato sotto l'aspetto della colpa, come dice il testo delle Sentenze [ 4,18, cc. 4-7 ], e per la stessa ragione non può rimetterlo quanto alla pena eterna.

Se quindi non potesse rimetterlo quanto alla pena temporale, non potrebbe rimetterlo in alcun modo.

Il che è assolutamente inconciliabile con le parole evangeliche.

Dimostrazione:

L'effetto che il potere delle chiavi produce in chi ha già la contrizione dei suoi peccati va giudicato per analogia con l'effetto del battesimo che è conferito a chi ha già la grazia.

Costui infatti mediante la fede e la contrizione anteriori al battesimo ha già ottenuto la grazia e la remissione dei peccati rispetto alla colpa; quando però riceve attualmente il battesimo consegue un accrescimento della grazia, e viene assolto totalmente da ogni debito o reato di pena, poiché è fatto partecipe della passione di Cristo.

Similmente chi ha conseguito con la contrizione la remissione dei peccati quanto alla colpa, e quindi quanto al reato della pena eterna, che viene rimesso assieme alla colpa, riceve in forza delle chiavi, che traggono la loro efficacia dalla passione di Cristo, un aumento di grazia e la remissione della pena temporale, il cui debito o reato rimane dopo la remissione della colpa.

Tale debito però non viene rimesso totalmente come nel battesimo, ma in parte.

Poiché nel battesimo l'uomo rigenerato viene configurato alla passione di Cristo, ricevendo in sé in tutta la sua efficacia tale passione, la quale basta a cancellare qualsiasi pena, per cui egli non conserva alcun debito del peccato attuale precedente.

Infatti a nessuno va imputato a pena se non ciò che lui stesso ha compiuto; ora l'uomo, ricevendo nel battesimo una nuova vita, mediante la grazia diventa « un uomo nuovo », per cui in lui non rimane alcun debito di pena per i peccati precedenti.

Invece nella penitenza l'uomo non viene ad assumere un'altra vita: poiché essa non è una rigenerazione, ma una guarigione.

E così attraverso il potere delle chiavi che agisce nel sacramento della penitenza non viene rimessa tutta la pena, ma qualcosa della pena temporale eventualmente rimasta da espiare dopo la remissione della pena eterna.

Però non si rimette soltanto la pena imposta al penitente in base alla confessione dei peccati, come dicono alcuni, poiché in tal modo la confessione e l'assoluzione sacramentali non sarebbero che un peso, il che non si addice ai sacramenti della nuova legge.

È invece rimessa anche parte di quella pena che si dovrebbe espiare in purgatorio: per cui nel purgatorio chi è morto assolto prima di aver compiuto la soddisfazione è punito meno che se fosse morto senza l'assoluzione.

Analisi delle obiezioni:

1. Il sacerdote non rimette tutta la pena temporale, ma parte di essa.

Perciò il penitente rimane ancora obbligato alla pena soddisfattoria.

2. La passione di Cristo ha soddisfatto pienamente « per i peccati di tutto il mondo ».

Perciò si può condonare in parte la pena senza pregiudizio della divina giustizia: poiché mediante i sacramenti della Chiesa l'effetto della passione raggiunge il penitente.

3. Per qualsiasi peccato deve rimanere una certa pena soddisfattoria da espiare, tale che serva da rimedio medicinale contro di esso.

Perciò, sebbene con l'assoluzione venga rimessa una certa quantità della pena dovuta per qualche grave peccato, non è necessario che ne venga rimessa altrettanta per ciascun peccato - perché allora qualche peccato resterebbe senza alcuna pena -, ma col potere delle chiavi viene rimesso proporzionalmente qualcosa della pena dei singoli peccati.

4. Alcuni affermano che soltanto nella prima di queste assoluzioni viene rimessa col potere delle chiavi tanta pena quanta se ne può rimettere; e tuttavia le confessioni reiterate avrebbero valore, sia per l'istruzione e la maggiore sicurezza che se ne riceve, sia per l'intercessione del confessore e il merito del rossore che si prova.

Ma ciò non sembra vero.

Perché se queste ragioni giustificano la ripetizione della confessione, non giustificano però quella dell'assoluzione: soprattutto in chi non ha un motivo per dubitare dell'assoluzione precedente.

Questi infatti potrebbe dubitare dopo la seconda come dopo la prima.

Del resto vediamo che il sacramento dell'estrema unzione non viene ripetuto per la medesima malattia, poiché tutto ciò che si poteva ottenere dal sacramento fu conseguito in una sola volta.

- Inoltre nella seconda confessione non sarebbe necessario che il confessore avesse il potere delle chiavi, se è vero che esso non esercita alcun influsso.

E così altri affermano che anche nella seconda assoluzione viene rimessa col potere delle chiavi una parte di pena.

Infatti anche nella seconda assoluzione viene conferito un aumento di grazia; ora, più grazia si riceve, meno resta delle scorie del peccato precedente, e quindi minore è il debito della pena espiatoria.

Per cui anche nella prima assoluzione la pena viene rimessa in misura maggiore o minore a seconda che uno si è disposto più o meno alla grazia.

Anzi, la disposizione può essere tanta da eliminare del tutto la pena con la contrizione, come si è già visto [ q. 5, a. 2].

Perciò non vi è alcuna incongruenza nel fatto che ripetendo la confessione venga eliminata anche tutta la pena, lasciando così del tutto impunito un peccato per il quale ha soddisfatto la sofferenza di Cristo.

Indice