Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se si possa scomunicare una collettività

Pare che si possa scomunicare una collettività.

Infatti:

1. Talvolta tutta una collettività partecipa a un delitto.

Ma se uno è contumace nel male, deve essere scomunicato.

Quindi anche una collettività [ contumace ] può essere scomunicata.

2. Il più grave danno della scomunica sta nell'esclusione dai sacramenti della Chiesa.

Talvolta però viene colpita d'interdetto tutta una città.

Quindi una collettività può essere anche scomunicata.

In contrario:

S. Agostino [ Glossa ord. su Mt 13,29 ] dice che « non devono essere scomunicati né il principe né il popolo ».

Dimostrazione:

Nessuno può essere scomunicato se non per un peccato mortale.

Ora, il peccato è un atto: il quale è proprio, in genere, non della moltitudine, ma dei singoli individui.

Quindi possono essere scomunicati i singoli membri, ma non la collettività come tale.

E anche quando un atto è attribuito a una collettività, come se molti tirassero una nave che non può essere tirata da uno solo, non è improbabile che qualche membro di essa non consenta in quell'atto.

Poiché dunque « non conviene a Dio, il quale giudica tutta la terra, condannare il giusto insieme con l'empio » [ Gen 18,25 ], la Chiesa, che deve imitare il modo di giudicare proprio di Dio, molto prudentemente proibisce di scomunicare le collettività, « perché raccogliendo la zizzania non venga strappato anche il frumento » [ Mt 13,29 ].

Analisi delle obiezioni:

1. La risposta appare evidente in base a quanto si è detto.

2. La pena della sospensione non è così grave come quella della scomunica: poiché i sospesi non vengono privati dei suffragi della Chiesa, come gli scomunicati.

E così alcuni vengono sospesi anche senza un peccato proprio: come anche tutto un regno può essere interdetto per un peccato del re.

Perciò il caso della sospensione e quello della scomunica non stanno sullo stesso piano.

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