Supplemento alla III parte

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Articolo 6 - Se un difetto fisico possa impedire di ricevere gli ordini

Pare che nessun difetto fisico possa impedire di ricevere gli ordini sacri.

Infatti:

1. « Non si deve aggiungere afflizione ad afflizione » [ Decretales 3,6,1 ].

Quindi nessuno va privato dei gradi dell'ordine in pena di un difetto fisico.

2. Per esercitare l'ordine è richiesta più l'integrità di discrezione che quella fisica.

Eppure alcuni possono essere promossi agli ordini prima dell'età della discrezione.

Quindi può esserlo anche chi ha un difetto corporale.

In contrario:

Nella legge antica costoro erano esclusi dal ministero sacro [ cf. Lv 21,17ss ].

Perciò a maggior ragione devono esserlo nella legge nuova.

- Dei bigami poi parleremo nel trattato sul matrimonio [ q. 66 ].

Dimostrazione:

Come si è già visto [ aa. 2,5 ], uno è reso inabile a ricevere gli ordini o perché è impedito di svolgerne le funzioni, o per mancanza di decoro personale.

Quindi le persone menomate fisicamente nelle loro membra sono escluse dagli ordini se il loro difetto è tale da infliggere una macchia notevole al loro decoro personale, come ad es. avverrebbe se mancassero del naso, oppure se è tale da compromettere il ministero che essi devono compiere.

Altrimenti l'impedimento non esiste.

Tale integrità è poi richiesta dalla legge [ Decr. di Graz. 1,36,1 ], ma non per la validità del sacramento.

Sono così risolte anche le obiezioni.

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