Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se un consenso possa essere coatto

Pare che nessun consenso possa essere coatto.

Infatti:

1. Nel libero arbitrio non ci può mai essere coazione, in nessuno dei suoi stati, come è detto nelle Sentenze [ 2,25,8 ].

Ma il consenso è un atto del libero arbitrio.

Quindi non può mai essere forzato.

2. Secondo il Filosofo [ Ethic. 3,1 ], ciò che è violento, o coatto, « ha una causa [ solo ] esterna, senza alcun apporto da parte di chi lo subisce ».

Ora, la causa di qualsiasi consenso è interiore.

Quindi nessun consenso può essere coatto.

3. Tutti i peccati sono compiuti dal consenso.

Ma quello che determina il peccato non può essere costretto poiché, come dice S. Agostino [ De lib. arb. 3,18.51 ], « nessuno pecca con un atto che è impossibile evitare ».

Siccome dunque secondo la definizione dei giuristi [ Dig. 4,2,2 ] la violenza è « la spinta di un agente superiore a cui è impossibile resistere », è chiaro che il consenso non può essere coatto, o violento.

4. Il predominio altrui è incompatibile con la libertà.

Ora, la coazione è una forma di predominio, come risulta evidente da una definizione di Cicerone [ Alberto M., In 4 Sent., 29,1 ]: dice infatti che la violenza è « la spinta di un agente predominante che trattiene una cosa entro termini estranei ».

Quindi la violenza non agisce sul libero arbitrio.

Quindi neppure sul consenso, che è un suo atto.

In contrario:

1. Ciò che non può esistere non può impedire nulla.

Invece la coazione del consenso è un impedimento del matrimonio, come afferma Pietro Lombardo [ Sent. 4,29,1 ].

Quindi il consenso può essere coatto.

2. Il matrimonio implica un contratto.

Ma nei contratti la volontà può essere costretta: per cui la legge civile [ Dig. 4,2,1 ] esige la restituzione per intero, « non ratificando ciò che è stato fatto per violenza o per paura ».

Quindi anche nel matrimonio il consenso può essere coatto.

Dimostrazione:

La coazione, o violenza, può essere di due specie.

La prima impone una necessità assoluta.

E in questo caso il Filosofo [ l. cit. nell'ob. 2 ] parla di violenza pura e semplice: come quando si spinge fisicamente una persona muovendola.

- La seconda produce una necessità condizionata.

E questa è chiamata dal Filosofo [ ib. ] violenza « mista », come quando uno getta in mare la mercanzia per sfuggire al naufragio.

In questo caso, sebbene quanto viene compiuto non sia di per sé volontario, tuttavia nelle circostanze concrete risulta volontario.

E poiché « gli atti avvengono nel concreto » [ Ethic. 3,1 ], quell'atto è volontario assolutamente parlando, e involontario in senso relativo [ secundum quid ].

Perciò nel consenso, che è un atto della volontà, ci può essere questa violenza o coazione, non invece la prima.

E poiché tale coazione avviene per il timore di un pericolo imminente, questa violenza si identifica col timore, che in qualche modo costringe la volontà.

Invece il primo tipo di violenza riguarda gli atti esterni.

Poiché tuttavia la legge civile non considera tanto gli atti interni, quanto piuttosto quelli esterni, per violenza essa intende la coazione fisica: per cui distingue la violenza dal timore [ Dig. 4,2,1 ].

Ma qui noi trattiamo del consenso interiore, sul quale non può influire la coazione che si distingue dal timore.

Perciò nel nostro caso la coazione non è altro che il timore.

E il timore, secondo il Digesto [ ib. ], è « il turbamento dell'animo sotto la minaccia di un pericolo presente o futuro ».

Sono così risolte anche le obiezioni.

Poiché la prima serie di argomenti vale per il primo tipo di coazione, e la seconda [ s. c. ] per il secondo.

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