Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se il consenso coatto renda nullo il matrimonio

Pare che il consenso coatto non renda nullo il matrimonio.

Infatti:

1. Nel matrimonio si richiede il consenso, come nel battesimo è richiesta l'intenzione.

Ma chi riceve il battesimo costretto dal timore riceve il sacramento [ Decr. di Graz. 1,45,5 ].

Quindi chi è costretto dal timore a dare il suo consenso al matrimonio ne contrae il vincolo.

2. Un atto compiuto sotto l'influsso di una violenza « mista » è più volontario che involontario, come insegna Aristotele [ Ethic. 3,1 ].

Ma il consenso non può essere coatto che per una violenza « mista ».

Quindi non si esclude la volontarietà.

E così c'è il matrimonio.

3. A chi si è lasciato costringere a un matrimonio coatto pare che si debba consigliare di stare a quello: poiché promettere e non mantenere ha un « aspetto di male », da cui l'Apostolo [ 1 Ts 5,22 ] ci esorta ad astenerci.

Ora, ciò non sarebbe da farsi se il consenso coatto rendesse nullo il matrimonio.

In contrario:

1. Nelle Decretali [ 4,1,14 ] si legge: « Poiché quando interviene il timore o la costrizione non esiste il consenso, nei contratti bilaterali si deve evitare tutto ciò che costituisce costrizione ».

Ma nel matrimonio si richiede un consenso bilaterale.

Quindi il consenso coatto annulla il matrimonio.

2. Il matrimonio sta a significare l'unione di Cristo con la Chiesa [ Ef 5,32 ] derivante dalla libertà dell'amore.

Quindi non può prodursi con un consenso coatto.

Dimostrazione:

Il vincolo matrimoniale è perpetuo.

Perciò quanto è incompatibile con la perpetuità elimina il matrimonio.

Ora, il timore « capace di smuovere un uomo risoluto » elimina la perpetuità dei contratti: poiché si può chiedere la restituzione totale [ Dig. 4,2,9 ].

Quindi solo questo tipo di coazione rende nullo il matrimonio [ Decretales 4,1, cc. 15,28 ].

- E va giudicato risoluto l'uomo « virtuoso », il quale, secondo Aristotele [ Ethic. 3,6 ], è « la misura » in tutte le azioni umane.

Alcuni però dicono che se c'è il consenso, sia pure coatto, il matrimonio sussiste internamente davanti a Dio, ma non esiste davanti alla Chiesa, la quale presume che non ci sia stato il consenso interno a motivo del timore.

- Ma questa ragione non vale.

Poiché la Chiesa non deve presumere che uno abbia peccato finché non ne ha le prove.

Ora, peccherebbe chi dicesse di acconsentire e non acconsentisse.

Perciò la Chiesa presume che abbia acconsentito, ma ritiene che il consenso estorto non sia sufficiente a contrarre il matrimonio.

Analisi delle obiezioni:

1. Nel battesimo l'intenzione non è causa efficiente del sacramento, ma solo pone in atto l'azione del battezzando.

Invece nel matrimonio il consenso è causa efficiente [ q. 45, a. 1 ].

Perciò il paragone non regge.

2. Per il matrimonio non basta una volontarietà qualsiasi, ma ci vuole quella perfetta: poiché deve essere perpetuo.

E così la violenza « mista » ne è un impedimento.

3. In tali circostanze non sempre si deve consigliare di stare a quel matrimonio, ma solo quando si teme che lo scioglimento provochi dei danni.

Altrimenti [ chi rivendica la sua libertà ] non fa peccato: poiché non ha apparenza di male non stare alle promesse fatte per costrizione.

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