Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se il consenso coatto produca il matrimonio almeno nel contraente che usa la violenza

Pare che il consenso coatto produca il matrimonio almeno nel contraente che usa la violenza.

Infatti:

1. Il matrimonio è il segno di un'unione spirituale.

Ora, l'unione spirituale della carità ci può essere anche con uno che non ha la carità.

Quindi anche il matrimonio può essere contratto con una persona che non lo vuole.

2. Se colei che fu costretta in seguito acconsente, l'unione diventa un vero matrimonio.

Ma chi l'aveva costretta non viene legato per tale consenso.

Perciò era già legato in matrimonio per il suo consenso primitivo.

In contrario:

Il matrimonio è una relazione di uguaglianza.

Ma tale relazione deve riscontrarsi ugualmente in entrambi i soggetti.

Se quindi c'è un impedimento da parte di uno, il matrimonio non esiste neppure nell'altro.

Dimostrazione:

Essendo il matrimonio una relazione, e non potendo questa nascere in uno dei termini correlativi senza nascere anche nell'altro, ciò che impedisce il matrimonio nell'uno lo impedisce anche nell'altro: poiché è impossibile che uno sia marito senza moglie e che una sia moglie senza marito; come è impossibile che una sia madre se non ha figli.

Per questo si è soliti dire che « il matrimonio non può zoppicare ».

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene l'atto di chi ama possa volgersi verso chi non ama, tuttavia tra i due non ci può essere unione senza amore scambievole.

Infatti il Filosofo [ Ethic. 8,2 ] afferma che per l'amicizia, che consiste in una certa unione, si richiede l'amore reciproco.

2. Il libero consenso di chi prima era stato costretto non produce il matrimonio se non in quanto il consenso precedente nell'altro contraente rimane ancora in vigore.

Per cui se costui non fosse più consenziente, il matrimonio non ci sarebbe.

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