Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se dal fidanzamento possa essere causata una qualche affinità

Pare che dal fidanzamento non possa essere causata alcuna affinità.

Infatti:

1. L'affinità è un vincolo perpetuo.

Ma gli sponsali talora vengono infranti.

Essi dunque non possono essere causa dell'affinità.

2. Se un uomo viola una donna senza però consumare l'atto, l'affinità non si produce.

Ma costui è più prossimo all'unione sessuale di chi ha contratto gli sponsali.

Quindi l'affinità non viene causata neppure dagli sponsali.

3. Negli sponsali non si ha che una promessa di nozze.

Ma talora da questa promessa di future nozze non si contrae alcuna affinità: come quando essa è fatta prima dei sette anni, o è fatta da chi ha un impedimento perpetuo di impotenza fisica, oppure se la promessa è fatta tra persone le cui nozze sarebbero illecite, o per i voti o per altri motivi.

Perciò gli sponsali non possono essere causa di affinità.

In contrario:

Il Papa Alessandro III [ Decretales 4,1,4 ] proibì a una donna di sposare un uomo poiché era stata promessa sposa del fratello di lui.

Il che non sarebbe avvenuto se con gli sponsali non si contraesse alcuna affinità.

Quindi, ecc.

Dimostrazione:

Gli sponsali, come non hanno la perfetta natura del matrimonio, essendone una preparazione, così non producono un'affinità alla pari del matrimonio, ma qualcosa che assomiglia all'affinità, e che viene denominata giustizia di pubblica onestà: la quale è un impedimento al matrimonio come l'affinità e la consanguineità, secondo i medesimi gradi.

Ed è così definita: « La giustizia di pubblica onestà è un legame che deriva dagli sponsali, e che acquista vigore in forza della legge ecclesiastica per un motivo di convenienza » [ Alberto, In 4 Sent. 41,7 ].

Sono così chiariti i motivi di questa denominazione e la sua origine: tale affinità infatti fu istituita dalla Chiesa per ragioni di onestà, o convenienza.

Analisi delle obiezioni:

1. Gli sponsali causano questa specie di affinità non per se stessi, ma per il matrimonio a cui sono ordinati.

Essendo quindi il matrimonio un vincolo perpetuo, di conseguenza è perpetua anche questa specie di affinità.

2. Con l'atto coniugale l'uomo e la donna diventano « una sola carne » [ Gen 2,24; Mt 19,6 ] in forza della fecondazione.

Così dunque per quanto uno violi una donna, se non c'è la possibilità della fecondazione l'affinità non si produce.

Ma il matrimonio causa l'affinità a motivo non solo dell'atto, bensì anche della società coniugale, l'altro elemento per cui il matrimonio è naturale.

Per cui l'affinità viene contratta in forza del contratto matrimoniale, prima dell'atto coniugale.

E così pure con gli sponsali, in cui si promette la convivenza coniugale, si contrae un'affinità consimile, cioè un vincolo di pubblica onestà.

3. Tutti gli impedimenti che invalidano gli sponsali tolgono alla promessa di nozze la capacità di produrre qualsiasi affinità.

Perciò sia chi manca dell'età richiesta, sia chi ha il voto solenne di castità o altri impedimenti di questo genere, di fatto non contrae gli sponsali, e non consegue alcuna affinità.

Tuttavia se un impubere, pur essendo perpetuamente frigido o colpito da malefizio, contrae gli sponsali con una persona adulta dopo i sette anni, da tale contratto risulta un vincolo di pubblica onestà: poiché a tale età l'impedimento non era ancora in atto, dato che a quell'età i fanciulli, qualunque sia il loro temperamento, rispetto a quell'atto sono ugualmente impotenti.

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