Supplemento alla III parte

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Articolo 10 - Se per la dichiarazione di nullità del matrimonio tra affini o consanguinei si debba ricorrere alla denuncia

Pare che per la dichiarazione di nullità del matrimonio tra affini o consanguinei non si debba ricorrere alla denuncia.

Infatti:

1. La denuncia è preceduta dalla dichiarazione con la quale uno si obbliga al contrappasso, qualora non sia in grado di provare l'accusa.

Ma ciò non è richiesto quando si tratta di una causa di separazione matrimoniale.

Quindi in questi casi non ha luogo la denuncia.

2. Nelle cause matrimoniali, come si legge nelle Sentenze [ 4,41,4 ], si ascoltano solo i parenti.

Ma nelle denunzie si ascoltano anche gli estranei.

Quindi nelle cause di separazione matrimoniale non si ricorre alla denuncia.

3. Se un matrimonio dovesse essere denunciato, bisognerebbe farlo soprattutto quando è meno difficile la separazione.

Ora, tale momento è quello successivo agli sponsali.

Invece allora il matrimonio non viene denunciato.

Perciò in seguito non va più fatta alcuna denuncia.

4. Per il fatto che uno non è pronto a denunciare, non gli si toglie la possibilità di denunciare in seguito.

Invece questo avviene per il matrimonio: perché se uno ha taciuto quando esso veniva contratto, dopo non può denunciarlo, essendo la sua denuncia sospetta.

Quindi, ecc.

In contrario:

Tutto ciò che è illecito può essere denunciato.

Ma il matrimonio degli affini e dei consanguinei è illecito.

Quindi può essere denunciato.

Dimostrazione:

La denuncia fu istituita per impedire che venga considerato innocente chi invece è colpevole.

Ora, come capita che un uomo colpevole sia ritenuto innocente per l'ignoranza di un fatto, così per l'ignoranza di una circostanza può capitare che sia considerato lecito un fatto che invece è illecito.

Come quindi può essere denunciata una persona, così può essere denunciato un fatto.

E così il matrimonio viene denunciato quando per l'ignoranza di un impedimento è ritenuto legittimo mentre è illegittimo.

Analisi delle obiezioni:

1. L'impegno a subire la pena del contrappasso si ha quando si accusa una persona di un crimine, perché allora si mira alla sua punizione.

Ma quando si denuncia un fatto, allora non si mira alla punizione di chi lo ha compiuto, bensì a dimostrare l'impedimento che lo rende illecito.

Perciò chi denuncia il matrimonio non si obbliga a una pena, ma tale denuncia può essere fatta a parole o in iscritto, esprimendo l'accusatore del matrimonio che viene denunciato e l'impedimento per cui viene denunciato.

2. Gli estranei non possono conoscere la consanguineità che mediante i consanguinei, ai quali è più sicuro attribuire tale conoscenza.

Perciò quando questi tacciono la denuncia di un estraneo è sospetta di malevolenza, a meno che costui non sia disposto a provarla mediante i consanguinei.

Cosicché la sua denuncia non è accettata quando tacciono i parenti con i quali bisognerebbe provarla.

Invece i parenti, per quanto siano prossimi, non sono mai esclusi dalla denuncia quando si tratta di denunciare un matrimonio per un impedimento perpetuo e dirimente.

Quando invece si denuncia per affermare che il matrimonio non è stato contratto, allora i genitori vanno esclusi come sospetti; a meno che non appartengano al coniuge inferiore in dignità e ricchezza, poiché in tal caso si può presumere che volentieri sosterrebbero la validità del matrimonio.

3. Quando non è stato ancora contratto il matrimonio, ma solo gli sponsali, esso non può essere denunciato, poiché non si denuncia ciò che non esiste.

Però si può notificare l'impedimento, perché il matrimonio non venga contratto.

4. Chi in un primo tempo ha taciuto, se poi intende denunciare il matrimonio, viene ascoltato in certi casi e non ascoltato in altri.

E ciò risulta dal testo delle Decretali [ 4,18,6 ]: « Se uno denuncia un matrimonio dopo la sua celebrazione senza averlo fatto pubblicamente quando veniva notificato secondo l'uso della Chiesa, ci si può chiedere giustamente se la sua denuncia possa essere accolta.

E rispondiamo che se al momento della notificazione suddetta il denunciante era lontano dalla diocesi, oppure la notizia non gli poté giungere, o perché era fuori di senno per malattia, o perché era di così tenera età da essere allora incapace di comprendere tali cose, o perché era impedito da altre cause legittime, allora la sua denuncia deve essere accolta.

Altrimenti deve essere respinta come sospetta: a meno che non confermi col giuramento di avere appreso in seguito quanto denuncia, e di non agire per malizia ».

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