Supplemento alla III parte

Indice

Articolo 5 - Se dopo la separazione il marito possa risposarsi

Pare che dopo la separazione il marito possa risposarsi.

Infatti:

1. Nessuno è tenuto alla continenza perpetua.

Ma in certi casi il marito è tenuto a separarsi in perpetuo dalla moglie, come si è visto sopra [ a. 2 ].

Quindi almeno in questi casi pare che il marito possa sposare un'altra donna.

2. Non si deve fornire al peccatore un'occasione più grave di peccato.

Ora, se al coniuge ripudiato per adulterio non si concede un'altra unione coniugale, gli si offre un'occasione più grave di peccato: poiché non è probabile che chi non seppe osservare la castità nel matrimonio ne sia capace in seguito.

Quindi sembra che possa passare ad altre nozze.

3. La moglie verso il marito è tenuta solo al debito coniugale e alla coabitazione.

Ma il divorzio la scioglie dall'uno e dall'altro dovere.

Quindi essa viene del tutto sciolta dalla legge del marito [ Rm 7,2 ], e può sposare un altro uomo.

E la stessa cosa vale per il marito.

4. Nel Vangelo [ Mt 19,9 ] si legge: « Chi rimanda la moglie e sposa un'altra donna, eccetto il caso di fornicazione, commette adulterio ».

Pare quindi che non commetta adulterio quando ne sposa un'altra dopo aver rimandato la moglie perché colpevole di fornicazione.

E così si tratterà di un vero matrimonio.

In contrario:

1. S. Paolo [ 1 Cor 7,10s ] ha scritto: « Ordino non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito; e qualora si separi, rimanga senza sposarsi ».

2. Nessuno deve trarre un vantaggio dal suo peccato.

Ora, ciò avverrebbe se all'adultera fosse concesso di passare ad altre nozze più desiderate; e si offrirebbe l'occasione di commettere adulterio a chi ha il desiderio di un altro connubio.

Quindi né al marito né alla moglie è lecito risposarsi.

Dimostrazione:

Nessun fatto posteriore al matrimonio è capace di scioglierlo.

Perciò l'adulterio non fa sì che il vincolo esistente non sia un vero matrimonio.

Poiché, come dice S. Agostino [ De nupt. et concup. 1,10.11 ], tra i coniugi vivi rimane sempre il vincolo coniugale, che non può essere eliminato né dalla separazione né dall'unione con altri.

Quindi non è lecito a un coniuge passare ad altre nozze mentre vive la comparte.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene di per sé nessuno sia obbligato alla continenza, tuttavia uno può esservi tenuto per motivi accidentali: come quando la moglie è colpita da una malattia incurabile che esclude il rapporto sessuale.

E lo stesso si dica quando essa cade in maniera incorreggibile in quella malattia spirituale che è l'adulterio.

2. La vergogna stessa che deriva dalla separazione deve distogliere la donna dal peccato.

E se ciò non basta, è un male minore che pecchi essa sola piuttosto che il marito sia connivente verso i suoi peccati.

3. Sebbene dopo la separazione la moglie non sia tenuta né a rendere il debito coniugale al marito adultero, né a coabitare con lui, tuttavia rimane il vincolo matrimoniale da cui derivano quei doveri.

Perciò, mentre vive il marito, essa non può passare ad altre nozze.

- Essa tuttavia può fare voto di castità, anche contro il volere del marito: purché non risulti che la Chiesa venne ingannata da falsi testimoni quando pronunziò la sentenza di separazione, poiché in tal caso, anche se la moglie avesse emesso la professione religiosa, verrebbe restituita al marito, e sarebbe tenuta a rendere il debito coniugale, pur non avendo più il diritto di chiederlo.

4. L'eccezione di cui parla il Signore si riferisce alla [ sola ] separazione.

Perciò l'obiezione parte da un'interpretazione sbagliata.

Indice