Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se sia lecito dispensare un bigamo

Pare che non sia lecito dispensare un bigamo.

Infatti:

1. Nei Canoni [ Decretales 1,21,4 ] si legge: « Non è lecito dispensare quei chierici che per quanto dipendeva da essi si sono uniti in matrimonio con altre donne dopo le prime nozze, poiché sono da considerarsi bigami ».

2. Non è lecito dispensare contro una legge divina.

Ora, quanto è detto nelle Scritture canoniche appartiene alla legge di Dio.

Siccome dunque l'Apostolo nella Sacra Scrittura [ 1 Tm 3,2; Tt 1,6 ] afferma: « Bisogna che il vescovo sia il marito di una sola moglie », non sembra che in ciò si possa dispensare.

3. Nessuno può dispensare in ciò che è essenziale ai sacramenti.

Ma l'assenza di irregolarità è essenziale al sacramento dell'ordine: poiché verrebbe a mancare la significazione, che è essenziale al sacramento.

Quindi in ciò non si può dispensare.

4. Ciò che è stato fatto ragionevolmente non può essere ragionevolmente mutato.

Se quindi è ragionevole dispensare un bigamo, è irragionevole che alla bigamia sia stata annessa un'irregolarità.

Il che è inammissibile.

In contrario:

1. Il Papa Lucio [ Glossa ord. in Decr. 1,34,18 ] diede questa dispensa al vescovo di Palermo, che aveva avuto due mogli.

2. Il Papa Martino [ Decr. di Graz. 1,34,18 ] afferma: « Il lettore che sposasse una vedova rimanga lettore, e se necessario sia promosso al suddiaconato; mai però a un ordine superiore.

E lo stesso si dica se ha avuto due mogli ».

Perciò il bigamo può essere dispensato almeno fino al suddiaconato.

Dimostrazione:

L'irregolarità annessa alla bigamia non è di diritto naturale, ma di diritto positivo.

E neppure è tra le cose essenziali dell'ordine sacro che uno non abbia avuto due mogli: il che è reso evidente dal fatto che se un bigamo accede agli ordini, ne riceve il carattere.

Perciò da tale irregolarità il Papa può dispensare totalmente, mentre il vescovo può farlo fino agli ordini minori.

Alcuni anzi dicono che può farlo fino a quelli maggiori con coloro che si impegnano a servire Dio nella vita religiosa, per impedire il girovagare dei religiosi.

Analisi delle obiezioni:

1. Quella decretale sta a dimostrare che la obiezioni di dispensare coloro che contrassero unioni illegittime è uguale a quella che si riscontra nel caso delle unioni legittime, non già che il Papa non abbia assolutamente in questo caso la facoltà di dispensare.

2. Ciò è vero per le norme della legge naturale e per ciò che è essenziale ai sacramenti e alla fede, ma quanto alle altre disposizioni che sono di istituzione apostolica la Chiesa può ora dispensare con l'autorità di chi ne detiene il primato, poiché essa possiede anche adesso lo stesso potere di istituire e di abrogare che aveva allora.

3. È essenziale al sacramento non qualsiasi significazione, ma quella soltanto che indica il compito specifico del sacramento.

Ora, tale significazione non viene menomata dall'irregolarità.

4. Nei casi particolari si possono riscontrare dei motivi che non si addicono ugualmente a tutti, data la loro diversità.

Perciò quanto fu stabilito universalmente, avendo considerato ragionevolmente ciò che capita nella maggior parte dei casi, può anche essere ragionevolmente accantonato con la dispensa, in casi determinati.

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