Supplemento alla III parte

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Articolo 7 - Se i motivi della separazione dovessero essere scritti nel libello di ripudio

Pare che i motivi della separazione dovessero essere scritti nel libello di ripudio.

Infatti:

1. Con la compilazione del libello di ripudio uno si affrancava dalle pene legali [ Dt 24,1.3 ].

Ma ciò sarebbe stato ingiusto per dei motivi insufficienti.

Quindi bisognava scriverli sul libello.

2. Quel documento pare che non servisse ad altro che a mostrare i motivi del ripudio.

Se dunque quelli non vi erano scritti, ne sarebbe stata inutile la consegna.

3. Così dice il Maestro nel testo delle Sentenze [ 4,33,3 ].

In contrario:

I motivi del ripudio erano o sufficienti o insufficienti.

Se erano sufficienti la donna perdeva la possibilità di passare alle seconde nozze che la legge le accordava.

Se invece erano insufficienti, allora il ripudio risultava ingiusto: quindi non era ammesso.

Perciò in nessun modo i motivi erano scritti nel libello di ripudio.

Dimostrazione:

I motivi venivano scritti nel libello di ripudio non in particolare, ma in modo generico, per provare che il divorzio era giusto.

Ora, secondo Giuseppe [ Flavio, Antiquit. Iud. 4,8 ] ciò si faceva perché la donna provvista del libello di ripudio potesse risposarsi: infatti in caso contrario tale libello non le sarebbe stato dato.

Per cui, stando alla sua testimonianza, in esso c'era scritto: « Ti prometto che non avrò mai con te rapporti matrimoniali ».

Invece secondo S. Agostino [ Contra Faustum 19,26 ] si ricorreva alla compilazione di quel documento « perché mediante la dilazione occorrente e l'intervento dissuasivo degli scribi il marito desistesse dal suo proposito di ripudio ».

Sono così risolte anche le obiezioni.

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