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Separazione dall'Unione

83. Un Catechista consacrato può ritenere di avere giuste ragioni per separarsi dall'Unione.

Dovrà tuttavia valutare attentamente, nella preghiera e nella riflessione personale, i motivi di tale decisione.

Per tutelarsi meglio dalle illusioni troppo facili o dalle tentazioni che potrebbero sviarlo, ricorre al parere di consiglieri prudenti.

84. Un Catechista con voti temporanei o perpetui non può liberamente lasciare l'Unione, senza essere stato dispensato dai voti dall'autorità competente:

- il Presidente Generale con il suo Consiglio, se si tratta di un Catechista a voti temporanei;

- il Vescovo della Diocesi, al quale il Presidente Generale trasmetterà la domanda con il suo parere e quello del suo Consiglio, se si tratta di un Catechista a voti perpetui.

85. Le gravi mancanze contro la Regola, specie se abituali, il cattivo esempio, l'insubordinazione e il cattivo spirito sono cause sufficienti per l'espulsione del Catechista, che se ne renda colpevole secondo la modalità previste dal diritto canonico.

86. Per quanto riguarda il passaggio ad un altro Istituto, il tempo di ripensamento, o la dimissione di un Catechista, valgono le prescrizioni del Diritto Canonico.

87. Il Catechista che esce legittimamente, o che è legittimamente rinviato, non può esigere nulla per qualsiasi lavoro che egli abbia compiuto nell'Unione.

La carità e l'equità impongono ai Catechisti di non perdere di vista i loro doveri nei confronti di coloro che li lasciano.

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