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Elezioni

310. Almeno tre mesi prima della data prevista per l'apertura dell'Assemblea Generale ordinaria, e dopo aver sentito il parere del Consiglio Generale, il Presidente Generale invia la circolare di convocazione con cui rende noto il nome dei membri di diritto e il numero dei delegati da eleggersi nelle Province e nelle Delegazioni.

Si debbono pure indicare i portatori delle istanze dei membri associati e il numero e il nome dei consulenti che si intendono invitare.

311. I delegati delle Fraternità all'Assemblea Generale sono nominati a scrutinio segreto dai Catechisti consacrati appartenenti alle rispettive Fraternità.

312. L'elezione del Presidente Generale può essere preceduta da un periodo di consultazioni le cui modalità sono stabilite dall'Assemblea Generale.

Per preparare le elezioni dei membri del Consiglio Generale il Presidente Generale neo eletto raccoglie e trasmette ai membri dell'Assemblea le debite informazioni.

Se lo ritiene opportuno può proporre qualche sondaggio e poi presentare agli elettori i nomi dei Catechisti che egli giudica adatti a ricoprire l'incarico.

313. Le operazioni di votazione sono coordinate da un Moderatore coadiuvato da due scrutatori e da un segretario eletti dall'Assemblea con votazione segreta.

Essi si vincolano col giuramento a compiere fedelmente il loro ufficio e a mantenere il segreto su tutti gli atti delle votazioni, anche a elezione compiuta.

314. Durante le operazioni di votazione del Presidente Generale e dei Consiglieri Generali presiede l'Assemblea il Vescovo della Diocesi da cui dipende la Sede Centrale dell'Unione o un suo delegato.

315. Il Moderatore distribuisce l'elenco degli eleggibili, formato da tutti i Catechisti consacrati con voti perpetui.

316. Il Moderatore richiama l'attenzione dei presenti sull'importanza e gravità dell'atto che stanno per compiere e sul dovere di scegliere a Presidente Generale chi possiede le qualità richieste da tale carica.

317. L'elettore compila la scheda di votazione a una tavola appartata, giura, con la mano sul Crocifisso, di eleggere colui che davanti a Dio ritiene di dover eleggere e depone la scheda nell'urna.

318. Nessuno può astenersi dal voto, né votare per sé; la votazione, inoltre, deve farsi in modo che non si possa conoscere il nome del votante.

319. I risultati dello scrutinio sono proclamati dal Moderatore.

320. Per la validità dell'elezione del Presidente Generale si richiede, nel primo e nel secondo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; al terzo scrutinio basta la maggioranza e si vota sui soli due nomi che ebbero maggiori consensi nel secondo scrutinio.

321. Se nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente Generale i voti sono ancora pari, resta eletto il più anziano di consacrazione, e, a parità di consacrazione, il maggiore di età.

322. Subito dopo l'elezione il neo eletto a Presidente Generale prende possesso della carica e presiede alle successive sedute.

323. Le elezioni dei Consiglieri Generali si fanno subito dopo l'elezione del Presidente Generale con votazioni distinte, a maggioranza assoluta, e se un duplice scrutinio non ha dato la maggioranza richiesta, si procede a un terzo scrutinio in cui basta la maggioranza relativa; in caso di parità di voti nel terzo scrutinio, rimane eletto il più anziano di consacrazione, e, in parità di consacrazione, il maggiore in età.

324. Per essere eletto Consigliere Generale è necessario essere consacrato con voti perpetui.

325. Il Presidente Generale promulga, ove occorra, le deliberazioni dell'Assemblea.

326. Gli atti dell'Assemblea Generale, messi a verbale dal Segretario, previa lettura devono essere sottoscritti da tutti i presenti.
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