Costituzioni

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Consiglio Generale

327. La responsabilità del governo centrale dell'Unione è affidata dall'Assemblea Generale al Presidente Generale; egli è assistito da un consiglio permanente chiamato Consiglio Generale.

Esso collabora strettamente con il Presidente Generale, nella complementarità delle persone mettendone in comune le esperienze, con la volontà di servire nei ruoli di responsabilità loro affidati.

328. Il Presidente Generale e i suoi Consiglieri sono il simbolo dell'unità e si dedicano ad assicurare la fedeltà dell'intero Corpo alla fede della Chiesa, alle direttive della Santa Sede e al carisma vivente del Fondatore nella corrispondenza spirituale e missionaria ai bisogni della Chiesa e del mondo.

329. Nel loro modo di governare, il Presidente Generale e i suoi Consiglieri, fanno appello al dinamismo profetico sempre vivo nell'eredità spirituale del Fondatore.

Docili allo Spirito, essi operano il discernimento che il rinnovamento spirituale dei Catechisti, le diverse situazioni e le nuove esigenze della missione richiedono.

Si mantengono in contatto con i vari settori dell'Unione e ne orientano gli sviluppi.

Scelgono saggiamente i responsabili e incoraggiano le iniziative creative.

Il Presidente Generale e i suoi Consiglieri sono portatori di speranza e condividono la loro convinzione con i Catechisti di tutta l'Unione.

Garanti del carisma del Fondatore e della missione nell'Unione, non esitano mai a mettere in discussione con i Catechisti in Assemblea quello che a loro parere deve essere aggiornato o adattato.

330. Spetta al Consiglio Generale l'approvazione della traduzione della Regola in altre lingue.
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