Concilio di Trento

Indice

Decreto sui religiosi e sulle monache

Lo stesso santo sinodo, proseguendo la riforma, ha creduto bene stabilire quanto segue.

Capitolo I

Il santo concilio non ignora quanto splendore e quanta utilità possa provenire alla chiesa di Dio dai monasteri piamente istituiti e rettamente governati.

Perché, quindi, più facilmente e più prontamente venga ripristinata l'antica, regolare disciplina - dove è decaduta - e possa durare a lungo - dove si è mantenuta -, esso ha creduto opportuno comandare ( come fa col presente decreto ) che tutti i religiosi, sia uomini che donne, conformino e adattino la loro vita alle prescrizioni della regola che essi hanno professato.

In modo particolare osservino fedelmente quello che riguarda la perfezione della loro professione - come i voti e i precetti di obbedienza, povertà e castità, ed altri particolari precetti di qualche regola od ordine -, e, rispettivamente, quanto riguarda la conservazione della vita comune, del vitto, del vestito.

I superiori pongano ogni cura e diligenza, sia nei capitoli generali e provinciali, che nelle loro visite, - che non trascureranno di fare a suo tempo - perché non si venga meno su questi punti, essendo chiaro che essi non possono usare larghezza in ciò che appartiene alla sostanza della vita religiosa.

Se, infatti, non si osserveranno con esattezza quei punti che formano la base e il fondamento di tutta la vita religiosa, necessariamente dovrà cadere tutto l'edificio.

Capitolo II

A nessun religioso, quindi, sia uomo che donna, sia permesso possedere o tenere in nome proprio, o anche a nome del convento, beni immobili o mobili, di qualsiasi specie, anche se fossero stati acquistati da loro in qualsiasi modo; ma vengano subito consegnati al superiore ed incorporati al convento.

Né sia lecito, in seguito, ai superiori concedere beni stabili ad alcun religioso, anche solo in usufrutto o in uso, in amministrazione o in commenda.

Quanto all'amministrazione dei beni dei monasteri o dei conventi, essa sia affidata solo agli officiali degli stessi monasteri, amovibili a volontà dei superiori.

L'uso dei beni mobili sia regolato dai superiori in modo tale, che nell'insieme sia conforme allo stato di povertà che hanno professato; non vi sia niente di superfluo né niente di necessario venga negato.

Se qualcuno, diversamente da quanto è stato prescritto, sarà trovato in possesso di qualche cosa sia privato per due anni della voce attiva e passiva, e venga anche punito secondo le costituzioni della sua regola e del suo ordine.

Capitolo III

Il santo concilio concede a tutti i monasteri, sia maschili che femminili, anche dei mendicanti ( eccettuate le case dei frati Cappuccini di S. Francesco, e di quelli che si chiamano 'minori dell'osservanza' ), anche a quelli ai quali era proibito dalle loro costituzioni o non era stato concesso da un privilegio apostolico, che in seguito sia lecito ad essi possedere beni immobili.

Se qualcuno dei luoghi predetti, a cui per autorità apostolica era stato concesso di possedere simili beni, ne fossero stati spogliati, il sinodo stabilisce che debbano essere loro restituiti.

In questi monasteri e case, sia di uomini che di donne, possiedano o non possiedano beni immobili, vi sia solo quel numero ( di religiosi ), - ed in avvenire sia mantenuto - che possa essere facilmente sostentato con i redditi propri dei monasteri o con le consuete elemosine.

In seguito luoghi simili non siano eretti senza preventiva licenza del vescovo nella cui diocesi devono essere costruiti.

Capitolo IV

Il santo sinodo proibisce che un religioso, senza licenza del suo superiore, col pretesto della predicazione, della lettura, o di qualsiasi opera pia, si metta a servizio di un prelato, di un principe, o di una università o comune, o di qualsiasi altra persona o luogo.

Né in ciò saranno a suo favore privilegi e facoltà, che possa aver ottenuto da altri in questa materia.

Se agisse diversamente sia punito, come disobbediente, a giudizio del superiore.

Non sia neanche permesso ai religiosi di allontanarsi dai loro conventi, neppure con la scusa di recarsi dai loro superiori, se non fossero stati da essi mandati o fatti chiamare.

E chi non fosse trovato in possesso di tale mandato, ottenuto per iscritto, sia punito dagli ordinari locali come disertore del suo istituto.

Quelli, inoltre, che vengono mandati presso le università per ragione di studio, abitino solo nei conventi.

Diversamente si proceda dagli ordinari contro di essi.

Capitolo V

Il santo sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII Periculoso,410 sotto minaccia del divino giudizio e dell'eterna maledizione, comanda a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri la clausura delle monache, se fosse stata violata, sia diligentemente ripristinata; se invece fosse ancora intatta, venga conservata.

Ciò potranno fare con potestà ordinaria, nei monasteri loro soggetti, negli altri per autorità della sede apostolica.

Reprimano quelli che non obbediscono e contraddicono, con le censure ecclesiastiche e con altre pene, non tenendo in alcuna considerazione qualsiasi appello o ricorrendo anche, se necessario, per questo scopo, all'aiuto del braccio secolare: aiuto che il santo sinodo esorta i principi cristiani a prestare, e di cui fa obbligo, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, a tutte le autorità secolari.

Quanto alle monache, a nessuna sia lecito, dopo la professione, uscire dal monastero, anche per breve tempo, con qualsiasi pretesto, se non per un legittimo motivo che il vescovo dovrà approvare, non ostante qualsiasi indulto e privilegio.

Così pure non sia permesso a nessuno, di qualsiasi genere o condizione egli fosse, di qualsiasi sesso ed età, entrare nel recinto del monastero se non ha la licenza del vescovo o del superiore, ottenuta per iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto.

Il vescovo e il superiore da parte loro dovranno dare questa licenza solo nei casi necessari e non potrà darla nessun altro, anche in forza di qualsiasi facoltà o indulto, già concesso o che venisse concesso in seguito.

Poiché quei monasteri di monache, che si trovano fuori delle mura della città o del villaggio, sono esposti alla preda e ad altri pericoli da parte dei malfattori e spesso senza alcuna difesa, se i vescovi e gli altri superiori lo crederanno, facciano in modo che le monache siano trasferite da essi a quelli nuovi - o a quelli vecchi - che si trovano entro le città o villaggi più abitati; richiedendo anche, se fosse necessario, l'aiuto del braccio secolare.

Quelli che lo impedissero o che non obbedissero, siano costretti con le censure ecclesiastiche.

Capitolo VI

Nella elezione di qualsiasi superiore, abate, officiale temporaneo e di altri, così pure dei generali, delle abbadesse e delle altre superiore, perché tutto sia fatto regolarmente e senza alcun inganno, il santo sinodo comanda severamente, prima di tutto, che tutte le autorità nominate debbano essere elette con voto segreto, in modo che i nomi dei singoli elettori non vengano mai resi noti.

E non sia neppure lecito, in futuro, delegare provinciali o abati, priori o altri titolari qualsiasi a fare l'elezione, o a supplire le volontà e i voti degli assenti.

Se poi qualcuno fosse eletto contro la costituzione di questo decreto, l'elezione sia nulla e chi ha consentito ad essere eletto provinciale, abate o priore in seguito sia considerato inabile a qualsiasi carica, nel suo ordine; e le facoltà concesse in questo campo dovranno essere considerate senz'altro abrogate, e qualora in seguito ne fossero concesse altre, si ritengano come ottenute con frode.

Capitolo VII

Sia eletta un'abbadessa e una priora, ( o con qualsiasi altro nome venga chiamata la superiora ) di almeno quarant'anni e che abbia vissuto lodevolmente per otto anni dopo la professione religiosa.

Se non vi fosse nessuna persona, nel monastero, con questi requisiti, si potrà scegliere da un altro monastero dello stesso ordine.

Se anche questo sembrasse difficile al superiore che presiede all'elezione, ne venga scelta una dello stesso monastero, tra quelle che abbiano superato i trent'anni ed abbiano vissuto rettamente almeno per cinque anni dopo la professione; ciò, con l'approvazione del vescovo o di altro superiore.

Nessuna sia messa a capo di due monasteri; e se qualcuna ne avesse, in qualsiasi modo, due o più, sia costretta a lasciarli entro sei mesi, ritenendosene uno.

Dopo tale periodo, se non avesse ancora rinunziato ad essi, per disposizione stessa del diritto siano considerati tutti vacanti.

Chi regola l'elezione, sia il vescovo o altro superiore, non entri nel monastero propriamente detto; ma ascolti o riceva i voti delle singole monache davanti alla grata.

Quanto al resto, siano osservate le costituzioni dei singoli ordini o monasteri.

Capitolo VIII

Tutti quei monasteri che non dipendono dai capitoli generali o dai vescovi, e che non hanno i loro visitatori ordinari regolari, ma che sono governati sotto l'immediata protezione e direzione della sede apostolica, entro un anno dalla fine del presente concilio, - e poi ogni triennio, - siano obbligati a riunirsi in congregazioni, secondo le prescrizioni della costituzione di Innocenzo III nel concilio generale, che inizia: In singulis,411 ed ivi eleggere delle persone religiose, che trattino e prendano decisioni sul modo di erezione e sull'ordine di queste congregazioni e sulle regole da osservarsi in esse.

Qualora fossero in ciò negligenti, il metropolita, nella cui provincia si trovano questi monasteri potrà convocarli, come delegato della sede apostolica, per queste questioni.

Se nei confini di una sola provincia il numero di tali monasteri non fosse sufficiente a costituire una congregazione, potranno formarne una i monasteri di due o tre province.

Costituite queste congregazioni, i loro capitoli generali, i superiori e i visitatori da essi eletti, avranno sui monasteri della loro congregazione e sui religiosi che ne fanno parte la stessa autorità che gli altri superiori e visitatori hanno negli altri ordini.

Siano tenuti, inoltre, a visitare con frequenza i monasteri della loro congregazione ed attendere alla loro riforma, e ad osservare le prescrizioni dei sacri canoni e di questo sacro concilio.

Se poi, non ostante le pressioni del metropolita, essi non si dessero pensiero di eseguire le precedenti disposizioni, siano soggetti nelle diocesi in cui si trovano ai vescovi, come delegati della sede apostolica.

Capitolo IX

I monasteri delle monache immediatamente soggetti alla sede apostolica, anche sotto il nome di "capitoli di S. Pietro" o "di S. Giovanni" - o comunque si chiamino - siano governati dai vescovi, come delegati della stessa santa sede, non ostante qualsiasi cosa in contrario.

Quelli, invece, che sono retti da persone scelte nei capitoli generali o da altri religiosi, rimangano in loro custodia e sotto la loro cura.

Capitolo X

Facciano bene attenzione i vescovi e gli altri superiori di monasteri di monache, che nelle loro costituzioni le monache siano esortate a confessare i loro peccati e a ricevere la sacrosanta eucaristia almeno una volta al mese, perché, premunite di questo salutare presidio, superino con energia tutti gli assalti del demonio.

Oltre al confessore ordinario, due o tre volte all'anno sia dato dal vescovo o dagli altri superiori un altro confessore straordinario, che deve ascoltare le confessioni di tutte.

Il concilio proibisce che il santissimo corpo di Cristo venga conservato nel loro coro o entro il monastero, e non, invece, nella chiesa pubblica, non ostante qualsiasi indulto o privilegio.

Capitolo XI

In quei monasteri ed in quelle case, maschili o femminili, cui è annessa la cura delle anime di persone secolari - oltre a quelle che appartengono alla famiglia di tali monasteri o enti - le persone, tanto religiose che secolari, che esercitano tale cura, in ciò che riguarda la predetta cura e l'amministrazione dei sacramenti, siano direttamente soggette alla giurisdizione, alla visita e alla correzione del vescovo, nella cui diocesi si trovano; nessuno sia addetto a questa cura, anche se amovibile a volontà, senza il suo consenso e senza aver prima subito l'esame del vescovo stesso o di un suo vicario.

Eccettuiamo il monastero di Cluny con i suoi territori ed anche quei monasteri o luoghi, in cui gli abati generali o altri superiori religiosi esercitano la giurisdizione vescovile e temporale sui parroci e sui parrocchiani, salvo tuttavia il diritto dei vescovi, che hanno su questi luoghi e persone una giurisdizione maggiore.

Capitolo XII

Non solo le censure e gli interdetti emanati dalla sede apostolica, ma anche quelli promulgati dagli ordinari, siano pubblicati dai religiosi a richiesta del vescovo, nelle loro chiese ed osservati.

Così pure i giorni festivi, che lo stesso vescovo avesse comandato di osservare nella sua diocesi, siano osservati da tutti gli esenti, anche regolari.

Capitolo XIII

Quanto alle controversie sulla precedenza, che con grandissimo scandalo sorgono spessissimo tra gli ecclesiastici, sia secolari che regolari, in occasione di pubbliche processioni, nei funerali, nel portare il baldacchino e simili, il vescovo, senza alcuna possibilità di appello e senza badare ad altro, cerchi di comporle tutte.

Tutti gli esenti, poi, tanto chierici secolari che regolari, anche monaci, chiamati alle pubbliche processioni, siano costretti ad andarvi, eccetto solo quelli che vivono sempre nella più stretta clausura.

Capitolo XIV

Ogni religioso non soggetto al vescovo, che vive dentro le mura del monastero, ma che fuori ha mancato talmente da essere di scandalo al popolo, ad istanza del vescovo ed entro un termine da lui stabilito, venga punito gravemente dal suo superiore, il quale comunichi al vescovo stesso l'avvenuta punizione.

Se non lo punisse, sia privato del suo ufficio dal suo superiore e colui che ha mancato sarà punito dal vescovo.

Capitolo XV

In qualsiasi congregazione religiosa, sia maschile che femminile, la professione non sia emessa prima che si sia compiuto il sedicesimo anno di età.

Chi non avesse fatto almeno un anno di probazione dal ricevimento dell'abito, non sia ammesso ad essa.

La professione fatta prima sia nulla.

Essa, quindi, non importerà alcun obbligo di osservare la regola di nessuna congregazione e di nessun ordine e di sottostare a qualsiasi altro effetto.

Capitolo XVI

Nessuna rinunzia fatta, nessuna obbligazione assunta, nei due mesi che precedono la professione anche con giuramento o in favore di qualsiasi causa pia, abbia valore, se non con licenza del vescovo o del suo vicario, e si sott'intenda sempre che non sortirà il suo effetto, se non quando sarà avvenuta la professione.

Le rinunzie fatte diversamente, anche se con espressa rinunzia a questo favore e con giuramento, siano irrite e di nessun effetto.

Finito il noviziato, i superiori ammettano alla professione i novizi che avranno trovato adatti, altrimenti li dimettano dal monastero.

Con questo provvedimento, tuttavia, il santo sinodo non intende innovare nulla per quanto riguarda l'ordine dei chierici della società di Gesù né proibire che esso possa servire il Signore e la sua chiesa secondo il suo pio metodo di vita, approvato dalla sede apostolica.

Eccetto il vitto e il vestito del novizio o della novizia per il periodo della prova, prima della professione non sia dato nulla dei loro beni al monastero, dai genitori o dai parenti, o dai loro procuratori, con qualsiasi pretesto, perché non avvenga che con questa scusa: che, cioè, il monastero possiede tutti o la maggior parte dei loro beni, non possano andarsene, e che difficilmente, se se ne andassero, potrebbero ricuperarli.

Anzi, il santo concilio fa espresso obbligo a quelli che danno e a quelli che ricevono, sotto minaccia di scomunica, di non agire assolutamente in tal modo; e che sia restituito a chi se ne va prima della professione ciò che era suo.

Il vescovo obblighi ad osservare questa prescrizione anche con le censure ecclesiastiche, se sarà necessario.

Capitolo XVII

Il santo concilio, preoccupandosi della libertà della professione delle fanciulle che si dedicano a Dio, stabilisce e prescrive che se una fanciulla, che vuole indossare l'abito religioso, ha più di dodici anni, non possa riceverlo - né essa od altra possa poi emettere la professione - prima che il vescovo o il suo vicario ( qualora egli fosse assente o impedito ), o qualche altro incaricato da essi a loro spese, si sia reso conto con diligenza della volontà della fanciulla: se, cioè, essa fosse costretta, o ingannata, e se sappia quello che fa.

Se, quindi, si troverà che la sua volontà è pia e libera, e che ha i requisiti necessari secondo la regola di quel monastero e di quell'ordine e che il monastero è adatto, le sia permesso fare la professione.

Perché il vescovo non ignori il tempo di tale professione, la superiora del monastero è tenuta ad informarlo un mese prima.

Se essa mancasse di fare ciò, sia sospesa dal suo ufficio per tutto il tempo che sembrerà opportuno al vescovo.

Capitolo XVIII

Questo santo sinodo pronuncia l'anatema contro tutte e singole le persone di qualsiasi qualità o condizione, sia chierici che laici, secolari o regolari, qualsiasi dignità essi abbiano - che in qualsiasi maniera costringessero una fanciulla, una vedova, o altra donna qualsiasi, ad entrare in monastero o a indossare l'abito di qualsiasi ordine o ad emettere la professione religiosa contro la sua volontà fuorché nei casi permessi dal diritto; e così pure quelli che dessero il loro consiglio, prestassero il loro aiuto e il loro favore; e quelli che, pur sapendo che essa non entra in monastero, non riceve l'abito, non fa la professione di sua volontà, siano stati presenti a quest'atto, abbiano dato il loro consenso o abbiano interposto la loro autorità, in qualsiasi maniera.

A simile anatema sottopone quelli che senza giusto motivo impedissero in qualsiasi modo il santo proposito delle vergini o di altre donne di prendere l'abito o di emettere il voto.

Nei monasteri soggetti al vescovo, ma anche in qualsiasi altro monastero, si osservino tutte e singole quelle norme che bisogna osservare prima e durante la stessa professione.

Si eccettuano, tuttavia, tra queste, quelle donne che sono dette penitenti o convertite, per le quali si osservino le costituzioni loro proprie.

Capitolo XIX

Ogni religioso, il quale affermi di essere entrato in religione per forza e per timore o anche di aver fatto la professione prima dell'età prescritta, o qualche cosa di simile e voglia lasciare l'abito in qualsiasi modo; o che se ne voglia andare anche con l'abito, senza il permesso dei superiori, non sia preso in considerazione, se non entro il primo quinquennio dal giorno della sua professione ed esponga dinanzi al suo superiore e all'ordinario i propri motivi.

Se poi egli lasciasse spontaneamente l'abito prima, non gli sia permesso far valere alcun motivo, ma sia costretto a tornare in monastero, e sia punito come apostata; e nel frattempo non godrà di nessun privilegio del proprio ordine.

Nessun religioso, inoltre, qualsiasi facoltà possa avere, sia trasferito ad altro ordine religioso meno severo.

E non si conceda ad alcun religioso di portare occultamente l'abito del suo ordine.

Capitolo XX

Gli abati, capi di ordini, e gli altri superiori di essi, non soggetti a vescovi, che hanno legittima giurisdizione su altri monasteri inferiori o su priorati, visitino ex officio, ciascuno nel suo territorio e a suo tempo e luogo, quegli stessi monasteri e priorati, anche se fossero stati dati in commenda.

E poiché questi sono sottoposti ai capi dei loro ordini, il santo sinodo dichiara che essi non sono compresi in quelle norme che altra volta sono state emanate per i monasteri dati in commenda, e che quelli che sono a capo di tali ordini sono tenuti a ricevere i visitatori e ad eseguire le loro disposizioni.

I monasteri che sono i principali dell'ordine, siano visitati secondo le costituzioni della santa sede e di ciascun ordine.

E finché dureranno tali commende, i priori claustrali o - nei priorati dei conventi che hanno dei sottopriori - quelli che sono addetti alle correzioni e alla direzione spirituale, siano eletti dai capitoli generali o dai visitatori degli stessi ordini.

In ogni altro campo i privilegi e le facoltà di questi ordini, riguardanti le loro persone, i loro luoghi, i loro diritti, rimangano fermi ed intatti.

Capitolo XXI

Poiché la maggior parte dei monasteri - anche abbazie, priorati e prepositure -, per la cattiva amministrazione di quelli cui erano stati affidati, hanno sofferto non lievi danni, sia nel campo spirituale che temporale, il santo sinodo desidera assolutamente ricondurli alla disciplina propria della vita monastica.

Ma la condizione dei tempi presenti è dura e difficile.

E non si può apportare un rimedio comune a tutti, subito e in ogni luogo, come si desidererebbe.

Perché, tuttavia, non tralasci nessun provvedimento con cui si possa un giorno provvedere salutarmente ai mali predetti, primo: esso confida che il sommo pontefice romano nella sua pietà e prudenza farà del suo meglio, perché, secondo le esigenze dei nostri tempi, a quelli che ora sono affidati in commenda e che hanno propri conventi, vengano preposti religiosi dello stesso ordine, che abbiano fatto la loro professione e che possano dirigere e guidare il gregge.

Quelli che si renderanno vacanti in avvenire, non siano conferiti se non a religiosi di sperimentata virtù e santità.

Quanto poi ai monasteri principali e più importanti degli ordini - nonché le abbazie e i priorati detti filiali di quelli chi presentemente li ha in commenda, - a meno che non sia stato loro provvisto con regolare successore - fra sei mesi dovrà professarne solennemente la regola o lasciarli.

Diversamente, queste commende si considerino vacanti ipso iure.

E perché in tutte le singole prescrizioni precedenti non possa usarsi alcun inganno, il santo sinodo comanda che nella provvista di tali monasteri venga espressamente nominata la qualità di ciascuno, e che una provvista fatta diversamente sia considerata illegale e non abbia affatto in suo favore il susseguente possesso, anche triennale.

Capitolo XXII

Il santo sinodo comanda che le prescrizioni dei precedenti decreti e di ogni loro singola parte siano osservate in tutti i conventi e monasteri, nei collegi e nelle case di monaci e religiosi di qualsiasi specie, di qualsiasi tipo di monache, vergini e vedove, anche se esse vivano sotto il governo degli ordini militari, - anche di Gerusalemme -, con qualsiasi nome esse siano indicate, sotto qualsiasi regola e costituzione, e sotto qualsiasi tutela, amministrazione, soggezione, annessione, o dipendenza da qualsiasi ordine religioso, mendicante o non mendicante, di altri monaci regolari, o di canonici di qualsiasi tipo.

Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio di tutti e singoli questi ordini, qualsiasi possa esser la forma dell'espressione usata; anche quelli contenuti nella costituzione detta Mare magnum; quelli ottenuti nella fondazione; non ostante le costituzioni e le regole, anche giurate; le consuetudini e le prescrizioni, anche immemorabili.

Se vi fossero dei religiosi, sia uomini che donne, che vivono sotto una regola più severa e norme più strette, il santo sinodo ( eccettuata la facoltà di avere beni immobili in comune ) non intende allontanarli dal loro metodo di vita e dalla loro osservanza.

E poiché il santo sinodo desidera che tutto quello che è stato sopra ricordato sia mandato ad effetto in ogni particolare, comanda a tutti i vescovi che, nei monasteri loro soggetti e in tutti gli altri loro affidati con i precedenti decreti e così pure a tutti gli abati e generali e agli altri superiori degli ordini accennati, che le prescrizioni suddette vengano eseguite immediatamente.

Se qualcosa non sarà eseguita, i concili provinciali suppliscano e puniscano la negligenza dei vescovi.

I capitoli provinciali e generali dei religiosi, e, in mancanza dei capitoli generali, i concili provinciali, provvedano con la designazione di alcuni dello stesso ordine.

Il santo sinodo, inoltre, esorta tutti i re, principi, repubbliche, autorità - e lo comanda loro in virtù di santa obbedienza - a voler prestare il loro aiuto e a interporre la loro autorità - quando ne fossero richiesti - a favore dei vescovi, degli abati, dei generali e degli altri superiori, nell'esecuzione della riforma sopra descritta.

Così quanto è stato prescritto potrà esser felicemente eseguito, a lode di Dio onnipotente.

Indice

410 C. un., III, 16, in VI ( Friedberg 2, 1053 )
411 Concilio Lateranense IV, c. 12