Atto finale Helsinki

Indice

l. Scambi commerciali

Disposizioni generali

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del ruolo crescente del commercio internazionale come uno dei più importanti fattori dello sviluppo economico e del progresso sociale,

Riconoscendo che il commercio rappresenta un settore essenziale della loro cooperazione, e tenendo presente che le disposizioni contenute nel preambolo di cui sopra si applicano particolarmente a questo settore,

Considerando che il volume e la struttura degli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti non corrispondono in tutti i casi alle possibilità offerte dall'attuale livello del loro sviluppo economico, scientifico e tecnico,

sono decisi a promuovere, sulla base delle modalità della loro cooperazione economica, l'espansione dei loro scambi reciproci di beni e servizi, e ad assicurare condizioni favorevoli a tale sviluppo;

riconoscono i benefici effetti per lo sviluppo del commercio che possono risultare dall'applicazione del trattamento della nazione più favorita;

incoraggeranno l'espansione degli scambi su una base multilaterale quanto più ampia possibile, sforzandosi in tal modo di utilizzare le diverse possibilità economiche e commerciali;

riconoscono l'importanza degli accordi bilaterali e multilaterali intergovernativi e di altri accordi per lo sviluppo a lungo termine degli scambi commerciali;

notano l'importanza delle questioni monetarie e finanziarie per lo sviluppo del commercio internazionale e avranno cura di trattarle preoccupandosi di contribuire alla continua espansione degli scambi;

si sforzeranno di ridurre o di eliminare progressivamente gli ostacoli di qualsiasi natura allo sviluppo degli scambi commerciali;

favoriranno l'espansione continua del commercio evitando, nella misura del possibile, brusche fluttuazioni nei loro scambi;

considerano che i loro scambi dei diversi prodotti debbano essere effettuati in modo tale da non provocare o da non minacciare di provocare un pregiudizio grave eventualmente, una disorganizzazione di mercato - nei mercati interni di tali prodotti e in particolare a danno dei produttori di prodotti similari o direttamente concorrenziali del paese importatore;

per quanto riguarda la nozione di disorganizzazione del mercato, resta inteso che essa non dovrebbe essere invocata in modo incompatibile con le disposizioni pertinenti dei loro accordi internazionali;

se essi faranno ricorso a misure di salvaguardia, lo faranno in conformità con i loro impegni in tale campo, derivanti dagli accordi internazionali di cui sono parte e terranno conto degli interessi delle parti direttamente interessate;

presteranno la dovuta attenzione alle misure intese a contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali e alla diversificazione della loro struttura;

notano che lo sviluppo e la diversificazione degli scambi contribuirebbero all'ampliamento delle possibilità di scelta dei prodotti;

ritengono opportuno creare condizioni favorevoli per la partecipazione di ditte, organizzazioni ed imprese allo sviluppo del commercio.

Contatti di affari e agevolazioni

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli dell'importanza del contributo che il miglioramento dei contatti d'affari ed il conseguente incremento della fiducia nei rapporti d'affari potrebbero arrecare allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali,

prenderanno misure atte a migliorare ulteriormente le condizioni che consentano lo sviluppo dei contatti fra rappresentanti di organismi ufficiali, delle diverse organizzazioni, imprese, ditte e banche interessate al commercio estero, in particolare, ove utile, fra venditori e consumatori di prodotti e di servizi, allo scopo di esaminare le possibilità commerciali, di concludere contratti, di garantire la loro realizzazione ed attuare l'assistenza post-vendita;

incoraggeranno le organizzazioni, le imprese e le ditte interessate al commercio con l'estero a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative d'affari;

prenderanno inoltre misure destinate a migliorare le condizioni di lavoro dei rappresentanti degli organismi, delle imprese, delle ditte e delle banche straniere interessati al commercio estero, in particolare come segue:

- fornendo le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulla legislazione e sulle procedure relative allo stabilimento e al funzionamento di rappresentanze permanenti da parte degli organismi sopra menzionati;

- esaminando quanto più favorevolmente possibile le richieste per l'istituzione di rappresentanze permanenti e di uffici a tal fine, compresa, se del caso, l'apertura di uffici comuni da parte di due o più ditte;

- incoraggiando la fornitura, alle condizioni più favorevoli possibili ed uguali per tutti i rappresentanti degli organismi summenzionati, di alloggi presso alberghi, di mezzi di comunicazione e degli altri servizi che sono loro normalmente necessari, nonché di adeguati locali da adibire ad ufficio e abitazione per le rappresentanze permanenti;

riconoscono l'importanza di tali misure per incoraggiare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi commerciali fra gli Stati partecipanti.

Informazioni economiche e commerciali

Gli Stati partecipanti,

Consapevoli del crescente ruolo dell'informazione economica e commerciale nello sviluppo del commercio internazionale,

Considerando che l'informazione economica dovrebbe essere di natura tale da garantire un'adeguata analisi di mercato e da permettere l'elaborazione di previsioni a medio ed a lungo termine, contribuendo così a stabilire correnti continue di scambi e una migliore utilizzazione delle possibilità del commercio,

Dichiarandosi pronti a migliorare la qualità e accrescere la quantità e la diffusione dell'informazione economica e amministrativa pertinente,

Considerando che il valore delle informazioni statistiche a livello internazionale dipende in misura considerevole dalla loro comparabilità, favoriranno la pubblicazione e la diffusione delle informazioni economiche e commerciali a intervalli regolari e il più rapidamente possibile e in particolare:

- le statistiche riguardanti la produzione, il reddito nazionale, il bilancio, il consumo e la produttività;

- le statistiche del commercio estero elaborate sulla base di classificazioni raffrontabili, comprendenti la suddivisione per prodotti con l'indicazione dei volumi e dei valori, nonché dei paesi d'origine o di destinazione;

- leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero;

- informazioni che consentano previsioni sullo sviluppo dell'economia quale ausilio alla promozione del commercio, per esempio informazioni sugli orientamenti generali dei piani e dei programmi economici nazionali;

- altre informazioni che agevolino gli operatoci economici nei loro contatti commerciali, per esempio, albi periodici, elenchi e, ove possibile, organigrammi di ditte ed organizzazioni interessate al commercio estero;

incoraggeranno, oltre a quanto sopra, lo sviluppo dello scambio di informazioni economiche e commerciali mediante, ove opportuno, commissioni miste per la cooperazione economica, scientifica e tecnica, camere di commercio nazionali e miste ed altri organismi appropriati;

favoriranno uno studio, nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sulle possibilità di creare un sistema multilaterale di notifica di leggi e regolamenti riguardanti il commercio estero e i relativi cambiamenti;

incoraggeranno i lavori di armonizzazione su piano internazionale, delle nomenclature statistiche, in particolare in seno alla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Commercializzazione

Gli Stati partecipanti,

Riconoscendo l'importanza di adattare la produzione alle esigenze dei mercati esteri onde assicurare l'espansione del commercio internazionale,

Consapevoli della necessità per gli esportatori di conoscere il più esattamente possibile e di tenere presenti le esigenze dei potenziali consumatori,

incoraggeranno gli organismi, le imprese e le ditte interessati al commercio estero a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le tecniche necessarie per una efficace commercializzazione;

incoraggeranno il miglioramento delle condizioni per l'attuazione delle misure volte a promuovere gli scambi commerciali e a soddisfare i bisogni dei consumatori per quanto riguarda i prodotti d'importazione, in particolare mediante ricerche di mercato e misure pubblicitarie, nonché, laddove si riveli utile, la creazione di servizi di approvvigionamento, la fornitura di pezzi di ricambio, il funzionamento dei servizi post-vendita e la formazione del personale tecnico locale necessario;

incoraggeranno la cooperazione internazionale nel campo della promozione degli scambi commerciali, ivi compresi la commercializzazione e i lavori su questi argomenti intrapresi nell'ambito di organismi internazionali, e in particolare della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

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