Atto finale Helsinki

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2. Cooperazione industriale e progetti di interesse comune

Cooperazione industriale

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la cooperazione industriale, essendo motivata da considerazioni economiche, può

- creare legami durevoli rafforzando in tal modo la cooperazione economica globale a lungo termine,

- contribuire allo sviluppo economico, cosi come all'espansione ed alla diversificazione del commercio internazionale e a una più ampia utilizzazione della tecnologia moderna,

- condurre alla utilizzazione reciprocamente vantaggiosa delle complementarità economiche tramite un migliore uso di tutti i fattori di produzione, e

- accelerare lo sviluppo industriale di tutti quelli che prendono parte a tale cooperazione,

propongono d'incoraggiare lo sviluppo della cooperazione industriale fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti dei loro paesi;

considerano che la cooperazione industriale può essere facilitata da accordi intergovernativi e altri accordi bilaterali e multilaterali fra le parti interessate;

notano che nel promuovere la cooperazione industriale essi dovrebbero tener conto delle strutture economiche e dei livelli di sviluppo dei loro paesi;

notano che la cooperazione industriale si attua mediante contratti conclusi fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti sulla base di considerazioni economiche;

esprimono la loro volontà di promuovere misure dirette a creare condizioni favorevoli per la cooperazione industriale;

riconoscono che la cooperazione industriale comprende una serie di forme di relazioni economiche che oltrepassano il quadro degli scambi commerciali convenzionali e che, durante le trattative per un contratto di cooperazione industriale, i partners stabiliscono insieme le forme e le condizioni appropriate di cooperazione, tenendo conto dei loro reciproci interessi e delle loro capacità;

riconoscono inoltre che, se ciò è nel loro reciproco interesse, possono essere utili per lo sviluppo della cooperazione industriale forme concrete come le seguenti:

produzione e vendita in comune, specializzazione nella produzione e nella vendita, costruzione, adattamento ed ammodernamento di impianti industriali, cooperazione per la realizzazione di installazioni industriali complete allo scopo di ottenere in tal modo una parte dei prodotti risultanti, società miste, scambi di <<know-how >> , di informazioni tecniche, di brevetti e di licenze e ricerca industriale in comune nell'ambito di progetti concreti di cooperazione;

riconoscono che nuove forme di cooperazione industriale potranno essere utilizzate per far fronte ad esigenze specifiche;

notano l'importanza di una informazione economica, commerciale, tecnica ed amministrativa atta a garantire lo sviluppo della cooperazione industriale;

considerano auspicabile

- migliorare la qualità ed il volume delle informazioni pertinenti alla cooperazione industriale, in particolare le leggi ed i regolamenti, inclusi quelli relativi ai cambi con l'estero, l'orientamento generale dei piani e dei programmi economici nazionali, nonché le priorità dei programmi e le condizioni economiche del mercato: e

- divulgare il più rapidamente possibile la documentazione pubblicata in proposito;

incoraggeranno tutte le forme di scambio d'informazioni e di comunicazioni di esperienze pertinenti alla cooperazione industriale, compreso il ricorso a contatti fra partners potenziali e, all'occorrenza, il ricorso alle commissioni miste per la cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica, alle camere di commercio nazionali e miste, e ad altri idonei organismi;

considerano auspicabile, allo scopo di estendere la cooperazione industriale, incoraggiare la ricerca di possibilità di cooperazione e la realizzazione di progetti di cooperazione e prenderanno misure a tal fine, fra l'altro, agevolando ed incrementando tutte le forme di contatti d'affari fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti e fra il rispettivo personale qualificato;

notano che le disposizioni adottate dalla Conferenza, relative ai contatti d'affari nei settori economico e commerciale, sono ugualmente applicabili alle organizzazioni, imprese e ditte estere impegnate nella cooperazione industriale, tenendo conto delle condizioni specifiche di questa cooperazione, e si adopereranno per assicurare, in particolare, l'esistenza di condizioni appropriate di lavoro per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti di cooperazione;

considerano auspicabile che le proposte di progetti di cooperazione industriale siano sufficientemente specifiche e contengano i necessari dati economici e tecnici, in particolare le valutazioni preliminari del costo del progetto, le informazioni sulla forma di cooperazione prevista e le possibilità di mercato, per consentire agli eventuali partners di procedere agli studi iniziali e di arrivare a delle decisioni nel più breve tempo possibile;

incoraggeranno le parti interessate alla cooperazione industriale a prendere misure per accelerare lo svolgimento delle trattative per la stipulazione dei contratti di cooperazione;

raccomandano inoltre di proseguire nell'esame - per esempio nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite - dei mezzi atti a migliorare la diffusione agli interessati delle informazioni sulle condizioni generali della cooperazione industriale e delle direttive per la preparazione di contratti in questo campo;

considerano auspicabile migliorare ulteriormente le condizioni per l'attuazione di progetti di cooperazione industriale, con particolare riguardo per:

- la tutela degli interessi dei partners in progetti di cooperazione industriale, ivi compresa la tutela giuridica dei vari tipi di proprietà attinenti;

- la presa in considerazione, nei modi compatibili con i loro sistemi economici, delle esigenze e delle possibilità di cooperazione industriale nell'ambito della politica economica e in particolare nei piani e nei programmi economici nazionali;

considerano auspicabile che i partners, nel concludere i contratti di cooperazione industriale, dedichino la dovuta attenzione alle disposizioni destinate a fornire la necessaria assistenza reciproca e a diffondere le informazioni necessarie durante la esecuzione di questi contratti, in particolare per conseguire il livello tecnico e la qualità richiesti per i prodotti ottenuti da tale cooperazione;

riconoscono l'utilità di una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti di cooperazione industriale.

Progetti di interesse comune

Gli Stati partecipanti,

Considerando che il loro potenziale economico e le loro risorse naturali permettono, attraverso sforzi comuni, una cooperazione a lungo termine per l'attuazione, anche sul piano regionale o sub-regionale, di progetti di interesse comune di grande portata e che questi possono contribuire ad accelerare lo sviluppo economico dei paesi che vi partecipano,

Considerando desiderabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti di tutti i paesi abbiano la possibilità di manifestare il proprio interesse di partecipare a progetti del genere e, in caso di accordo, di prendere parte alla loro attuazione,

Notando che le disposizioni adottate dalla Conferenza relative alla cooperazione industriale sono del pari applicabili ai progetti di interesse comune,

ritengono necessario incoraggiare, nei casi appropriati, la ricerca da parte delle organizzazioni, imprese e ditte competenti e interessate alle possibilità di attuare progetti d'interesse comune, nei settori delle risorse energetiche e dello sfruttamento delle materie prime, nonché in quelli dei trasporti e delle comunicazioni;

ritengono auspicabile che le organizzazioni, le imprese e le ditte che ricercano le possibilità di partecipare a dei progetti d'interesse comune, scambino con i loro potenziali partners, tramite i canali appropriati, le necessarie informazioni economiche, giuridiche, finanziarie e tecniche relative a questi progetti;

considerano che i settori delle risorse energetiche, in particolare petrolio, gas naturale e carbone, nonché l'estrazione ed il trattamento delle materie prime minerali, in particolare del minerale di ferro e della bauxite, si prestano al rafforzamento della cooperazione economica a lungo termine e allo sviluppo del commercio che ne potrebbe risultare;

considerano che esistono delle possibilità per progetti d'interesse comune, in vista di una cooperazione economica a lungo termine, anche nei seguenti settori:

- scambi di energia elettrica all'interno dell'Europa al fine di utilizzare il più razionalmente possibile la capacità delle centrali elettriche;

- cooperazione nella ricerca di nuove fonti di energia e, in particolare, nel settore dell'energia nucleare;

- sviluppo di reti stradali e cooperazione mirante ad attuare una rete razionale di navigazione in Europa;

- cooperazione nella ricerca e nel perfezionamento di attrezzature per le operazioni relative ai trasporti multimodali e ai contenitori;

raccomandano che gli Stati interessati a progetti d'interesse comune valutino a quali condizioni sia possibile elaborarli, e qualora lo desiderino, creino le condizioni necessarie per la loro effettiva attuazione.

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