III Convenzione di Ginevra

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Capitolo II

Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra

Art. 25 Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione.

Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute.

Le stipulazioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte.

I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci.

Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio.

In tutti i campi dove si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri di guerra, anche delle prigioniere, dovranno loro essere riservati dei dormitori separati.

Art. 26 La razione alimentare quotidiana di base sarà di quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdite di peso o perturbamenti dovuti a denutrizione.

Sarà pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per l'adempimento del lavoro al quale sono adibiti.

L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente.

L'uso del tabacco sarà permesso.

I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in tutta la misura del possibile, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine.

Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sè i viveri supplementari di cui disponessero.

Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense.

Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto.

Art. 27 Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficiente ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri.

Le uniformi degli eserciti nemici ritirate dalla Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, semprechè convengano al clima del paese.

La sostituzione e la riparazione di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice.

I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro lo esiga.

Art. 28 In tutti i campi saranno aperte cantine presso le quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale.

I guadagni conseguiti dalle cantine saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra; un fondo speciale sarà istituito a questo scopo.

La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all'amministrazione della cantina e alla gestione di detto fondo.

Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad un'organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo.

In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.

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