III Convenzione di Ginevra

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Capitolo III

Igiene e cure mediche

Art. 29 La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie.

I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pulizia.

Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati.

Oltre ai bagni e alle docce, dei quali i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le cure quotidiane della loro pulizia corporale e per lavare la loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.

Art. 30 Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato.

In caso di bisogno saranno riservati locali d'isolamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali.

I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospitalizzazione dovranno essere ammessi in ogni ospedale militare o civile adatto per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto per un prossimo avvenire.

Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio.

I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se possibile, della stessa loro nazionalità.

Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati.

Le autorità detentrici rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata e il genere delle cure ricevute.

Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico della Potenza detentrice.

Art. 31 Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei prigionieri di guerra.

Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero.

Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonchè di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle infezioni veneree.

In quest'intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su micropellicola per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi.

Art. 32 I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti o infermieri, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzioni mediche nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono.

Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo che i membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice.

Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell'articolo 49.

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