IV Convenzione di Ginevra

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Titolo II - Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra

Art. 13

Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.

Art. 14

Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni.

Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno concludere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e località da esse costituite.

Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza.

Art. 15

Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti:

a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;

b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.

Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarà stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisserà l'inizio e la durata della neutralizzazione della zona.

Art. 16

I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari.

Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.

Art. 17

Le Parti in conflitto si sforzeranno di concludere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona.

Art. 18

Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.

Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione.

Gli ospedali civili saranno contrassegnati, semprechè vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.

Art. 19

La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico.

Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale é fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.

Art. 20

Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarà rispettato e protetto.

Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si farà riconoscere mediante una carta di identità attestante la qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umidità e portato al braccio sinistro.

Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e avrà diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo.

La carta d'identità indicherà i compiti che gli sono assegnati.

La direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione delle autorità competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale.

Art. 21

I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o, per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'art. 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Art. 22

Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate.

Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna.

Salvo accordo contrario, é vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico.

Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio.

In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita.

Art. 23

Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Parte contraente, anche se nemica.

Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere.

L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente é subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:

a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure

b) che il controllo possa non essere efficace, o

c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci.

La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici.

Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.

Art. 24

Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione.

Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale.

Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne é una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso.

Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro documento.

Art. 25

Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne.

Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato.

Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa ( della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi ).

Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al più l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.

Art. 26

Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme.

In particolare, essa favorirà l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di sicurezza da essa prese.

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