IV Convenzione di Ginevra

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Titolo III - Statuto e trattamento delle persone protette

Sezione I - Disposizioni comuni per i territori delle parti in conflitto e i territori occupati

Art. 27

Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi.

Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.

Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.

Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.

Art. 28

Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.

Art. 29

La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, é responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile incorrere.

Art. 30

Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Società nazionale della Croce Rossa ( della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi ) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli.

Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di sicurezza.

Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'art. 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale.

Art. 31

Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.

Art. 32

Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere.

Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.

Art. 33

Nessuna persona protetta può essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente.

Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate, é proibito il saccheggio.

Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.

Art. 34

La cattura di ostaggi é vietata.

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