IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo VIII -Relazioni con l'estero

Art. 105

Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure.

Art. 106

Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute.

Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Art. 107

Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline.

Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione.

Qualora dovessero essere apportate limitazioni alla corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice.

Queste lettere e cartoline dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.

Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono.

Essi fruiranno parimenti di questa possibilità in caso di riconosciuta urgenza.

Di regola, la corrispondenza degli internati sarà redatta nella loro lingua materna.

Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.

Art. 108

Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago.

Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in vitù della presente Convenzione.

Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantità di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti.

Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati.

Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.

Art. 109

In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalità relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.

I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari.

Nè essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.

Art. 110

Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra.

Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 140, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari.

In particolar modo, le franchigie di porto previste dallaConvenzione postale universale del 1947 e dagli accordi dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalità nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili saranno estese, a questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione.

I paesi che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le franchigie previste.

Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo.

Le altre potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi.

Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore.

Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati.

Art. 111

Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od Ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati ( carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc. ).

A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.

Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere:

a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'art. 140 e gli Uffici nazionali previsti dall'art. 136;

b) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.

Le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii, dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.

Art. 112

La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita dovrà esser fatta entro il più breve tempo possibile.

Il controllo degli invii destinati agli internati dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto in presenza del destinatario o di un camerata da lui incaricato.

La consegna degli invii individuali o collettivi agli internati non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura.

Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.

Art. 113

Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale prevista dall'art. 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da essi.

Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare un legale.

Art. 114

La Potenza detentrice accorderà agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perché possano amministrare i loro beni.

Essa potrà, a questo fine, autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo permettono.

Art. 115

In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi, la Potenza detentrice dovrà, a richiesta dell'interessato, informare della sua detenzione il tribunale e dovrà, nei limiti legali, vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinché egli non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale.

Art. 116

Ogni internato sarà autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari e il più frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi congiunti.

In caso d'urgenza e nella misura del possibile, specie in caso di morte e di grave malattia di un congiunto, l'interessato sarà autorizzato a visitare la sua famiglia.

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