Dominus ac Redemptor

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11 Con altra Lettera in forma di breve del 29 ottobre 1650, il medesimo Innocenzo X, parimenti per discordie e dissensioni che erano sorte, soppresse totalmente l'Ordine di San Basilio degli Armeni, e ne sottopose i regolari, obbligati a vestire l'abito dei chierici secolari, alla giurisdizione e all'obbedienza degli Ordinari dei luoghi, assegnando loro un congruo sostentamento sulle rendite dei conventi soppressi, e dando loro facoltà di passare a qualunque Congregazione tra le approvate.

12 In simil guisa Innocenzo X, con altra sua in forma di Breve del 22 giugno 1651, considerando che dalla Congregazione regolare dei Preti del Buon Gesù la Chiesa non poteva sperare alcun frutto spirituale, estinse in perpetuo la predetta Congregazione, ne sottopose i regolari alla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi, dando loro congruo sostentamento sulle entrate della soppressa Congregazione, e facoltà di passare a qualunque altro Ordine regolare approvato, e riservando a sé la decisione di destinare i beni della suddetta Congregazione ad altri usi pii.

13 Da ultimo, papa Clemente IX, di felice memoria e Nostro predecessore, considerato che tre Ordini regolari, cioè dei Canonici regolari di San Gregorio in Alga, dei Gerolamini di Fiesole, e dei Gesuati istituiti da San Giovanni Colombino, non portavano nessun utile o vantaggio al popolo cristiano, né si poteva sperare che li avrebbero portati in futuro, pensò di sopprimerli e di estinguerli, come fece con Lettera in forma di Breve il 6 dicembre 1668.

Quanto ai loro beni e alle loro rendite, assai ragguardevoli, volle, su richiesta della Repubblica di Venezia, che s'impiegassero nelle spese necessarie a sostenere la guerra di Candia contro i Turchi.

14 E valga il vero. I Nostri predecessori, nel risolvere e condurre a termine tali cose, sapientemente scelsero la via che reputarono idonea a superare le agitazioni degli animi, e a soffocare qualunque disputa o spirito di fazione.

Quindi, tralasciando quel molesto metodo che di solito si usa nei processi forensi; seguendo solamente le leggi della prudenza, con quella pienezza di potestà, la quale come Vicari di Cristo in Terra, e supremi moderatori della Cristiana Repubblica ampiamente possedevano, cercarono di risolvere ogni caso vietando agli Ordini regolari, destinati alla soppressione, qualunque facoltà di provare le loro ragioni, e di rimuovere le accuse gravissime o di dissipare i motivi per cui erano state indotte tali risoluzioni.

15 Postici dunque davanti agli occhi questi ed altri esempi di grandissimo peso ed autorità, e ardendo Noi del desiderio di procedere con sicurezza e costanza d'animo a quella deliberazione che in appresso diremo, non abbiamo omesso alcunché di diligenza e di esame per chiaramente conoscere ciò che appartiene all'origine, al progresso, ed allo stato attuale di quell'Ordine regolare, che comunemente si chiama della Compagnia di Gesù, ed abbiamo veduto che esso fu istituito dal suo Santo Fondatore per la salute delle anime, per la conversione degli eretici, e specialmente degli infedeli, e, infine, per il maggior progresso della pietà e della Religione.

Al fine di giungere più facilmente e vantaggiosamente a così ambito scopo, si dedicò a Dio con rigorosissimo voto di evangelica povertà sia in comune sia in particolare, eccettuati soltanto i collegi per gli studi e per le lettere, ai quali fu concessa facoltà di possedere, a patto però che nessuna porzione delle loro rendite si potesse mai impiegare e ridurre in comodo vantaggio ed uso della medesima Società.

16 Con tali ed altre santissime leggi fu approvata nel suo inizio la stessa Compagnia di Gesù dal Pontefice Paolo III di felice memoria, Nostro predecessore, con Lettera sub plumbo, il 27 ottobre 1540; e dal medesimo le fu concessa facoltà di formare leggi e statuti, coi quali stabilmente si procurasse il vantaggio, la salvezza ed il buongoverno della Compagnia.

E quantunque il medesimo Pontefice Paolo III avesse sulle prime limitato la medesima Società al numero di soli sessanta individui, pure con altra sua Lettera del 27 marzo 1543 diede facoltà ai Superiori della medesima di accettare quanti membri avessero giudicato opportuni e necessari.

Poi nell'anno 1549, con Breve del 15 novembre, lo stesso Pontefice Paolo III favorì la Società medesima di molti ed amplissimi privilegi; e tra questi volle e ordinò che rimanesse esteso, senza alcun limite di numero, a qualunque soggetto che il preposto generale avesse giudicato idoneo, quell'indulto che già altra volta il medesimo Pontefice aveva concesso ai preposti generali della detta Società, ristretto però alla facoltà di ammettere solo venti Preti coadiutori spirituali, cui aveva accordato le stesse facoltà, grazie ed autorità che avevano i professi; inoltre esentò da ogni superiorità, giurisdizione e governo di qualsiasi Ordinario la Società stessa e tutti i Soci di essa, persone e beni loro di qualunque sorta, richiamandoli sotto la protezione sua e della Sede Apostolica.

17 Né furono minori la liberalità e la munificenza degli altri Nostri predecessori verso questa Società.

Infatti è noto che Giulio III, Paolo IV, Pio IV e V, Gregorio XIII, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente VIII, Paolo V, Leone XI, Gregorio XV, Urbano VIII ed altri Romani Pontefici di felice memoria, non solo confermarono i privilegi alla predetta, ma con le più autentiche dichiarazioni le certificarono e le ampliarono.

Ciò nonostante, dal tenore e dalle parole delle stesse apostoliche Costituzioni, evidentemente risulta che, fin quasi dal nascere della Compagnia, pullularono nel suo seno germi funesti di gelosia e di discordia non solo tra i Soci medesimi, ma anche con gli altri Ordini regolari, col Clero secolare, con le Accademie, Università, Scuole pubbliche di Lettere, e perfino con gli stessi Principi, negli Stati dei quali era stata accolta.

Queste discordie erano determinate ora intorno all'essenza e alla natura dei voti, intorno al tempo di emetterli, alla facoltà di espellere i Soci dall'Ordine, di promuoverli agli ordini sacri senza titolo adeguato e senza i voti solenni, contro i decreti del Concilio di Trento e di Pio V; ora intorno all'assoluta potestà che il preposto generale si arrogava, e ad altre cose riguardanti il buon governo della Compagnia; ora intorno ai vari capi di dottrina, alle scuole, alle esenzioni e ai privilegi che gli Ordinari dei luoghi e le altre persone costituite in ecclesiastica e secolare dignità affermavano essere pregiudizievoli alla giurisdizione e ai loro diritti.

E quante altre accuse gravissime contro i Soci, nocive alla pace e alla tranquillità della Cristiana Repubblica!

18 Da qui ebbero origine contro questa Società molti ricorsi che, muniti dell'autorità e dei rapporti di alcuni Principi, furono presentati ai Nostri predecessori Paolo IV, Pio V e Sisto V.

Fra gli altri, il cattolico Re delle Spagne Filippo II, di chiara memoria, fece presenti a Sisto V non solo quelle gravissime ragioni da cui era mosso l'animo suo, ma anche le doglianze che gl'Inquisitori del Regno avevano fatto a lui contro gli smodati privilegi della Società e la forma del suo governo; confermò i capi delle accuse anche con le contestazioni di alcuni della Compagnia, specchiatissimi per dottrina e pietà; tanto si adoperò presso quel Pontefice, affinché fosse ordinata e commessa una visita apostolica della Società.

19 Alle domande e alle sollecitazioni del Re Filippo accondiscese il Pontefice Sisto V, come se le vedesse fondate su salde ragioni; pertanto scelse per l'incarico di visitatore apostolico un Vescovo illustre per prudenza, virtù e dottrina, e designò una Congregazione di alcuni Cardinali della Santa Romana Chiesa che diligentemente si adoperasse per l'esecuzione di tale compito.

Ma Sisto V fu rapito da morte immatura, e con lui morì anche il validissimo proposito da lui assunto; l'iniziativa rimase senza seguito.

Quindi Gregorio XIV di felice memoria, assunto al supremo grado dell'apostolato, approvò di nuovo e nella più ampia maniera l'Istituto della Società con sua Lettera sub plumbo del 28 giugno 1591, e ratificò e confermò i privilegi di qualunque sorta conferiti a quella Società dai suoi predecessori, e in particolare quello che assicurava alla Società il diritto di espellere e di ammettere i Soci senza riguardo a forma giudiziaria, cioè senza processo, senza atti, senza alcun ordine di giudizio, né termine, ancorché necessario, avuto solamente riguardo alla verità del fatto, alla colpa, o alla sufficienza del motivo, alle persone e ad altre circostanze.

Su ciò intimò un silenzio assoluto e, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi immediatamente, proibì che nessuno direttamente o indirettamente ardisse impugnare l'Istituto, le costituzioni o i decreti della Società, o tentasse mutarlo in qualunque modo.

Però lasciò a tutti il diritto di poter significare o proporre, sia per legati, sia per nunzi dell'Apostolica Sede, a lui solamente, ed ai Romani Pontefici dopo lui regnanti, tutto ciò che si giudicasse dovervi essere aggiunto, moderato, o cambiato.

20 Ma queste cose non furono sufficienti ad acquetare i clamori e le lamentele, perché, anzi, si levarono dappertutto controversie vivissime sulla dottrina stessa della Società, imputata da molti di essere contraria alla Fede ortodossa e ai buoni costumi.

Le discordie interne ed esterne si accesero sempre più, e più frequenti si fecero le accuse contro l'ingorda cupidigia delle ricchezze terrene.

Da ciò trassero origine non solo le turbolenze a tutti note, che tanto afflissero e molestarono la Sede Apostolica, ma anche le determinazioni diverse dai Principi contro la Compagnia, onde fu che, nell'atto d'impetrare dal Pontefice Paolo V, di felice memoria, Nostro predecessore, una nuova conferma dell'Istituto e dei suoi privilegi, la Società si trovò costretta a domandargli che si degnasse ratificare e confermare con la sua autorità certi decreti formati nella quinta Congregazione generale, trascritti verbalmente nel suo Breve del 4 settembre 1606, nei quali chiaramente si legge che sia le interne gare e inimicizie dei Soci, sia anche le contestazioni e i ricorsi degli estranei contro la Società, avevano obbligato i Soci, radunati in Congregazione, a redigere il seguente Statuto: "Poiché la nostra Società, che dal Signore Iddio fu chiamata alla propagazione della Fede e alla conquista delle anime; poiché per mezzo degli uffici propri dell'Istituto, che sono le armi spirituali, può sotto il vessillo della Croce conseguire felicemente quel fine che si è prefissato con vantaggio per la Chiesa e per l'edificazione del prossimo; così impedirebbe questi beni, e li esporrebbe ai più gravi pericoli, se essa si interessasse di quelle cose che sono secolari e che appartengono agli affari politici e all'amministrazione degli Stati; per questo, sapientissimamente è stato dai nostri maggiori determinato che, militando alla gloria di Dio, noi non ci frammischiamo più delle altre cose lontane dalla nostra professione.

Ma poiché in questi tempi, particolarmente molto pericolosi in parecchi luoghi e presso diversi Principi ( l'affetto e la carità dei quali il padre Ignazio di santa memoria ci raccomandò di conservare a vantaggio del divino servizio ) forse per la colpa o per l'ambizione o per lo zelo indiscreto di alcuni il nostro Ordine è criticato negativamente, e d'altra parte il profumo buono di Cristo è necessario per fruttificare; la nostra Congregazione determina doversi astenere da ogni apparenza di male, e, per quanto potrà, dover porre rimedio alle lagnanze, sebbene derivanti da falsi sospetti.

Pertanto, in forza del presente Decreto, proibisce a tutti i nostri, gravemente e severamente, che in nessun conto, anche se chiamati e attirati, s'intrighino in pubblici negozi, né per qualsiasi supplica o persuasione si allontanino dall'Istituto.

Raccomanda ai Padri definitori che con ogni diligenza determinino e definiscano quali sarebbero i rimedi più efficaci a risanare questo male, seppure ve n'è bisogno".

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