Direttorio ecumenico

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I. Creazione delle commissioni ecumeniche

A) Commissione diocesana

3. Sembra assai opportuno che, per piú diocesi prese insieme, o, se le circostanze lo consigliano, in ogni diocesi, si istituisca un consiglio o una commissione o un segretariato che, autorizzato dalla conferenza episcopale o dall'ordinario dal luogo, si dedichi a promuovere l'attività ecumenica.

In quelle diocesi poi che non possono avere una propria commissione, ci sia almeno un delegato del vescovo per queste questioni.

4. La suddetta commissione curi i mutui rapporti con gli istituti e le attività ecumeniche già esistenti o da istituire e si serva della loro collaborazione secondo le circostanze; sia inoltre pronta a dare il proprio aiuto alle altre attività diocesane e iniziative individuali, cosicché si abbia una reciproca informazione e scambio di esperienze.

Tutto ciò sia fatto in armonia con i principi e le norme generali vigenti in questa materia.

5. Tra i membri di questa Commissione, oltre il clero diocesano, vengano inclusi, secondo il caso, anche religiosi e religiose, nonché laici preparati, tanto uomini quanto donne, affinché la cura di ristabilire l'unità, che impegna tutta la Chiesa, venga espressa piú chiaramente e promossa piú efficacemente.

6. Oltre agli altri incarichi ad essa demandati, è compito della suddetta commissione:

a) Tradurre nella realtà le decisioni del concilio Vaticano II sull'ecumenismo, secondo circostanze di luogo e di persone.

b) Promuovere l'ecumenismo spirituale, secondo le direttive contenute nel decreto sull'ecumenismo, specie al n. 8, relative alla preghiera pubblica e privata per l'unità dei cristiani.

c) Promuovere la reciproca amicizia, la cooperazione e la carità tra i cattolici e i fratelli cristiani non in piena comunione.

d) Curare di instaurare convenzioni, cioè il dialogo con loro ed anche giudicarlo poiché occorre avviarlo in vari modi secondo la diversa condizione dei partecipanti a norma dei n. 9 e n. 11 del decreto sull'ecumenismo.

e) Promuovere con i fratelli separati una comune testimonianza di fede cristiana, di mutua collaborazione, nell'educazione, nel campo morale, nelle questioni sociali, nel rispetto dell'uomo, nella scienza, nelle arti, a norma del n. 12 del decreto sull'ecumenismo.

f) Nominare dei periti che avviino incontri e consultazioni con le chiese o comunità separate, esistenti nel territorio della diocesi.

g) Dare un apporto o comunque stimolare per l'istruzione e la formazione tanto degli ecclesiastici quanto dei laici e per la vita stessa uno spirito ecumenico; in questo spirito massima attenzione è da attribuirsi alla formazione degli alunni dei seminari, alla predicazione della parola di Dio, alla catechesi, e alle altre discipline di cui si parla nel decreto sull'ecumenismo al n. 10.

h) Mantenere le relazioni con la commissione ecumenica territoriale, di cui si parla piú avanti, adattarne le direttive e i suggerimenti alle condizioni locali della diocesi.

Infine, se le circostanze lo consigliano, si mandino al Segretariato per l'unione dei cristiani a Roma utili informazioni di cui questo possa fare uso nell'esplicazione del suo lavoro specifico.

B) Commissione territoriale

7. Ogni conferenza episcopale di ciascuna nazione o - se sarà opportuno - di piú nazioni insieme, secondo i propri statuti, costituisca una commissione di vescovi per l'ecumenismo assistita da esperti.

Questa commissione, su incarico dei vescovi del territorio, si prenda cura delle attività ecumeniche e indichi il modo sicuro e concreto di agire, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona, in accordo col decreto sull'ecumenismo e le altre direttive e legittime consuetudini, tenendo presente il bene della Chiesa universale.

Se possibile, a questa commissione sia di aiuto un segretariato stabile.

8. Questa commissione include tra le sue funzioni le attività indicate sopra, al n. 6, in quanto cadono sotto la competenza di quel gruppo territoriale dei vescovi.

Inoltre curi le altre attività, di cui si indicano taluni esempi:

a) l'esecuzione delle norme e istruzioni impartite o da impartirsi dalla Sede Apostolica, su questo argomento;

b) dare consigli e suggerimenti ai singoli vescovi che si impegnano a istituire la commissione ecumenica nella loro diocesi;

c) provvedere aiuti spirituali e materiali, secondo le circostanze, sia a favore degli istituti già esistenti, sia per favorire iniziative ecumeniche atte a sviluppare la dottrina e gli studi o a fare progredire la cura d'anime e la vita cristiana, secondo le norme esposte ai n. 9, n. 10 e n. 11 del decreto sull'ecumenismo;

d) stabilire il dialogo e consultazioni con i presidenti e i consigli ecumenici delle chiese o comunità separate, con sede fuori delle singole diocesi, ma entro i confini della nazione o del territorio;

e) nominare i periti che, con delega ecclesiastica ufficiale, vengono inviati agli incontri o consigli con i periti delle suddette comunità, di cui si tratta sotto la lettera d);

f) istituire una speciale sottocommissione per le questioni ecumeniche con gli orientali, se ciò sarà richiesto dalle circostanze;

g) curare le relazioni della gerarchia di ciascun territorio con la Sede Apostolica.

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