Celebrazioni domenicali in assenza del presbitero

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Capitolo II - Condizioni per le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero

18. Quando in alcuni luoghi non è possibile celebrare la messa di domenica, si consideri anzitutto se i fedeli non possano recarsi alla chiesa di un luogo più vicino per partecipare alla celebrazione del mistero eucaristico.

La soluzione è da raccomandare anche ai nostri giorni, anzi, per quanto possibile, da conservarsi; ciò tuttavia richiede che i fedeli siano rettamente istruiti sul senso pieno dell'assemblea domenicale e si adeguino di buon animo alle nuove situazioni.

19. È auspicabile che, anche senza la messa, nel giorno di domenica vengano offerte con larghezza ai fedeli, radunati per diverse forme di celebrazioni, le ricchezze della sacra Scrittura e della preghiera della chiesa, perché non rimangano privi delle letture che si leggono nel corso dell'anno durante la messa, né delle orazioni dei tempi liturgici.

20. Tra le varie forme tramandate dalla tradizione liturgica, quando non è possibile la celebrazione della messa, è molto raccomandata la celebrazione della parola di Dio,18 che secondo l'opportunità può essere seguita dalla comunione eucaristica.

Così i fedeli possono nutrirsi nello stesso tempo della parola e del corpo di Cristo. « Ascoltando infatti la parola di Dio, i fedeli si rendono conto che le opere mirabili da lui compiute, che vengono proclamate nelle letture, raggiungono il loro vertice nel mistero pasquale, di cui nella messa si celebra sacramentalmente il memoriale e a cui si partecipa nella comunione ».19

Inoltre, in alcune circostanze, si possono unire opportunamente la celebrazione della domenica e le celebrazioni di alcuni sacramenti, e specialmente dei sacramentali, secondo le necessità di ciascuna comunità.

21. Occorre che i fedeli percepiscano con chiarezza che tali celebrazioni hanno carattere di supplenza, né possono considerarsi come la migliore soluzione delle difficoltà nuove o una concessione fatta alla comodità.20

Le riunioni o assemblee di questo genere non possono mai compiersi in quei luoghi, dove la messa è stata celebrata la sera del giorno precedente, anche se in lingua diversa; non è opportuno che tale assemblea si ripeta.

22. Si eviti con cura ogni confusione tra le riunioni di questo genere e la celebrazione eucaristica.

Queste riunioni non devono togliere ma anzi accrescere nei fedeli il desiderio di partecipare alla celebrazione eucaristica e renderli meglio preparati a frequentarla.

23. I fedeli comprendano che non è possibile la celebrazione del sacrificio eucaristico senza il sacerdote e che la comunione eucaristica, che possono ricevere in tali riunioni, è intimamente connessa con il sacrificio della messa.

Da questo si può mostrare ai fedeli quanto sia necessario pregare « affinché ( il Signore ) moltiplichi i dispensatori dei suoi misteri e li renda perseveranti nel suo amore ».21

24. Compete al vescovo diocesano, sentito il parere del consiglio presbiterale, stabilire se nella propria diocesi debbano aversi regolarmente riunioni domenicali senza la celebrazione dell'eucaristia e dare per esse norme generali e particolari, tenuto conto dei luoghi e delle persone.

Pertanto non vengano costituite assemblee di tal genere, se non dietro convocazione del vescovo e sotto il ministero pastorale del parroco.

25. « Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della santissima eucaristia ».22

Perciò, prima che il vescovo stabilisca che si facciano riunioni domenicali senza la celebrazione dell'eucaristia, oltre la considerazione sullo stato delle parrocchie ( cf. n. 5 ), devono essere esaminate le possibilità di fare ricorso ai presbiteri, anche religiosi, non addetti direttamente alla cura delle anime, e la frequenza alle messe celebrate nelle diverse chiese e parrocchie.23

Si mantenga la preminenza della celebrazione eucaristica su tutte le altre azioni pastorali, specialmente in domenica.

26. Il vescovo personalmente, o mediante altri, istruirà con opportuna catechesi la comunità diocesana sulle cause determinanti questo provvedimento, sottolineandone la gravità ed esortando alla corresponsabilità e alla cooperazione.

Egli designerà un delegato o una speciale commissione che provveda perché le celebrazioni siano rettamente condotte; sceglierà quelli che le promuovano e farà pure in modo che gli stessi siano debitamente istruiti.

Tuttavia avrà sempre cura che tali fedeli possano partecipare alla celebrazione eucaristica più volte nell'anno.

27. È compito del parroco informare il vescovo sull'opportunità di fare queste celebrazioni nella sua giurisdizione;

preparare ad esse i fedeli;

visitarli talvolta durante la settimana;

celebrare per loro i sacramenti nel tempo debito, soprattutto la penitenza.

Codesta comunità potrà sperimentare davvero in che maniera nel giorno di domenica è riunita non « senza presbitero », ma solamente « in sua assenza », o meglio, « in sua attesa ».

28. Quando non sia possibile la celebrazione della messa il parroco provvederà perché possa essere distribuita la sacra comunione.

Farà pure in modo che in ciascuna comunità si abbia la celebrazione eucaristica nel tempo stabilito.

Le ostie consacrate siano rinnovate frequentemente e siano conservate in un luogo sicuro.

29. Per dirigere queste riunioni domenicali siano chiamati i diaconi, quali primi collaboratori dei sacerdoti.

Al diacono, ordinato per pascere il popolo di Dio e per farlo crescere, spetta dirigere la preghiera, proclamare il Vangelo, tenere l'omelia e distribuire l'eucaristia.24

30. Quando sono assenti sia il presbitero che il diacono, il parroco designi dei laici, ai quali dovrà essere affidata la cura delle celebrazioni, e cioè, la guida della preghiera, il servizio della Parola e la distribuzione della santa comunione.

Da lui vengano scelti in primo luogo gli accoliti e i lettori, istituiti per il servizio dell'altare e della parola di Dio.

Mancando anche questi, possono essere designati altri laici, uomini e donne, i quali possono esercitare questo incarico in forza del loro battesimo e della loro confermazione.25

Costoro siano scelti con riguardo alla loro condotta di vita, in consonanza con il Vangelo; e si faccia attenzione che possano essere bene accetti ai fedeli.

La designazione abitualmente sarà fatta per un periodo determinato e sarà manifestata pubblicamente alla comunità.

Per essi conviene che si faccia una speciale preghiera in qualche celebrazione.26

Il parroco abbia cura d'impartire a questi laici un'opportuna e assidua formazione e con essi prepari dignitose celebrazioni ( cf. III )

31. I laici designati riterranno il compito loro affidato non tanto come un onore, quanto piuttosto come un incarico, e in primo luogo un servizio verso i fratelli, sotto l'autorità del parroco.

Il loro compito non è ad essi proprio, ma suppletivo, poiché lo esercitano « quando la necessità della chiesa lo suggerisca, in mancanza dei ministri ».27

« Compiano solo e tutto ciò che concerne l'incarico ad essi affidato ».28

Esercitino il proprio compito con sincera pietà e con ordine, come conviene allo stesso ufficio e come giustamente esige da loro il popolo di Dio.29

32. Se nel giorno domenicale non si può fare la celebrazione della parola di Dio con la distribuzione della sacra comunione, si raccomanda vivamente ai fedeli « di dedicarsi per un congruo tempo, personalmente o in famiglia o secondo l'opportunità in gruppi di famiglie »30 alla preghiera.

In questi casi possono giovare le trasmissioni radiotelevisive delle sacre celebrazioni.

33. Si tenga soprattutto presente la possibilità di celebrare qualche parte della liturgia delle ore, ad es. le lodi mattutine o i vespri, in cui si possono inserire le letture della domenica corrente.

Quando infatti « i fedeli sono convocati per la liturgia delle ore e si radunano, mentre associano i cuori e le voci, manifestano la chiesa che celebra il mistero di Cristo ».31

Alla fine di questa celebrazione può essere distribuita la comunione eucaristica ( cf. n. 46 ).

34. « La grazia del Redentore non manca in alcun modo ai singoli fedeli o alla comunità, che a motivo delle persecuzioni o per mancanza di sacerdoti, per breve o lungo tempo sono privati della celebrazione della santa eucaristia.

Infatti, interiormente animati dal desiderio del sacramento e uniti nella preghiera con tutta la chiesa, invocano il Signore e innalzano a lui i loro cuori, ed essi, per la forza dello Spirito santo, partecipano della comunione con la chiesa, vivo corpo di Cristo e con il Signore stesso … , e partecipano anche del frutto del sacramento ».32

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18 Cf. SC 35,4.
19 Rituale romanum, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra missam, n. 26.
20 Cf. Paulus VI, Allocutio ad quosdam episcopos Galliae sacra limina visitants ( 26.3.1977 ): AAS 69 (1977), 465: « avancez avec discernement, mais sans multiplier ce type de rassemblement, comme si c'était la meilleure solution et la dernière chance ».
21 Missale romanum, Pro vocationibus ad sacros ordines, Oratio super oblata.
22 PO 6
23 EM 26.
24 Cf. Paulus VI, Motu proprio Ad pascendum ( 15.8.1972, n. 1 ).
25 CIC can. 230 § 3.
26 Rituale romanum, De benedictionibus, cap II, 1, B.
27 CIC can 203 §3.
28 SC 28.
29 Cf. ibid.
30 CIC can 1248 § 2
31 IGLH 22.
32 Congregatio pro doctrina fidei, Epistula … de quibusdam quaestionibus ad eucharistiae ministrum spectantibus, ( 6.8.1983 ).