Lumen gentium

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Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'Episcopato

22 Il collegio dei vescovi e il suo capo

Come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli apostoli, sono uniti tra loro.

Già l'antichissima disciplina, in virtù della quale i vescovi di tutto il mondo vivevano in comunione tra loro e col vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della carità e della pace 23 e parimenti la convocazione dei Concili 24 per decidere in comune di tutte le questioni più importanti 25 mediante una decisione che l'opinione dell'insieme 26 permetteva di equilibrare significano il carattere e la natura collegiale dell'ordine episcopale, che risulta manifestamente confermata dal fatto dei Concili ecumenici tenuti lungo i secoli.

La stessa è pure suggerita dall'antico uso di convocare più vescovi per partecipare all'elevazione del nuovo eletto al ministero del sommo sacerdozio.

Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le sue membra.

Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli.

Infatti il romano Pontefice, in forza tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente.

D'altra parte, l'ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch'esso insieme col suo capo il romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa 27 sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del romano Pontefice.

Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa ( Mt 16,18-19 ), e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge ( Gv 21,15 ss ); ma l'ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro ( Mt 16,19 ), è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo ( Mt 18,18; Mt 28,16-20 ). 28

Questo collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l'unità del gregge di Cristo.

In esso i vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, esercitano la propria potestà per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mente lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia.

La suprema potestà che questo collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata in modo solenne nel Concilio ecumenico.

Mai può esserci Concilio ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro; ed è prerogativa del romano Pontefice convocare questi Concili, presiederli e confermarli.29

La stessa potestà collegiale insieme col papa può essere esercitata dai vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li chiami ad agire collegialmente, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione congiunta dei vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.

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23 Eusebio, Hist. Eccl., V, 24, 10: GCS II, 1, p. 495; ed. Bardy, Sources Chrét. II, p. 69. Dionigi, in Eusebio, ib. VII, 5, 2: GCS II, 2, p. 638 s.; Bardy, II, p. 168 s
24 Sugli antichi Concili, Eusebio, Hist. Eccl. V, 23-24: GCS II, 1, p. 488 ss.;
Bardy, II, p. 66 e ss. e passim. Conc. Niceno, can. 5: Conc. Oec. Decr. p. 7
25 Tertulliano, De Ieiunio, 13: PL 2, 972 B; CSEL 20, p. 292
26 S. Cipriano, Epist. 56, 3: Hartel, II B, p. 650; Bayard, p. 154
27 La relazione ufficiale Zinelli, nel Conc. Vat. I: Mansi 53, 1109 C
28 Conc. Vat. I, schema della Costit. dogm. II, de Ecclesia Christi, c. 4;
Relazione Kleutgen sullo Schema riformato: Mansi 53, 321 B - 322 B e dichiarazione Zinelli: Mansi 52, 1110 A
29 DIC, can. 222 e 227