Ad gentes

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L'organizzazione dell'attività missionaria

32 Coordinazione locale degli istituti

Conviene anche coordinare le attività svolte dagli istituti o dalle associazioni ecclesiastiche.

Esse, di qualsiasi tipo siano, devono dipendere, per tutto quanto riguarda l'attività missionaria, dall'ordinario del luogo.

A tal fine sarà utilissimo fissare delle convenzioni particolari, atte a regolare i rapporti tra l'ordinario del luogo e il superiore dell'istituto.

Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero del superiore ecclesiastico e dell'istituto stesso di indirizzare tutto a questo fine: che la nuova comunità cristiana cresca e diventi una Chiesa locale, che poi, al momento opportuno, sarà retta da un proprio pastore con clero proprio.

Cessando il mandato su un territorio, si determina una nuova situazione.

Allora le conferenze episcopali e gli istituti devono emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli ordinari dei luoghi e gli istituti.13

Tocca però alla santa Sede fissare i principi generali, in base ai quali devono essere concluse le convenzioni in sede regionale o anche quelle di carattere particolare.

Anche se gli istituti sono pronti a continuare l'opera iniziata, collaborando nel ministero ordinario della cura d'anime, bisognerà tuttavia provvedere, man mano che cresce il clero locale, a che gli istituti, compatibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alla diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere speciale o in una qualche regione.

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13 Christus Dominus 35,5-6