Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se tutti siano tenuti alla confessione

Pare che non tutti siano tenuti alla confessione.

Infatti:

1. Secondo S. Girolamo [ Epist. 180 ], « la penitenza è la seconda tavola dopo il naufragio ».

Ma alcuni dopo il battesimo non hanno subito naufragi.

Quindi non occorre per essi la penitenza, e così neppure la confessione, che è tra le parti della penitenza.

2. In qualsiasi tribunale la confessione va fatta al giudice.

Ora, ci sono alcuni che non hanno un giudice sopra di sé.

Quindi essi non sono tenuti alla confessione.

3. C'è qualcuno che ha soltanto dei peccati veniali.

Ma di questi nessuno è tenuto a confessarsi.

Perciò non tutti sono tenuti alla confessione.

In contrario:

1. La confessione è una parte della penitenza, assieme alla soddisfazione e alla contrizione.

Ora, tutti sono tenuti alla contrizione e alla soddisfazione.

Quindi tutti sono tenuti alla confessione.

2. Ciò inoltre è evidente dal testo dei Canoni [ Decretales 5,38,12 ], dove si dice che « tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, giunti all'età della discrezione, sono tenuti a confessare i loro peccati ».

Dimostrazione:

Due sono i motivi che possono obbligarci alla confessione.

Il primo deriva dalla legge di Dio: per il fatto che essa è una medicina.

E da questo lato non tutti sono tenuti alla confessione, ma soltanto coloro che sono incorsi nel peccato mortale dopo il battesimo.

Il secondo deriva dal precetto della legge positiva.

E da questo lato tutti vi sono tenuti per una disposizione ecclesiastica, emanata dal Concilio Ecumenico [ Lat. IV ] tenuto sotto Innocenzo III [ cf. s. c. 2 ].

Sia perché ciascuno si riconosca peccatore: poiché « tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio » [ Rm 3,23 ].

- Sia perché ci si accosti all'Eucaristia con maggior rispetto

- Sia perché i pastori d'anime conoscano i loro sudditi, in modo che il lupo non si nasconda in mezzo al gregge.

Analisi delle obiezioni:

1. In questa vita mortale, sebbene l'uomo dopo il battesimo possa evitare il naufragio del peccato mortale, tuttavia non può evitare i peccati veniali, che predispongono al naufragio, e anche contro i quali è ordinata la penitenza.

Perciò la penitenza, e conseguentemente la confessione, è possibile anche per coloro che non hanno mai commesso peccati mortali.

2. Non c'è nessuno che non abbia come giudice Cristo, al quale è tenuto a confessarsi nella persona del suo ministro.

Il quale, anche se è inferiore al penitente che è prelato, tuttavia è a lui superiore in quanto quegli è peccatore mentre lui è ministro di Cristo.

3. In virtù dell'obbligo relativo al sacramento uno non è tenuto a confessare i peccati veniali; vi è tenuto però in virtù del precetto della Chiesa, quando non ha altri peccati da confessare.

Oppure si può rispondere, secondo alcuni, che dal canone riferito ( s. c. 2 ) non vengono obbligati se non coloro che hanno dei peccati mortali: come risulta dal fatto che si parla di obbligo di confessare « tutti i peccati », il che non può essere inteso dei veniali, poiché nessuno può confessarli tutti.

E secondo questa opinione colui che è senza peccati mortali non è tenuto alla confessione dei veniali, ma per adempiere il precetto della Chiesa basta che si presenti al sacerdote dichiarando di non avere coscienza di peccato mortale: e ciò gli conta come confessione.

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