Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se sia necessario confessarsi a un sacerdote

Pare che non sia necessario confessarsi a un sacerdote.

Infatti:

1. A confessarci non siamo obbligati che dall'istituzione divina.

Ma tale istituzione viene così proposta da S. Giacomo [ Gc 5,16 ]: « Confessate i vostri peccati gli uni agli altri », senza accennare per nulla al sacerdote.

Quindi non è necessario confessarsi al sacerdote.

2. La penitenza è un sacramento di necessità, come anche il battesimo.

Ma del battesimo, data la necessità del sacramento, è ministro qualsiasi uomo.

Quindi anche della penitenza.

Perciò basta confessarsi da chiunque.

3. La confessione è necessaria per determinare al penitente la misura della soddisfazione.

Ma alcuni potrebbero determinare questa misura con maggiore discrezione di molti sacerdoti.

Quindi non è necessario che la confessione venga fatta al sacerdote.

4. La confessione fu istituita nella Chiesa affinché i rettori [ o parroci ] « conoscano il volto delle loro pecore » [ Pr 27,23 Vg ].

Talora però i rettori o i prelati non sono sacerdoti.

Perciò la confessione non sempre va fatta a un sacerdote.

In contrario:

1. L'assoluzione del penitente, in vista della quale si fa la confessione, non spetta che ai sacerdoti, a cui sono state affidate le chiavi.

Quindi la confessione va fatta al sacerdote.

2. La confessione è prefigurata nella resurrezione di Lazzaro.

Ora, il Signore comandò solo ai discepoli di sciogliere Lazzaro [ Gv 11,44 ], come si legge nel Vangelo.

Quindi la confessione va fatta ai sacerdoti.

Dimostrazione:

La grazia che viene conferita nei sacramenti discende dal capo alle membra.

Quindi ministro dei sacramenti in cui si conferisce la grazia può essere soltanto colui che può esercitare una funzione ministeriale sul corpo vero di Cristo. Il che appartiene solo al sacerdote che ha la facoltà di consacrare l'Eucaristia.

Poiché dunque nel sacramento della penitenza viene conferita la grazia, solo il sacerdote è ministro di questo sacramento.

Perciò a lui soltanto va fatta la confessione sacramentale, che è dovuta ai ministri della Chiesa.

Analisi delle obiezioni:

1. S. Giacomo parla presupponendo l'istituzione divina [ della confessione ].

E poiché prima c'era stata l'istituzione della confessione da farsi ai sacerdoti, quando il Signore diede loro nella persona degli Apostoli il potere di rimettere i peccati, come risulta dal Vangelo [ Gv 20,22s ], di conseguenza le parole di S. Giacomo vanno intese nel senso di un ammonimento a confessarsi dai sacerdoti.

2. Il battesimo è un sacramento più necessario della penitenza quanto alla confessione e all'assoluzione: poiché in certi casi il battesimo non può essere omesso senza pericolo della salvezza eterna, come è evidente nel caso dei bambini privi dell'uso di ragione; non è così invece nel caso della confessione e dell'assoluzione, che spetta solo agli adulti, nei quali la sola contrizione col proposito di confessarsi e col desiderio dell'assoluzione basta a liberare dalla morte eterna.

Quindi non c'è parità tra battesimo e confessione.

3. Nella soddisfazione non va considerata soltanto la misura della pena, ma anche la sua efficacia quale parte del sacramento.

E sotto tale aspetto essa richiede il dispensatore dei sacramenti: sebbene la misura della pena possa essere fissata anche da chi non è sacerdote.

4. Conoscere il volto delle pecore può essere necessario per due scopi.

Primo, per organizzarle nel gregge di Cristo.

E da questo lato la conoscenza delle pecore appartiene alla cura e alla sollecitudine pastorale, che talora incombe anche su persone che non sono sacerdoti.

- Secondo, per provvedere a ciascuna la medicina della salvezza.

E da questo lato conoscere il volto delle pecore spetta a colui che ha il compito di somministrare la medicina della salvezza, cioè l'Eucaristia e gli altri sacramenti, ossia al sacerdote.

Ora, la confessione è ordinata a quest'ultima conoscenza

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