Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se gli eretici e chi è separato dalla Chiesa possano conferire gli ordini

Pare che gli eretici e chi è separato dalla Chiesa non possano conferire gli ordini.

Infatti:

1. Conferire gli ordini è più che assolvere e legare.

Ma gli eretici non possono assolvere e legare.

Quindi neppure conferire gli ordini.

2. Il sacerdote che è separato dalla Chiesa può consacrare perché in lui il carattere, che rende ciò possibile, rimane indelebile.

Ma il vescovo nella sua elevazione non riceve un carattere speciale.

Quindi non è necessario che rimanga in lui il potere episcopale dopo la sua separazione dalla Chiesa.

3. Chi è espulso da una società non è in grado di ripartirne le cariche.

Ora, gli ordini sono delle cariche nella Chiesa.

Perciò chi è posto fuori di essa non è in grado di conferire gli ordini.

4. I sacramenti hanno efficacia dalla passione di Cristo [ cf. III, q. 62, a. 5 ].

Ma gli eretici non comunicano con la passione di Cristo: né per la propria fede, essendo degli infedeli, né per la fede della Chiesa, essendo separati da questa.

Quindi gli eretici non sono in grado di conferire il sacramento dell'ordine.

5. Nel conferimento dell'ordine si richiede una benedizione.

Ora, un eretico non può benedire: ché anzi la sua benedizione si trasforma in maledizione, come dicono i testi riferiti nelle Sentenze [ 4,25,1 ].

Quindi egli non può conferire gli ordini.

In contrario:

1. Un vescovo caduto nell'eresia, quando si riconcilia [ con la Chiesa ] non viene riconsacrato.

Egli dunque non perde il potere che aveva di conferire gli ordini.

2. Il potere di conferire gli ordini è più vasto di quello degli ordini stessi.

Ma il potere di ordine non può essere perduto con l'eresia, o con altri peccati consimili.

Quindi neppure il potere di conferire gli ordini.

3. Come chi battezza, così anche chi conferisce gli ordini si limita a prestare un ministero esterno, mentre è Dio ad agire interiormente.

Ora, chi è separato dalla Chiesa in nessun modo perde la facoltà di battezzare.

Perciò non perde neppure quella di conferire gli ordini.

Dimostrazione:

Sull'argomento le Sentenze [ 4,25,3 ] riferiscono quattro opinioni.

Alcuni hanno insegnato che gli eretici hanno la facoltà di conferire gli ordini fino a che sono tollerati dalla Chiesa: non così invece dopo che sono stati scomunicati; e lo stesso dicono a proposito dei degradati, o di altri vescovi in analoghe situazioni.

E questa è la prima opinione.

Ma ciò è insostenibile.

Poiché ogni potere conferito con una consacrazione non può mai essere tolto, qualunque cosa accada, come non può essere annullata la consacrazione stessa: infatti anche l'altare e il crisma una volta consacrati rimangono consacrati in perpetuo.

Siccome quindi il potere episcopale viene conferito con una consacrazione, esso deve rimanere in perpetuo, per quanto uno pecchi o venga separato dalla Chiesa.

Perciò altri insegnarono che i vescovi cattolici tagliati fuori dalla Chiesa conservano il potere episcopale di ordinare e di promuovere [ all'episcopato ], ma quanti sono da essi ordinati non hanno tale potere.

Ed è questa la quarta opinione.

Anche questa però è insostenibile.

Se infatti coloro che erano stati promossi dalla Chiesa conservano il potere ricevuto, esercitandolo conferiscono vere consacrazioni, e quindi trasmettono tutti i poteri impliciti nella consacrazione.

Perciò chi è da essi ordinato, o promosso [ all'episcopato ], ha i loro medesimi poteri.

Altri quindi hanno sostenuto che anche i vescovi tagliati fuori dalla Chiesa possono conferire gli ordini e gli altri sacramenti, sia quanto all'effetto immediato, che è il sacramento stesso, sia quanto all'effetto ultimo, che è il conferimento della grazia, purché conservino la forma e l'intenzione debita.

E questa è la seconda opinione.

Ma anch'essa è inaccettabile.

Poiché per il fatto stesso che uno comunica nei sacramenti con un eretico scomunicato dalla Chiesa commette peccato.

Perciò costui accede con malizia ai sacramenti, e non può conseguire la grazia: a eccezione forse del battesimo ricevuto in caso di necessità.

E così altri affermano che costoro conferiscono dei veri sacramenti, nei quali però non viene conferita la grazia: non per l'inefficacia di tali sacramenti, ma per il peccato di chi li riceve contro la proibizione della Chiesa.

E questa è la terza opinione, ed è quella vera.

Analisi delle obiezioni:

1. L'effetto dell'assoluzione non è altro che la remissione dei peccati, da conseguirsi con la grazia.

Un eretico quindi non può assolvere, come non può con i sacramenti conferire la grazia.

Inoltre per assolvere si richiede la giurisdizione, che chi è tagliato fuori dalla Chiesa non può avere.

2. Nella promozione all'episcopato viene conferito un potere che rimane in perpetuo in chi ne è investito: sebbene tale potere non possa essere detto carattere, inquantoché non ordina direttamente a Dio, ma al corpo mistico di Cristo.

Tuttavia rimane indelebile come il carattere, e viene conferito con la consacrazione.

3. Chi è stato ordinato da un eretico, pur ricevendo l'ordine non riceve la facoltà di esercitarlo, in modo da poter compiere lecitamente il proprio ministero, per la ragione accennata nell'obiezione.

4. Essi comunicano con la passione di Cristo mediante la fede della Chiesa.

Sebbene infatti non siano nella Chiesa personalmente, vi sono tuttavia in forza dei riti ecclesiastici che ancora osservano.

5. Tale trasformazione si riferisce all'effetto ultimo del sacramento, come dice la terza opinione.

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