Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se il matrimonio dovesse essere istituito prima del peccato

Pare che il matrimonio non dovesse essere istituito prima del peccato.

Infatti:

1. Ciò che è di diritto naturale non ha bisogno di istituzione.

Ma tale è il matrimonio, come si è già notato [ q. 41, a. 1 ].

Quindi esso non doveva venire istituito.

2. I sacramenti sono medicine contro la malattia del peccato.

Ora, la medicina non va preparata prima della malattia.

Quindi essi non potevano essere istituiti prima del peccato.

3. L'identico istituto non ha bisogno che di una sola istituzione.

Ora, il matrimonio fu istituito anche dopo il peccato, come dice il testo delle Sentenze [ 4,26,2 ].

Perciò esso non fu istituito prima del peccato.

4. L'istituzione di un sacramento deve essere fatta da Dio.

Ora, le parole concernenti espressamente il matrimonio prima del peccato non furono pronunziate da Dio, ma da Adamo [ Gen 2,23s ], mentre quelle dette da Dio [ Gen 1,28 ]: « Crescete e moltiplicatevi », furono rivolte anche alle bestie [ Gen 1,22 ], tra le quali non c'è matrimonio.

Quindi il matrimonio non fu istituito prima del peccato.

Quindi il matrimonio non doveva essere istituito prima del peccato.

In contrario:

1. Nel Vangelo [ Mt 19,4 ] si legge: « Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? ».

2. Il matrimonio fu istituito per la procreazione della prole.

Ma la procreazione della prole era necessaria anche prima del peccato.

Quindi il matrimonio doveva essere istituito prima del peccato.

Dimostrazione:

La natura inclina al matrimonio in vista di un bene, che però cambia secondo le varie epoche della storia umana.

Perciò il bene suddetto va diversamente determinato secondo i diversi stati degli uomini.

E così il matrimonio in quanto è ordinato alla procreazione della prole, che era necessaria anche se non ci fosse stato il peccato, fu istituito prima del peccato.

In quanto invece è un rimedio alle ferite del peccato fu istituito dopo il peccato, al tempo della legge di natura.

Nella legge di Mosè furono poi regolate le condizioni personali richieste per il matrimonio [ Lv 18,6ss ].

Ma in quanto rappresenta l'unione di Cristo con la Chiesa [ Ef 5,32 ], il matrimonio fu istituito nella nuova legge, ed è un sacramento della nuova alleanza.

Rispetto poi agli altri vantaggi connessi col matrimonio, quali l'amicizia e l'aiuto reciproco dei coniugi, esso ha la sua istituzione nella legge civile.

Siccome però il sacramento è per sua natura un segno e un rimedio, il matrimonio è un sacramento in forza delle [ tre ] istituzioni intermedie, mentre in forza della prima è un compito naturale, e in forza dell'ultima è un compito sociale.

Analisi delle obiezioni:

1. Le cose che sono di diritto naturale quanto ai loro elementi comuni hanno bisogno di essere istituite rispetto alle loro determinazioni concrete, secondo i diversi stati.

Così è di diritto naturale che i malfattori siano puniti, ma la determinazione della pena va fatta dal diritto positivo.

2. Il matrimonio non è soltanto un rimedio al peccato, ma è principalmente un compito naturale.

E prima del peccato fu istituito sotto tale aspetto, non quale rimedio.

3. Dovendo il matrimonio essere determinato sotto vari aspetti, nulla impedisce che abbia avuto diverse istituzioni.

E così le varie istituzioni riguardavano la stessa cosa, ma sotto aspetti diversi.

4. Prima del peccato il matrimonio fu istituito da Dio quando egli diede all'uomo come aiuto la donna, formandola da una sua costola [ Gen 2,18ss ], e disse loro: « Crescete e moltiplicatevi » [ Gen 1,28 ].

Sebbene infatti egli avesse detto la stessa cosa agli animali, tuttavia tale ordine non doveva essere eseguito da questi ultimi come dagli uomini.

E d'altra parte Adamo proferì quelle parole divinamente ispirato, per ricordare l'istituzione del matrimonio compiuta da Dio.

5. Come risulta evidente da quanto detto [ nel corpo ], prima di Cristo il matrimonio non fu istituito quale sacramento della nuova legge.

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