Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se la Chiesa possa fissare al quarto grado il vincolo di consanguineità che impedisce il matrimonio

Pare che la Chiesa non possa fissare al quarto grado il vincolo di consanguineità che impedisce il matrimonio.

Infatti:

1. Nel Vangelo [ Mt 19,6 ] si legge: « L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto ».

Ora, coloro che sono uniti dal vincolo di consanguineità in quarto grado furono uniti da Dio: poiché nella legge divina la loro unione non era proibita.

Quindi essi non devono essere separati dalla legge umana.

2. Il matrimonio è un sacramento, come anche il battesimo.

Ora, una legge della Chiesa non può far sì che chi riceve il battesimo essendone idoneo secondo la legge divina non riceva il carattere battesimale.

Perciò una deliberazione della Chiesa non può invalidare un matrimonio tra persone a cui la legge divina non lo proibisce.

3. La legge positiva non può abrogare o ampliare ciò che è di ordine naturale.

Ma la consanguineità è un vincolo naturale che di per sé impedisce il matrimonio.

Quindi la Chiesa non può con una legge far sì che certe persone possano o non possano unirsi in matrimonio: come non può far sì che siano o non siano consanguinee.

4. Una norma di diritto positivo deve avere un motivo ragionevole: poiché deriva dalla legge naturale in forza di tale motivo.

Ma le cause che vengono addotte per il numero dei gradi sembrano del tutto irragionevoli, non avendo alcun rapporto con le realtà causate: come ad es. che la proibizione della consanguineità fino al quarto grado sia dovuta ai quattro elementi, fino al sesto alle sei età del mondo e fino al settimo alla settimana che abbraccia tutto il tempo.

Quindi tale proibizione non ha alcun valore.

5. L'identica causa avrà necessariamente il medesimo effetto.

Ma le cause per le quali la consanguineità impedisce il matrimonio sono il bene della prole, la repressione della concupiscenza e l'espansione dell'amicizia, come si è visto sopra [ a. prec. ]: ora, queste cose sono ugualmente necessarie in ogni tempo.

Perciò esse avrebbero dovuto impedire il matrimonio in tutti i tempi secondo gli stessi gradi di consanguineità.

Il che non è vero: poiché adesso la consanguineità lo impedisce fino al quarto grado e in antico fino al settimo.

6. L'identica unione non può essere insieme un sacramento e uno stupro.

Ora, ciò avverrebbe se la Chiesa avesse il potere di cambiare i gradi di consanguineità che sono di impedimento al matrimonio: infatti le persone imparentate in quinto grado avrebbero commesso uno stupro quando ciò era proibito, mentre dopo la revoca dell'impedimento da parte della Chiesa il loro sarebbe diventato un matrimonio.

E viceversa potrebbe capitare che i gradi ora ammessi siano in seguito interdetti dalla Chiesa.

Sembra dunque che l'autorità della Chiesa non si estenda a questo.

7. La legge umana deve imitare quella divina.

Ora, secondo la legge divina contenuta nell'antico Testamento i gradi proibiti non sono uguali in linea ascendente e in linea discendente: poiché nell'antica legge era proibito di prendere per moglie la zia paterna [ Lv 18,12 ], ma non la figlia del proprio fratello [ Gv 15,16 ].

Perciò anche adesso non deve esserci una proibizione identica per i nipoti e per gli zii.

In contrario:

1. Il Signore [ Lc 10,16 ] ha detto ai suoi discepoli: « Chi ascolta voi ascolta me ».

Quindi il precetto della Chiesa è valido come il precetto di Dio.

Ma la Chiesa talora ha permesso e talora ha proibito gradi di consanguineità che l'antica legge non proibiva.

Quindi tali gradi impediscono il matrimonio.

2. Come un tempo i matrimoni dei pagani erano regolati dalle leggi civili, così ora i matrimoni sono regolati dalle leggi ecclesiastiche.

Ma allora le leggi civili determinavano i gradi di consanguineità che impedivano il matrimonio.

Perciò adesso questi devono venire stabiliti dalle leggi ecclesiastiche.

Dimostrazione:

L'impedimento di consanguineità fu più o meno esteso nei vari gradi secondo le epoche.

Infatti all'inizio del genere umano fu escluso il matrimonio solo con il padre e con la madre: poiché allora gli uomini erano pochi, e bisognava attendere col massimo impegno alla propagazione della specie; cosicché la proibizione si limitava a quelle persone che sarebbero state inadatte a raggiungere lo stesso fine primario del matrimonio, che è il bene della prole, come si è visto [ a. prec. ].

In seguito invece, essendosi ormai propagato il genere umano, dalla legge di Mosè, che iniziava a reprimere la concupiscenza, furono escluse molte altre persone [ Lv 18 ].

Come dice infatti Mosè Maimonide [ Dux neutr. 3,49 ], furono allora vietate le nozze con tutte quelle persone che sono solite abitare in una stessa famiglia: poiché se tra costoro fosse lecito il rapporto sessuale si darebbe un grande incentivo alla libidine.

Però l'antica legge ammise il matrimonio in certi altri gradi di consanguineità: anzi, talora in qualche modo lo comandò, prescrivendo che ognuno prendesse in moglie una donna « della tribù dei suoi padri » [ Nm 36,6 ]: poiché allora il culto del vero Dio veniva propagato con l'espansione della famiglia.

Ma con l'avvento della nuova legge, che è « la legge dello Spirito » [ Rm 8,2 ] e dell'amore, furono proibiti molti gradi di consanguineità: poiché ormai il culto di Dio viene propagato e moltiplicato non con la generazione carnale, ma attraverso la grazia spirituale; per cui è necessario che gli uomini si astengano maggiormente dalle cose della carne per attendere a quelle dello spirito; e inoltre perché si espanda maggiormente l'amore.

Così dunque nei primi tempi del cristianesimo la consanguineità impediva il matrimonio fino ai suoi gradi più remoti: affinché l'amicizia naturale abbracciasse il più gran numero di persone con la consanguineità e l'affinità.

E giustamente fu fissato il settimo grado: sia perché oltre tale grado non si conserva facilmente il ricordo della radice comune, sia perché esso allude alla grazia settiforme dello Spirito Santo.

In seguito però, cioè in questi ultimi tempi, la proibizione della Chiesa si è ristretta al quarto grado: poiché proibire i gradi successivi di consanguineità era inutile e pericoloso.

Inutile, poiché con i consanguinei più lontani non si ha quasi nessun rapporto di amicizia superiore a quello che si ha con gli estranei, « col raffreddarsi della carità nel cuore di molti » [ Mt 24,12 ].

Pericoloso, poiché col prevalere della concupiscenza e della negligenza gli uomini non osservavano sufficientemente una così grande estensione della consanguineità: e così la proibizione delle nozze nei gradi più remoti costituiva per molti « un laccio di perdizione » [ cf. 1 Cor 7,35 ].

D'altra parte anche delle ragioni di convenienza giustificano la riduzione del divieto fino al quarto grado.

Sia perché gli uomini sono soliti vivere fino alla quarta generazione: cosicché il ricordo della consanguineità non può cancellarsi dalla memoria.

Ed è per questo che il Signore minaccia di vendicare i peccati dei genitori nei figli « fino alla terza e alla quarta generazione » [ Es 20,5 ].

- Sia perché in ogni generazione avviene una nuova mescolanza del sangue, la cui identità invece costituisce la consanguineità; e tanto più si mescola dell'altro sangue, tanto più ci si discosta dal primo.

E poiché quattro sono gli elementi, ciascuno dei quali è tanto più mescolabile quanto più è sottile, così avviene che nella prima mistura svanisce l'identità quanto al primo elemento, che è il più sottile; nella seconda quanto al secondo; nella terza quanto al terzo e nella quarta quanto al quarto.

È quindi giusto che dopo la quarta generazione si possa rinnovare l'unione sessuale.

Analisi delle obiezioni:

1. Come Dio non unisce coloro che si uniscono contro le leggi divine, così non unisce coloro che si uniscono contro le leggi della Chiesa, le quali obbligano come i precetti di Dio.

2. Il matrimonio non è soltanto un sacramento, ma anche un compito sociale.

Perciò esso è soggetto alle disposizioni della gerarchia ecclesiastica più del battesimo, che è solo un sacramento: poiché come i contratti e i compiti civili sono sottoposti alle leggi umane, così i contratti e i compiti spirituali sono sottoposti alle leggi ecclesiastiche.

3. Sebbene il vincolo di consanguineità sia di ordine naturale, tuttavia non dipende dalla natura il fatto che esso impedisca il vincolo coniugale, se non per i gradi più stretti, secondo le spiegazioni date [ a. prec. ].

Perciò la Chiesa con le sue leggi non fa sì che alcuni siano o non siano consanguinei, poiché in tutti i tempi essi tali rimangono, ma fa sì che i rapporti coniugali siano leciti o illeciti nei vari tempi secondo i vari gradi di consanguineità.

4. Quei motivi sono addotti come ragioni accomodatizie e di congruenza, più che come ragioni vere e dimostrative.

5. Come si è già spiegato [ nel corpo ], non sono identici i motivi della proibizione del matrimonio nei vari gradi di consanguineità secondo le varie epoche.

Perciò quanto in un dato tempo viene utilmente concesso, in un'altra epoca può essere salutarmente proibito.

6. Una legge impone delle norme non alle cose passate, ma a quelle future.

Se quindi adesso venisse proibito il quinto grado che finora era ammesso, i coniugi che sono parenti in quinto grado non potrebbero essere per ciò separati: poiché nessun impedimento successivo al contratto matrimoniale è in grado di dirimerlo.

Perciò l'unione che era un vero matrimonio non diviene uno stupro per la legge posta dalla Chiesa.

- Parimenti, se fosse ammesso in seguito un grado di parentela che adesso è proibito, una tale unione illegittima non diventerebbe matrimoniale in base al contratto precedente in forza della legge ecclesiastica: poiché adesso costoro, volendolo, potrebbero separarsi.

Tuttavia potrebbero rinnovare il contratto, e allora si avrebbe un'altra unione.

7. Nel proibire il matrimonio tra consanguinei la Chiesa tiene conto soprattutto dei legami d'amore.

Poiché dunque l'amore verso i nipoti non è minore di quello verso gli zii, anzi è maggiore, come il figlio è più vicino al padre che il padre ai figli, come nota Aristotele [ Ethic. 8,14 ], così il grado di consanguineità relativo agli zii e ai nipoti fu proibito in modo uguale.

Invece l'antica legge, in queste proibizioni, volendo reprimere la concupiscenza teneva conto specialmente della coabitazione, proibendo il matrimonio tra quelle persone a cui sarebbe stato più facile avvicinarsi per l'abitazione in comune.

Ora, capita più facilmente che la nipote coabiti con lo zio piuttosto che la zia col nipote: poiché la figlia quasi si identifica col padre, essendo qualcosa di lui, mentre la sorella non ha tale rapporto con il fratello, non essendo qualcosa di lui, ma essendo piuttosto derivata con lui dal medesimo genitore.

Perciò il motivo per escludere la nipote non era identico a quello che escludeva la zia.

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