Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se in una causa di divorzio il marito e la moglie debbano essere giudicati alla pari

Pare che in una causa di divorzio il marito e la moglie non debbano essere giudicati alla pari.

Infatti:

1. Nella nuova legge il divorzio [ o separazione ] viene concesso in sostituzione del ripudio, ammesso nell'antica legge [ Mt 5,31s ].

Ma allora rispetto al ripudio il marito e la moglie non erano alla pari: poiché il marito poteva ripudiare la moglie [ Dt 24,1 ], ma non viceversa.

Quindi neppure rispetto al divorzio essi vanno giudicati alla pari.

2. È più contro natura che una donna abbia diversi mariti piuttosto che un uomo abbia più mogli [ q. 65, a. 1, ad 6 ss. ]: infatti un tempo questo era permesso, quello invece mai [ q. 65, a. 2 ].

Perciò nell'adulterio la donna pecca più dell'uomo.

Quindi non devono essere giudicati alla pari.

3. Dove c'è più danno per il prossimo c'è un peccato più grave.

Ora, nuoce di più la moglie adultera al marito che il marito adultero alla moglie: poiché l'adulterio della moglie toglie la certezza della prole, non così invece l'adulterio del marito.

Quindi il peccato della moglie è più grave, per cui i coniugi non vanno giudicati alla pari.

4. La separazione è concessa per correggere il delitto di adulterio.

Ma spetta più all'uomo correggere la moglie che viceversa, essendo l'uomo il capo della donna, secondo S. Paolo [ 1 Cor 11,3 ].

Perciò in una causa di divorzio essi non vanno giudicati alla pari, ma l'uomo deve essere considerato in una condizione più vantaggiosa.

In contrario:

Sembra che la moglie debba essere in una condizione più vantaggiosa.

Infatti:

1. Quanto maggiore è la fragilità di chi pecca, tanto più il peccato merita il perdono.

Ma nella donna la fragilità è maggiore che nell'uomo: per cui il Crisostomo [ Op. imp. in Mt hom. 40 ] afferma che la passione propria delle donne è la lussuria.

E il Filosofo [ Ethic. 7,5 ] scrive che le donne a rigore non si dicono continenti, per la loro facile inclinazione alla concupiscenza: poiché neppure gli animali possono essere continenti, non avendo essi nulla che possa ovviare alla concupiscenza.

Perciò nelle cause di divorzio si dovrebbe essere più indulgenti verso le donne.

2. L'uomo è dato come capo della donna per correggerla.

Quindi egli pecca più della donna, e va punito più severamente.

Dimostrazione:

In una causa di divorzio il marito e la moglie vanno giudicati alla pari, nel senso che le stesse cose sono lecite o illecite per l'uno come per l'altra.

Però non è identico il rapporto dei coniugi verso tali cose: pur essendo infatti l'adulterio una causa sufficiente di separazione per l'uno e per l'altro, tuttavia lo è più per l'uno che per l'altro.

Infatti il divorzio, o separazione, è un castigo dell'adulterio quale atto contrario ai beni del matrimonio.

Ora, rispetto alla fedeltà, in cui i coniugi sono alla pari, va contro il matrimonio tanto l'adulterio dell'uno quanto l'adulterio dell'altro: e questo è un motivo sufficiente di separazione in entrambi i casi.

Rispetto invece al bene della prole l'adulterio della moglie è più grave di quello del marito: per cui il motivo di divorzio in tale caso è più grave.

Perciò essi hanno gli stessi obblighi, ma non per gli stessi motivi.

E ciò senza ingiustizia: poiché per entrambi c'è un motivo sufficiente per subire tale castigo; come avviene nel caso di due rei condannati a morte di cui l'uno è più colpevole dell'altro.

Analisi delle obiezioni:

1. Il ripudio fu allora permesso per evitare l'omicidio.

E poiché tale delitto era da temere più nei mariti che nelle mogli, con la legge del ripudio fu permesso al marito di ripudiare la moglie, e non viceversa.

2, 3. Il secondo e il terzo argomento valgono nel senso che in rapporto al bene della prole il motivo di divorzio nell'adulterio della donna è più grave che in quello dell'uomo.

Però non ne segue, come si è spiegato [ nel corpo ], che essi non vadano giudicati alla pari.

4. Sebbene l'uomo sia a capo della donna quale dirigente, non lo è però in funzione di giudice; e neppure viceversa.

Perciò quando si tratta di cose da risolvere sul piano giudiziario, non ci sono tra loro posizioni di privilegio.

5. [ S. c. 1 ]. Nell'adulterio si riscontra la malizia della fornicazione semplice, e in più qualcosa che aggrava il peccato, cioè la violazione del matrimonio.

Se quindi si considera quanto è comune alla fornicazione e all'adulterio, il peccato dell'uomo e quello della donna si controbilanciano nelle attenuanti: poiché nelle donne c'è un eccesso di umore, per cui sono più soggette alle concupiscenze, ma nell'uomo c'è un sovrappiù di calore [ Arist., De gen. animal. 4,6 ], dal quale la concupiscenza è accesa.

Tuttavia, assolutamente parlando, a parità di condizioni, l'uomo nella fornicazione semplice pecca più della donna: poiché è dotato di una maggiore capacità raziocinativa, che prevale su qualsiasi moto passionale.

Invece rispetto alla violazione del matrimonio, che è propria dell'adulterio e causa il divorzio, la donna pecca più gravemente dell'uomo, come è evidente in base alle spiegazioni date [ nel corpo ].

E poiché l'adulterio costituisce un peccato più grave della fornicazione, assolutamente parlando e a parità di condizioni la moglie adultera pecca più del marito adultero.

6. [ S. c. 2 ]. Sebbene l'autorità concessa all'uomo nei riguardi della donna sia nel peccato una circostanza aggravante, tuttavia il peccato risulta più aggravato da quella circostanza che muta la specie: che nel caso è la violazione del matrimonio, la quale fa dell'adulterio un peccato di ingiustizia, inquantoché introduce fraudolentemente in una famiglia la prole di un altro.

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